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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45633/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 20/05/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Errico responsabile dei fatti di rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetto atto alla offesa alla persona e ricettazione; la Corte, in particolare, ha rideterminato la pena che era stata inflitta alla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado; considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 628 comma secondo cod. pen. (quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nel delitto di rapina), l'altro l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e art. 4 comma 2

I. 110/75 (quanto al concorso nel reato di porto illegale di armi) e, il terzo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché, attraverso la allegazione del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la difesa della ricorrente lamenta, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, nel far questo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; tanto premesso, la Corte di Appello ha adeguatamente e congruamente motivato sul concorso della D'Errico svolgendo argomentazioni in fatto (cfr., pagg. 6-7) con cui il ricorso non si confronta, con conseguente genericità del primo come anche del secondo motivo di censura; quanto al terzo motivo, la Corte ha motivato in merito alla mancanza di riscontri alla tesi difensiva che, tuttavia, andava vagliata anche alla luce dell'episodio di cui ai capi 1) e 2) essendo stata proprio al D'Errico a conservare, nella sua borsa, la refurtiva sottratta alla persona offesa; altrettanto dicasi con riguardo al giudizio di valenza tenuto conto, d'altra parte, del consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 20/05/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Errico responsabile dei fatti di rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetto atto alla offesa alla persona e ricettazione; la Corte, in particolare, ha rideterminato la pena che era stata inflitta alla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado; considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 628 comma secondo cod. pen. (quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nel delitto di rapina), l'altro l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e art. 4 comma 2 I. 110/75 (quanto al concorso nel reato di porto illegale di armi) e, il terzo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al contestato reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità poiché, attraverso la allegazione del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la difesa della ricorrente lamenta, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, nel far questo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; tanto premesso, la Corte di Appello ha adeguatamente e congruamente motivato sul concorso della D'Errico svolgendo argomentazioni in fatto (cfr., pagg. 6-7) con cui il ricorso non si confronta, con conseguente genericità del primo come anche del secondo motivo di censura; quanto al terzo motivo, la Corte ha motivato in merito alla mancanza di riscontri alla tesi difensiva che, tuttavia, andava vagliata anche alla luce dell'episodio di cui ai capi 1) e 2) essendo stata proprio al D'Errico a conservare, nella sua borsa, la refurtiva sottratta alla persona offesa; altrettanto dicasi con riguardo al giudizio di valenza tenuto conto, d'altra parte, del consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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