CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 08684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 193-2020 proposto da: Ministero degli a ffari e steri e d ella c ooperazione i nternazionale , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesin. 12; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1451/2019 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 14/06/2019 R.G.N. 1595/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], supplente non residente quale docente ad Asmara, a vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo; Oggetto Lavoro pubblico assegno di sede docenti estero a tempo determinato R.G.N.193/2020 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC 2. avverso tale pronuncia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con unsolo motivo. Ritenuto che: 1. con l’unico motivo del ricorso principale il Ministero deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, degli artt. 77 e ss. del C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, degli artt. 2, comma 2, e 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 625, 639, 640, 651 e 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall’art. 26 del d.lgs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 102 del C.C.N.L. del 2002/2003, dell’art. 106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 16 del C.C.N.L. del 24 febbraio 2000, del d.P.R. n. 215 del 1967, dell’art. 97 Cost. In sintesi, si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, aggiungendosi che per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico. Si evidenzia, inoltre, che l’esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo; 1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre, pertanto , alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (così Cass. Sez. L, 23/06/2020, n. 12369, e successive confor mi : Cass. Sez. L, 18/03/2021, n. 7753, Cass. Sez. L, 04/05/2022, n. 14104, e Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17501); 2. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 661, 662, 664 e 665 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, per omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento dell’indennità di sistemazione, de l contributo per spese abitazione, delle spese per viaggi di trasporto all’estero e dall’estero; 2.1. la censura, nei termini formulati, è inammissibile. L’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone la specifica indicazione degliatti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, quale corollario del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica limitata,cosicché «un motivo che non indichi specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda — e che così solleciti la Corte a ricercare quegli atti o documenti tra glialtri di cui si compone il fascicolo processuale — è perciò stesso un motivo aspecifico» (così, in particolare, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184). Pertanto, «il rispetto dellacitata disposizione, l’articolo 36 6, n. 6, c.p.c., da misurarsi con riguardo alla singola censura(Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887), esige che sia specificato inquale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere, ulteriormente, anche allegato al ricorso a penad’improcedibilità, in base alla previsione del successivo articolo 369,comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008, n. 28547). […] Il dire dove l ’ atto o il documento acquisito al processo è rintracciabile si traduce in un adempimento intuitivo e di agevolissima attuazione (adempimento, perciò, senza dubbio armonico con ilprincipio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dallaConvenzione EDU: Cass. 3 gennaio 2020, n. 27; Cass. 25 marzo 2015, n. 7455), ossia nella «localizzazione» dell ’ atto o del documento, i.e.nell’indicazione del fascicolo (di parte o d’ufficio, senza che occorra soffermarsi sulle differenze intercorrenti tra le dueipotesi) incui essi, atti o documenti, sono collocati (espressa applicazione di un onere, testualmente, di «localizzazione», si trova effettuata in numerosissime decisioni, v. tra le ultime Cass. n. 14151del 2020; Cass.n. 14011 del 2020; Cass. n. 14010 del 2020; Cass.n. 13733 del 2020; Cass. n. 13612 del 2020; Cass. n. 13476 del2020; Cass. n. 12997 del 2020; Cass. n. 12990 del 2020).[…] Va per completezza notato che la specifica indicazione, intesa quale «localizzazione» degli atti e/o dei documenti, lungi dal p resentarsi quale accanimento formalistico, manifesta un’attitudine di segno esattamente opposto, ed ha in concreto reso la nozione di autosufficienza ben più elastica di quanto non fosse nellagiurisprudenza precedente: se non è per lo più richiesta, dallagiurisprudenza di questa Corte, l’integrale trascrizione degli atti o deidocumenti, ma è consentito «un sintetico ma completo resoconto delloro contenuto» (a mero titolo di esempio Cass. 29 gennaio 2019, n.2331), ciò è proprio perché la «localizzazione» di essi, a condizione che siano stati anche depositati, come richiede a pena diimprocedibilità il successivo articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c.,consente al giudice di coniugare, non discrezionalmente, ma in stretta adesione al motivo come formulato, il resoconto dell’atto o del documento ed il suo integrale contenuto.[…] Né assume decisivo rilievo la circostanza che nel caso dispecie sia stato denunciato un error in procedendo, quale la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hannoconfermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte dicassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fattoprocessuale» di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondentemotivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-doveredella Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece,alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640)»(così, ancora, Cass. Sez. 1, n. 28184 del 2020, cit.) . Gli oneri sopra richiamati sono, dunque, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione delfascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradidel giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dallaspecificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto siarinvenibile (Cass. Sez. L, 04/07/2023, n.18941, che richiama sul punto Cass. Sez. U, 07/11/2013, n. 25038); 2.2. nel caso in esame, dalla sentenza impugnata non emerge che l’odierno ricorrente incidentale avesse avanzato domanda anche per le ulteriori voci indicate nel motivo, oltre al riconoscimento dell’assegno di sede in misura pari ai docenti di ruolo. In tale situazione, era onere del ricorrente non solo specificare di aver espressamente avanzato tali domande e in quale sede, ma di indicare espressamente e depositare l’atto cui la censura si riferisce, nel rispetto del principio di localizzazione. Ebbene, nel ricorso incidentale sono stati richiamati (in estrema sintesi) il passaggio del ricorso in appello e le conclusioni con le quali l e domandein questione sarebbero stat e avanzat e , ma, con riferimento a i documenti allegati, si rinviene unicamente un generico riferimento «ai fascicoli dei gradi precedenti», senza fornire specifiche indicazioni sulla localizzazioneidonee a consentire il reperimento dell’atto, in effetti non rinvenuto fra gli attidel processo; 3. in definitiva, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; 4. le spese processuali vanno compensate integralmente fra le parti in ragione della reciproca soccombenza; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il ricorrente incidentale, mentre tali condizioni non sono ravvisabili per il ricorrente principale, ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M. rigetta il ricorso principale edichiara inammissibile il ricorso incidentale, dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo