Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 30747/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

S.p.a.3.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso il decreto del 17/02/2026 della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestoil rigetto dei ricorsi.L etta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei terzi interessatiRITENUTO IN FATTO1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto di confiscaemesso dal Tribunale di Catania- sezione misure di prevenzione, in data 18 aprile 2021, neiconfronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA], portatore di pericolosità qualificata mafiosa, e neiconfronti delle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inqualità di terzi interessati.

La confisca ha riguardato l’intero compendio aziendale della societàCatasped s.r.l.s., due beni strumentali oggetto di leasing nonché un immobile intestato aConcetta [OSCURATO:PERSONA], ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto.La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale nei confronti delprevenuto, riferito all’intero suo arco esistenziale, in quanto indiziato di appartenere a sodaliziocriminale di tipo mafioso, richiamando le sentenze penali irrevocabili di condanna per il reatodi cui all’art. 416-bis cod.pen. e le dichiarazioni confessorie del medesimo, che aveva ammessouna sua partecipazione stabile alle organizzazioni mafiose sin dal 1993.Relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di trasporti) è stato confermato ilgiudizio di fittizietà dell’intestazione delle quote sociali alla figlia [OSCURATO:PERSONA], essendosiritenuto che il prevenuto abbia gestito la società uti dominus, anche durante la sua detenzione,ipotizzandosi, peraltro, che l’attività di trasporto abbia costituito copertura strumentale ditraffici illeciti (in particolare stupefacenti); a tale proposito è stato richiamato il contenuto diintercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre chevalorizzati elementi desunti da riscontrate irregolarità gestionali e contabili.

La partecipazioneoperativa della figlia [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta compatibile con un ruolo meramenteesecutivo e fiduciario e tale da non escludere la fittizietà dell’intestazione.Sono state, altresì, ritenute inverosimili, in quanto non documentate e contraddittorie, lededuzioni difensive, secondo cui il prevenuto avrebbe investito nella società le provvistederivate dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla ditta del fratello Giuseppedi cessione di credito dalla DMI alla [OSCURATO:SOCIETA].

Piuttosto, la rilevata confusione contabile è stataritenuta confermativa di una commistione strutturale tra flussi leciti e illeciti.

Peraltro, è statoconsiderato che, anche a fronte delle integrazioni peritali, sono risultate somme non giustificatee soprattutto una contaminazione genetica dell’impresa, tale da rendere irrilevante uneventuale successivo autofinanziamento.Relativamente ai due rimorchi, acquistati in leasing da terza società e ceduti a titolo dinoleggio alla società in confisca, il vincolo ablatorio è stato ritenuto legittimo essendosiconsiderato che i beni sono stati nella stabile disponibilità del proposto, che ne ha dispostocome proprietario di fatto; i relativi contratti di leasing e noleggio con riscatto sono stati, inoltre,ritenuti strumentali e simulati, funzionali a dissimulare un acquisto con denaro illecito.In particolare: con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello ha escluso labuona fede della stessa, evidenziando l’adozione di schemi contrattuali atipici e di anticipisproporzionati, desumendo da tali circostanze la consapevolezza (o quanto meno l’accettazionedel rischio) di agevolare una operazione destinata a eludere controlli finanziari ordinari;relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stato considerato che l’autorizzazione alla sublocazionea favore di terzi non è stata accompagnata da alcun effettivo sistema di controllo e che l’assenzadi verifiche concrete sull’utilizzo dei beni ha integrato un difetto di diligenza qualificata,incompatibile con la buona fede ex art. 52 d.lgs. 159/2011.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore2.1.Con primo motivo denuncia violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, persuperamento del termine di efficacia della misura deducendo l’illegittimità della sospensionedei termini disposta all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di richiesta della difesa, oltre chel’erroneo computo dei giorni di sospensione, disposta all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], conteggiati peruna durata superiore ai 60 giorni.

Deduce, pertanto, che la misura sarebbe divenuta inefficaceprima del deposito del decreto decisorio da parte della Corte di appello.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 18, 24, 26 d.lgs. 159/2011, 192cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione solo apparente.

Deduce che la Corte di appelloavrebbe erroneamente omesso di considerare che l'acquisto dell'immobile, intestato allaricorrente, era stato concordato molto tempo prima dalla stipula del rogito di acquisto,avvenuto nel settembre 2007, un anno dopo che la ricorrente era uscita dallo stato di famigliaavendo intrapreso una convivenza stabile con altro soggetto; la ricorrente ha, peraltro,compiuto 18 anni nel gennaio 2007, qualche mese prima della stipula del rogito; la richiestadel mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile sarebbe dimostrativo del fatto che il bene nonè stato acquistato con somme fornite dal proposto; la ricorrente, all'epoca, lavorava presso laditta della madre che sarebbe stata oggetto di confisca soltanto cinque anni dopo; il fatto chela ricorrente non sia stata in grado di continuare a versare le rate di mutuo sarebbe dimostrativadella circostanza che la medesima aveva effettuato l'acquisto in totale autonomia venendo cosìsconfessata la tesi che il vero acquirente sarebbe da individuare nel proposto; analogamentenella medesima direzione dovrebbe condurre la considerazione del fatto che la ricorrente avevacercato di concordare un piano di rientro senza tuttavia riuscire in tale intento.3.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del suo difensore.3.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza del termine perentoriodi un anno e sei mesi entro cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto decidere.

Deduce che l’attodi appello è stato depositato il 30.4.2021 ed il decreto emesso solo il 17.2.2026 (oltre quattroanni e nove mesi dopo); l’erroneo computo dei giorni di sospensione in ragione dell’indicazioneindebita di gg. 114 (anziché 60) per il periodo 25.2.2025–19.6.2025, e l’illegittima sospensionedel termine, dal 3.10.2023 al 30.1.2024 (gg. 119), disposta pur in assenza di istanza di rinviodelle difese, come attestato dai verbali; la conseguente errata quantificazione complessiva deigiorni di sospensione (in 1220 anziché 1166).La confisca sarebbe divenuta, pertanto, inefficace in data 8.1.2026 (o, comunque,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) prima del deposito del decreto di appello.3.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 18, 24, 26d.lgs. 159/2011, 2-ter l. 575/1965, 125, 192 e 546 cod.proc.pen., oltre che violazione dell’art.24 Cost. e della CEDU.Si duole, in particolare, dell’immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoriaconcernente l’audizione del legale rappresentante della società DMI, relativamente allacessione del credito operata in favore della società in confisca e del responsabile della societàMavi, che avrebbe potuto chiarire le circostanze inerente al contratto di leasing con lamedesima società ed al subentro della [OSCURATO:SOCIETA]..Il rigetto della richiesta, motivato sull’asserita ritenuta idoneità di una mera provadocumentale, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa anche considerato chegli atti in questione, cessione di credito e comodato, sono atti a forma libera; le circostanzecontroverse sarebbero centrali e decisive.Sotto altro profilo deduce, con riferimento alla titolarità effettiva della società in confisca,l'omessa valutazione degli elementi difensivi addotti a dimostrazione della lecita provenienzadalla provvista utilizzata per la nascita della società, in quanto gli elementi valorizzati sarebberoindicativi di un interessamento del prevenuto alla gestione dell'impresa ma non già di unainterposizione fittizia; altre evidenze (desumibili da conversazioni) confermerebbero che laricorrente era l’effettivo dominus dell’impresa.Denuncia, inoltre, l’assenza dei presupposti per l’applicazione della presunzione di cuiall’art. 26 d.lgs. 159/2011 in quanto nessun trasferimento o intestazione risulta effettuato neidue anni antecedenti la proposta, non essendo la sproporzione di per sé sufficiente a giustificareun vincolo ablatorio nei confronti dei terzi; la circostanza che il prevenuto si sia interessatodella gestione sociale non consentirebbe di ritenere l'effettiva titolarità in capo al medesimo,anche in mancanza di prova che gli utili della società siano confluiti in suo favore nella lorototalità.Deduce ancora l'erroneità della valutazione compiuta dalla Corte secondo cui i mezzi ditrasporto della società in confisca sarebbero stati utilizzati per la movimentazione di sostanzestupefacenti così come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e rileva che tali dichiarazionisarebbero rimaste prive di riscontro, ed anzi smentite da altro collaboratore di giustizia; laconversazione del 24 ottobre 2017 sarebbe inidonea a fornire tale riscontro.La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe basata su illazioni e congetture nonessendosi considerato che, al fine della costituzione di una società e del suo avvio, nonoccorrono ingenti capitali e che lo stesso prevenuto aveva affermato di avere dato alla figliauna somma di euro 4.000-5.000 per iniziare l'attività; l'esistenza di una società di fatto tra ilprevenuto ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto attività di trasporto era stataacclarata in un provvedimento giudiziale definitivo e, a fronte di tale allegazione, la pubblicaaccusa avrebbe dovuto dimostrare che i fatti valutati nei provvedimento giudiziale eranomutati; non sarebbe irragionevole ritenere che i due fratelli non avessero ritenuto di regolareper iscritto i loro interessi economici considerata la fiducia che aveva contraddistinto gli stessirapporti; non sarebbe illogico ritenere che, per definire i loro rapporti, i due fratelli si sianoavvalsi di un contratto di comodato di mezzi che ha, piuttosto, consentito alla nascente societàdi avere beni strumentali con cui iniziare l'attività; il veicolo [OSCURATO:PERSONA] TR 500,pur se non identificato con il numero di targa, deve ritenersi incluso tra i mezzi concessi incomodato in quanto acquistato un mese prima da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbero, altresì, illogichee aprioristiche le considerazioni svolte in merito alla dedotta cessione del credito, vantato daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società DMI, in favore del prevenuto, in quanto i bonificieffettuati dalla società indicano quale causale la dicitura “acconto fatture [OSCURATO:PERSONA]” e nonCatasped e corrispondono negli importi dovuti.4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore4.1.

Con unico motivo denuncia violazione di legge per inosservanza dell’art. 27, co. 6,d.lgs. 159/2011, avendo la Corte d’Appello pronunciato oltre il termine perentorio di un annoe sei mesi dal deposito dell’appello (avvenuto in data 30.4.2021).

Deduce l’illegittimasospensione dei termini dal 3.10.2023 al 30.1.2024 (gg. 119), non risultando alcuna istanza dirinvio proveniente dalle difese dai verbali di udienza; l’erronea quantificazione di gg. 114 disospensione per il periodo 25.2.2025–19.6.2025, a fronte di gg. 60 consentiti in ragione dellanatura dell’impedimento professionale dedotto; il conseguente errato computo complessivodella durata del periodo di sospensione (determinata in giorni 1220 anziché 1166), con perditadi efficacia della confisca in ogni caso prima del deposito del decreto.5.Ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente alla confisca dei due semirimorchiconcessi in leasing alla società Mavi, e oggetto di successivo sub-noleggio in favore della societàin confisca.5.1.Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 20, 24, 52 d.lgs. 159/2011.

Deduceerronea esclusione della sua buona fede e del legittimo affidamento avendo il decretovalorizzato indebiti obblighi di controllo non previsti dalla legge oltre che travisato la clausolacontrattuale che imponeva alla società Mavi la previa sottoposizione del sub-noleggio a [OSCURATO:PERSONA];nella valutazione della buona fede non si sarebbe considerato, inoltre, che la ricorrente è unistituto Bancario con sede a Venezia mentre la società Mavi è una società per azioni, con sedea Palermo, che commercializza e noleggia beni strumentali per l’industria, e che fra lemedesime società non ricorre alcun rapporto, né tantomeno con [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente,inoltre, sarebbe soggetto danneggiato dalla violazione contrattuale e dalla conseguenteappropriazione indebita.5.2.

Con secondo motivo denuncia violazione dell’art. art. 24 Cost. deducendo che ladecisione è stata fondata su argomenti nuovi e mai dibattuti (quali la mancanza di rapportiprecedenti con la società Mavi e la pubblicazione di una notizia giornalistica concernentel’arresto del Madonia nel 2011), introdotti solo nel decreto.5.3.Con terzo motivo denuncia vizio di apparenza di motivazione in relazione all’omessoconfronto con elementi decisivi documentati concernenti: la previsione di clausole contrattualiconcernenti l’obbligo per la società Mavi di sottoporre eventuali contratti di noleggio a terzi allaricorrente; la violazione di tali clausole da parte di Mavi; l’estraneità totale della ricorrente alcontesto criminale da cui desumere la sua buona fede.6.Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1.

Deve in via preliminare, considerarsi, con riferimento alle doglianze comuni a tutti iricorrenti, in punto di ritenuta cessazione dell’efficacia della misura ablatoria, che l’art. 27,comma 6, del d.lgs. 159 del 2011 prevede che, in caso di appello, il provvedimento di confiscaperde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito delricorso.

Sono, altresì, richiamate dall’art. 24, comma 2, del medesimo d.lgs. 159/2011, ledisposizioni dettate in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, “in quantoapplicabili”.

Rilevano pertanto le ipotesi descritte dal legislatore alle lett. a) e b) dell'art.304,comma 1, cod,proc.pen. : a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento èsospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiestadell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati dispostiper esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa dellamancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piùdifensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.Deve, altresì, considerarsi che la sospensione dei termini disposta con ordinanza del giudice,ai sensi della suindicata norma, ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell'ordinanza, e cessa(comprendendolo) nel giorno antecedente a quello dell'udienza in cui riprende l'attivitàprocessuale (Sez. 1, n. 12697 del 15/01/2008, Rv. 239357 - 01; Sez.

F, n. 35663 del12/08/2003, Liguori, Rv. 228398 - 01)1.1.Ciò premesso, la difesa contesta che la durata della sospensione, dichiarata all’udienzadel 25 febbraio 2025 e fino al 19 giugno 2026, sarebbe stata erroneamente calcolata in giorni114, anziché in giorni 60; inoltre, deduce che i termini sarebbero stati erroneamente sospesi dal3 ottobre 2023 al 30 gennaio 2024 ( per un totale di giorni 119) pur in assenza di istanza dirinvio della difesa.1.2.

Entrambi i profili di doglianza appaiono, tuttavia, infondati.

Invero - premesso che ildies a quo deve essere individuato nella data del 3 maggio 2021, in cui è stato depositato l'ultimodei ricorsi d'appello (Sez. 5, n. 19280 del 5/2/2019, Tarantolo, in motivazione)- deve rilevarsiche dalla lettura dei verbali processuali, consentita in ragione della natura procedurale delrilievo, risulta quanto segue.All’udienza del 3 ottobre 2023, la trattazione è stata rinviata, con sospensione dei termini diefficacia, per l’inizio della discussione con contestuale calendarizzazione degli interventi delleparti tenuto conto delle esigenze segnalate dalle stesse, in ragione della complessità delprocedimento.

La sospensione è stata, pertanto, disposta per consentire alla difesa di parteciparealla discussione in altra successiva udienza, dunque sul presupposto di una richiesta della stessadifesa ed il computo dell’intero periodo nel conteggio della durata della sospensione è coerenterispetto all’insegnamento di questa Corte secondo cui la nozione di "termini per la difesa" di cuiall'art. 304 cod. proc. pen. non si riferisce solo a quelli tassativamente contemplati dallespecifiche disposizioni codicistiche che ne prevedono l'obbligatoria concessione qualora richiesti,ma anche a quelli discrezionalmente concessi dal giudice, ove ravvisi l'effettiva necessità diassegnare del tempo alla parte per l'esercizio del diritto di difesa (così Sez. 5, n. 30757 del29.9.2020, Rv. 279747, in motivazione).Inoltre, all’udienza del 25 febbraio 2025 la trattazione del procedimento è stata rinviata al19 giugno 2025, per concomitante impegno professionale del difensore e la sospensione deitermini è stata computata per l’intero periodo.

La decisione è conforme all’insegnamento diquesta Corte secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e seimesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve esseredefinito il giudizio di appello, è sospeso per l'intera durata del rinvio, disposto ai sensi dell'art.304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41810 del 08/10/2025, Cante, Rv. 289092 -01).

Ciò in considerazione, appunto, dell’esclusivo rinvio operato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 all’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ove si stabilisce che i termini sonosospesi «durante il tempo in cui il dibattimento è (…) rinviato per impedimento dell’imputato odel suo difensore», senza che, in mancanza di previsione di legge, possa farsi applicazione deldiverso regime introdotto, per le cause di sospensione dei termini di prescrizione, dall’art. 159,comma 1 n. 3), cod. pen.

Peraltro, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai finidella produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gliinteressati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che nonl'hanno avanzata (Sez. 1, n. 40518 del 20/10/2016, dep. 2017, Sama', Rv. 270968 - 01).Ne consegue che il motivo in esame è infondato, atteso che la necessità di computare talirinvii impedisce di ritenere decorso il termine di efficacia della misura di prevenzionepatrimoniale.2.

Occorre, inoltre, sempre in via preliminare ricordare che, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione èammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

È, pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità ilvizio di motivazione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo diprovvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dagli artt. 7, comma 1, e 10,comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01;Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01).La motivazione del tutto mancante, oppure apparente e inesistente, è ravvisabile, d’altraparte, soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga diargomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno delladecisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 3, n. 11292 del13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.2015, Rv. 263100- 01).2.1.

Inoltre, va ricordato che il perimetro oggettivo della confisca è definito, alla streguadell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di plurimi parametri.

Occorre un primoparametro di carattere positivo, attinente alla relazione tra i beni e il proposto essendonecessario che lo stesso soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, «anche per interpostapersona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo» deimedesimi.

Un secondo parametro, anch’esso di carattere positivo, concerne la derivazione illecitadei beni, richiedendosi che gli stessi presentino un valore sproporzionato al reddito, ovvero, cheessi «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

Infine, un terzoparametro di carattere negativo, collegato al secondo, è relativo alla necessità che la persona,nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione, «non possa giustificare la legittimaprovenienza» dei beni sequestrati.L’art. 19, comma 3, d. lgs. 159/2011, in piena continuità con l’art.2 bis, comma 3, dellalegge 575/65, prevede, inoltre, che le indagini patrimoniali, finalizzate alla richiesta della misuradi prevenzione, «sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro chenell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1» oltre che neiconfronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni «del cui patrimonioi soggetti medesimi risultano potere disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente»;l’art. 20 del medesimo d. lgs. 159/2011 prevede che il tribunale, anche d'ufficio, con decretomotivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata laproposta, risulta potere disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risultasproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base disufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o necostituiscano il reimpiego.2.2.

In relazione alla possibile estensione della confisca su beni ricadenti nella indirettadisponibilità del prevenuto, deve tenersi, altresì, conto della distinzione fra l’ipotesi didisponibilità indiretta di beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi ed altre ipotesidi intestazione fittizia di beni rispetto a terzi estranei.

Secondo l’insegnamento di questa Corte,il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce circostanzadi fatto significativa della fittizietà della intestazione, quando il terzo familiare convivente,titolare dei cespiti, risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600del 16/02/2021, Rv. 281611 – 01; Sez.6, n. 43446 del 15 giugno 2017, Rv. 271220; Sez.1,n. 17743 del 7 marzo 2014, Rv.259608;) in quanto, in presenza di stretti vincoli familiari, o diconvivenza nell’ultimo quinquennio, può farsi rientrare nell’id quod plerumque accidit che ilprevenuto eserciti di fatto una piena signoria sul bene, con la conseguente operatività di unapresunzione iuris tantum di indiretta disponibilità (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023,Rv. 284387 – 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266142 – 01; Sez. 6, n.49878 del 06/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Rv. 248845; Sez. 2, n.6977 del 09/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996 - dep. 10/02/1997, Rv.207118).2.3.Viceversa, ove il rapporto di disponibilità indiretta venga configurato rispetto a beniformalmente intestati a soggetti diversi, occorrerà tenere conto delle presunzioni di fittizietà deitrasferimenti stabilite dall’art. 26 del d.lgs n. 159 del 2011, incombendo, in tale ipotesi,sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dairequisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallinoconcretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e,corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonomadisponibilità di fatto del proposto ( Sez.1 n. 12629 del 16 gennaio 2019, n. 12629, Rv.274988).Sul punto le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sulla portata applicativa dell’art. 26,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, hanno chiarito, per quel che rileva nella presentesede, che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata dipropria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma3, del d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimoquinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligodelle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti(l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunteiuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arcotemporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta» (Sez.

U, n. 12621del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081 - 01).Tale approccio è stato confermato anche successivamente essendo stato precisato chespetta alla pubblica accusa il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tratitolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misuraablatoria, sussistendo un onere di allegazione del terzo, il più ampio possibile, tale dacomprendere «non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iureproprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto,l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementiricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenutanomine alieno» (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01, in motivazione).

Ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere,pertanto, accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in viadiretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.3.

Per una migliore comprensione delle doglianze poste a fondamento dei motivi di ricorso,e delle ragioni addotte dai giudici di merito a fondamento della disposta misura ablatoria, devealtresì considerarsi che nei confronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA] è stato espresso un giudizio dipericolosità sociale qualificata in ragione della sua appartenenza al clan criminale mafiosoSantapaola-Ercolano, e successivamente Cappello-Bonaccorsi, oltre che in ragione del suostabile inserimento del traffico di sostanze stupefacenti, in quanto già condannato con sentenzadi primo e secondo grado nell'ambito del procedimento definito dal Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Catania, con sentenza del 26 gennaio 2022.

Peraltro, è stato datorisalto al fatto che lo stesso prevenuto ha ammesso di avere ininterrottamente partecipato, sindal 1993, a contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso per i quali ha riportatocondanna.

Il medesimo ha anche ammesso che, una volta rimesso in libertà nell'aprile 2015, haripreso ad occuparsi degli affari illeciti che facevano capo alla sua famiglia, inserendosi in primalinea nel traffico di sostanze stupefacenti, gestito nel periodo della sua detenzione dal genero edal cognato.

È stato, altresì, evidenziato che nell'ambito del medesimo procedimento hannoriportato condanna, in primo e secondo grado, anche la moglie del prevenuto ([OSCURATO:PERSONA]) e lafiglia ([OSCURATO:PERSONA]) in quanto ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R.309/90, aggravati dalla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.

Peraltro,entrambe risultano avere concordato la pena rinunciando ai motivi di merito.4.Ciò premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], inqualità di terza interessata.4.1.

Relativamente al primo motivo di ricorso si richiamano le considerazioni espresse alparagrafo

1.4.2. Sono manifestamente infondate anche le doglianze poste a fondamento del secondomotivo di ricorso con cui la difesa contesta la presunzione di fittizia intestazione addotta afondamento della misura ablatoria, relativamente all'immobile sito in Catania via Arduino 10,intestato alla ricorrente.La presunzione di fittizia intestazione del bene, su cui si fonda il vincolo ablatorio, è stataradicata sulla sussistenza di rapporti di diretta familiarità esistenti fra la ricorrente ed il propostooltre che sulla concomitante considerazione dell’insussistenza di autonome e sufficienti fontireddituali in capo alla medesima: dati di fatto non contrastati dalla difesa da allegazioni di segnocontrario.Le censure mosse risultano scollegate, peraltro, rispetto alla motivazione resa dalla Corteterritoriale che ha replicato alle deduzioni difensive – reiterate con il ricorso e concernentil’omessa considerazione del fatto che la ricorrente era uscita dal nucleo familiare del propostogià nel 2005-2006 e avrebbe disposto di un reddito derivante da attività lavorativa svolta alledipendenze della ditta intestata alla madre oltre che della provvista derivante dalla erogazionedi un mutuo- attraverso argomentazioni prive di illogicità che hanno evidenziatol'irragionevolezza della decisione di stipulare un mutuo da parte della ricorrente, appenamaggiorenne, comportante l’impegno di pagamento di una rata mensile di circa 500 euro, adistanza di qualche mese dal suo ingresso nell'attività di famiglia e senza potere contare suuna capacità reddituale del compagno convivente, a fronte di un reddito annuo percepito di soli13.226, unica fonte di sostentamento del nucleo familiare.Nel provvedimento impugnato si è, altresì, evidenziata l'incongruenza dell'operazioneanche tenuto conto delle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare del medesimoprevenuto che, nell'anno 2007, ha dichiarato un reddito di poco più di 10.000 euro.

Particolarerisalto è stato anche data alla circostanza che la ricorrente si è successivamente disinteressatadel rapporto debitorio, conseguito all'accensione del mutuo, rivelandosi non in grado di farefronte con le proprie capacità reddituali al pagamento dei singoli ratei, anche a causa delsequestro e successiva confisca, nel 2012, della ditta fittiziamente intestata alla madre (pag.37 del provvedimento impugnato).Rispetto a tale puntuale motivazione, le censure difensive non oppongono argomenti idoneia fare vacillare la presunzione di intestazione fittizia che giustifica il vincolo ablatorio e neconsegue la manifesta infondatezza.5.È infondato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il primo motivo, con cui si deduce la sopravvenuta inefficacia del provvedimento inquanto emesso oltre il termine di legge, è infondato dovendosi intendere richiamate le ragioniindicate al par.1 che precede.5.2.È infondato il secondo motivo, articolato in più punti.5.2.1.

Sono inammissibili le doglianze concernenti il mancato accoglimento della richiestadi rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei legali rappresentanti dellesocietà DMI e Mavi per chiarire, si deduce, le circostanze sottese al credito vantato da GiuseppeStrano ( fratello del prevenuto) nei confronti della prima società, che sarebbe stato ceduto infavore del prevenuto nonché le ulteriori circostanze inerenti il subentro della società Cataspednel contratto di leasing stipulato da [OSCURATO:PERSONA].A tale proposito, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, inragione della sua natura eccezionale, in sede di legittimità può essere censurata la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettivanecessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionaleposto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo delmedesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero statepresumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione dideterminate prove in appello (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01; Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236).Nella fattispecie in esame, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziatomanifeste illogicità nel costrutto della Corte territoriale quanto alla complessiva ricostruzionedel fatto che dovevano essere affrontate con l'approfondimento istruttorio.5.2.2.

Sono manifestamente infondate anche le ulteriori doglianze con cui si contesta lariconducibilità al prevenuto della società in confisca e dei relativi beni strumentali, pur intestatialla figlia, odierna ricorrente.Nella fattispecie in esame, la motivazione resa dalla Corte d'appello risulta fondata su plurimie convergenti elementi, valutati in chiave unitaria secondo criteri di logicità, che le doglianzedifensive non riescono ad intaccare in quanto fondate su una lettura parcellizzata del compendioacquisito e volte ad ottenere una diversa interpretazione delle stesse non consentita a questaCorte.

Appare, invero, immune da criticità il provvedimento impugnato che ha richiamato ilcontenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo cui ilprevenuto era titolare di un'azienda di trasporti utilizzata va anche "per trasportare carichi didroga” ( pag.17) ritenuta riscontrata dal tenore di intercettazioni, considerato che gli stessielementi sono stati, altresì, posti a fondamento delle sentenze di condanna emesse, in primo esecondo grado, nell'ambito di un parallelo procedimento penale che ha visto la ricorrentecondannata per il reato di cui all’art. 512-bis aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1. cod. pen. ( si veda pag.17-18 del primo decreto).Le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica della conclusione cui sonopervenuti i giudici di merito nel ritenere che il prevenuto sia stato reale dominus della società eche la figlia [OSCURATO:PERSONA] abbia operato con un ruolo subordinato e di mero esecutore delle direttive delpadre, essendo stata desunta, dal tenore delle conversazioni riportate nel provvedimentoimpugnato, la prova di un operativo contributo reso dalla medesima nell'interesse della societàin confisca ma non, tuttavia, la prova di un potere gestionale autonomo, sconfessato dalleplurime conversazioni concernenti il rendiconto effettuato, di volta in volta, dai familiari delprevenuto sull'attività della società e sull'attività della medesima ricorrente.5.2.3.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse sulla mancanza di riscontri espliciti alledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi la non dirimenza delle stesse inquanto, nel presente procedimento di prevenzione, le ragioni della misura ablatoria sono fondatesul giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto- in ragione della sua appartenenzaa sodalizi mafiosi storicamente operativi sul territorio di riferimento, accertata con sentenza dicondanna irrevocabile, nonché per il suo accertato e confessato protagonismo nel traffico disostanze stupefacenti portato avanti insieme al suo nucleo familiare ( composto dalla moglie,dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] oltre che dal genero e dal cognato) - e sul parallelo giudizio di sproporzionereddituale che ha dato consistenza alla presunzione di illecita acquisizione delle res in confisca.Le censure sono, altresì, generiche, in quanto non individuano in modo specifico qualeelemento contenutistico sia stato oggetto di travisamento o di erronea interpretazione e,peraltro, si scontrano con il pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessaalla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 - 01).5.2.4.

Sono, altresì, manifestamente infondate le censure volte a riproporre la tesidell'origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto della società in confisca in quantoderivante dalla liquidazione, in favore del proposto, della sua quota di partecipazione alla dittadel fratello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha sottolineato la totale insussistenza di elementi idonei ad indicare ilvalore della quota che i fratelli avrebbero inteso liquidare a saldo e conguaglio dell'asseritapregressa compartecipazione del prevenuto nella suddetta ditta individuale, o meglio nellasocietà di fatto con il fratello.È stato evidenziato dalla difesa che, con precedente decreto del Tribunale di Catania del 3luglio 2012, è stata rigettata la richiesta di confisca della ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura sul presupposto della fittizietà dell'intestazione della medesima ditta incapo a quest'ultimo; da tale provvedimento, tuttavia, sarebbe ricavabile il mero dato della meraesistenza, intorno al 1990, di una società di fatto tra i due fratelli, avente ad oggetto attività ditrasporto ed intestata al solo [OSCURATO:PERSONA].

Con motivazione esaustiva e ineccepibile, deltutto priva di aporie o di profili meramente assertivi non giustificabili sul piano logico, la Cortedi appello ha rilevato che, tuttavia, nel corso degli anni «i due fratelli non hanno mai intesodefinire su carta l'entità della loro asserita compartecipazione nella ditta formalmente intestataa [OSCURATO:PERSONA]» (pag.24).Le doglianze difensive espresse, a tale proposito, volte a confutare la tenuta logica dellamotivazione, pur sotto l’addotto vizio di motivazione apparente, risultano del tutto generiche eprive di specificità censoria rispetto alle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato.5.2.5.

Del tutto generiche e prive di un reale confronto rispetto al tenore della motivazionespesa dalla Corte territoriale risultano anche le doglianze concernenti la ritenuta inidoneità deldedotto contratto di comodato d'uso – che si assume stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e la societàin confisca [OSCURATO:SOCIETA] - ad avvalorare la tesi della liceità delle provviste utilizzate per lacostituzione di quest'ultima.La Corte d'appello ha evidenziato che il suddetto contratto di comodato d'uso, privo peraltro,di data certa, non potrebbe essere ricondotto alla causale suggerita dalla difesa e consideratoquale “parte della liquidazione della quota di partecipazione nella ditta del fratello StranoGiuseppe” (pag.26).È stato dato rilievo, in particolare, al fatto che il contratto in questione ha avuto ad oggettotre diversi mezzi e che, sulla base delle evidenze contabili accertate dal perito, essendo emersitra le due ditte rapporti commerciali che prevedevano il pagamento dei trasporti effettuati con imezzi della ditta di [OSCURATO:PERSONA], è da escludere che i mezzi siano stati realmente forniti atitolo gratuito.

Inoltre, con particolare riferimento al trattore per semirimorchio (indicato comeveicolo [OSCURATO:PERSONA] trucks magnum TR 500) è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato il veicolo un mese prima della stipula del supposto contratto di comodato d'uso atitolo gratuito, apparentemente datato 01/12/2015; nonostante il contratto di comodato lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] risulta essersi accollata gli oneri finanziari assunti da [OSCURATO:PERSONA] e, indata 10 Marzo, è stato formalizzato un passaggio di proprietà da [OSCURATO:PERSONA] alla società inconfisca che prevedeva il pagamento di un prezzo corrispondente al debito residuo che GiuseppeStrano aveva ancora pendente nei confronti della Mavi.

La successione cronologica di tali atti hasupportato logicamente la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale interposto,per dissimulare l'originario acquisto del veicolo da parte del fratello, acquistandoloeffettivamente per conto del medesimo.5.2.6.

Del tutto esaustiva, e sviluppata lungo un lineare percorso logico, appare, altresì, lamotivazione della Corte territoriale relativa alla ritenuta inidoneità dell'asserita cessione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della ditta DMI, in favore della società inconfisca, a fornire la prova della liceità delle provviste impiegate.La Corte di appello ha dato rilievo dirimente al fatto che il suddetto atto di cessionerisulterebbe da una mera comunicazione scritta, apparentemente datata 18 agosto 2016,recante la dicitura “raccomandata a mano” senza che, tuttavia, risulti prova di data certa dellamedesima scrittura nonché prova della sua effettiva conoscenza da parte del debitore ceduto.Inoltre, sulla base delle evidenze restituite dalla perizia contabile- in particolare tenuto contodella non corrispondenza tra gli importi oggetto di bonifico da parte della società DMI e gli importidelle fatture indicate nell'atto di cessione-è stato ritenuto, con logico argomentare, che, piuttostotale cessione di credito deve essere ricondotta ai crediti derivanti dalle prestazioni di trasportoeseguite da [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della suindicata societàDMI.

Peraltro, soltanto alla data del sequestro, il conto della DMI è divenuto negativo, essendostati registrati dei pagamenti in eccesso rispetto alle fatture ricevute, per una cifra vicina a quelladel credito ceduto (pari ad euro 30.438,37) e ciò ha avvalorato ulteriormente la tesi della naturafittizia e “posticcia” della suddetta “raccomandata a mano” (pag.27-28).Le doglianze difensive, con le quali si contesta una visione “ragionieristica” sottostante alladecisione, sono frutto in realtà di una lettura frastagliata della motivazione e non tengono contodelle ragioni in essa indicate, espresse secondo una logica valutativa d’insieme in ordine airapporti commerciali tra le parti.In definitiva, è stata ritenuta sfornita di prova la deduzione difensiva in ordineall’utilizzazione del contratto di comodato quale strumento di finanziamento per il prevenuto; ciòper la mancanza di elementi certi da cui desumere il valore della quota che le parti avrebberointeso liquidare attraverso i suoi indicati contratti di comodato o contratti di gestione di credito.6.È infondato il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente incentrato sulla tesi dellasopravvenuta inefficacia del decreto di confisca per decorso dei termini previsti dall’art. 27,comma 6, d.lgs. 159/2011 per il quale si rinvia alle ragioni indicate nel par. 1 che precede.7.

È infondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La ricorrente si duole che la confisca sia stata estesa anche a due semirimorchi frigo diproprietà della medesima, concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, in violazionedelle clausole contrattuali, li ha noleggiati successivamente alla società in confisca riconducibileal prevenuto.Il ricorso contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrentenon abbia tenuto un comportamento diligente e conforme a buona fede senza, tuttavia, prendereposizione rispetto alla ragione principale posta, preliminarmente, a fondamento della decisionesecondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha dimostrato l'inadempimento della società Mavi.

Conmotivazione adeguata è stato, invero, considerato che la società ricorrente non ha dato provadella sua legittimazione in quanto non ha documentato il mancato pagamento dei ratei dilocazione e del relativo riscatto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alle locazioni finanziariestipulate per l'acquisto dei due semirimorchi in confisca, essendosi limitata ad indicare contrattirisalenti all'anno 2017, senza precisare l'evoluzione nel tempo dei medesimi rapporti contrattuali(pag.49).È stato, altresì, evidenziato che le reali trattative intercorse tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. eMavi s.p.a., per la vendita dei due semirimorchi, sono state condotte personalmente dalprevenuto nonostante questi non fosse il legale rappresentante della società e risultasse indicato,nelle cronache giudiziarie siciliane, come soggetto inserito in contesti di criminalità organizzatadi stampo mafioso; che la cessione dei beni da parte della società Mavi è risultata effettuata,con contratto del 12 maggio 2017, quando già la società in confisca, dal settembre 2016,risultava raggiunta da comunicazione antimafia interdittiva; per i medesimi rimorchi era stataprecedentemente sottoscritta, in data 8 maggio 2017, una scrittura privata di venditadirettamente con il prevenuto (pag.4).In tale contesto è stato ritenuto che l'autorizzazione alla sublocazione a terzi da parte dellasocietà ricorrente abbia consentito sostanzialmente alla società Mavi di operare quale società dileasing (in vece della società finanziaria concedente) in favore di clienti interessati all'acquistodei rimorchi ma che, tuttavia, non avevano possibilità di accesso ufficiale al credito finanziariobancario.

È stato, altresì, ritenuto che la previsione di una clausola per la quale il contratto disub noleggio avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica, da parte della ricorrente, sarebbe ilrisultato ”del tutto sterile e vuoto” trattandosi di previsione non circoscritta e di fatto risultatainidonea ad impedire in capo alla Mavi un uso distorto della facoltà di sublocazione (pag.50).Rispetto alle censure difensive, consistite nella reiterazione di deduzioni già introdotte conl’atto di appello, la motivazione appare adeguata oltre che ispirata da un ragionamento linearee aderente agli elementi acquisiti, e non suscettibile di essere censurata nella presente sede.8.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.p.a.3.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso il decreto del 17/02/2026 della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestoil rigetto dei ricorsi.L etta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei terzi interessatiRITENUTO IN FATTO1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania ha confermato il decreto di confiscaemesso dal Tribunale di Catania- sezione misure di prevenzione, in data 18 aprile 2021, neiconfronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA], portatore di pericolosità qualificata mafiosa, e neiconfronti delle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inqualità di terzi interessati. La confisca ha riguardato l’intero compendio aziendale della societàCatasped s.r.l.s., due beni strumentali oggetto di leasing nonché un immobile intestato aConcetta [OSCURATO:PERSONA], ritenuti nella disponibilità sostanziale del proposto.La Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale nei confronti delprevenuto, riferito all’intero suo arco esistenziale, in quanto indiziato di appartenere a sodaliziocriminale di tipo mafioso, richiamando le sentenze penali irrevocabili di condanna per il reatodi cui all’art. 416-bis cod.pen. e le dichiarazioni confessorie del medesimo, che aveva ammessouna sua partecipazione stabile alle organizzazioni mafiose sin dal 1993.Relativamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( società di trasporti) è stato confermato ilgiudizio di fittizietà dell’intestazione delle quote sociali alla figlia [OSCURATO:PERSONA], essendosiritenuto che il prevenuto abbia gestito la società uti dominus, anche durante la sua detenzione,ipotizzandosi, peraltro, che l’attività di trasporto abbia costituito copertura strumentale ditraffici illeciti (in particolare stupefacenti); a tale proposito è stato richiamato il contenuto diintercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre chevalorizzati elementi desunti da riscontrate irregolarità gestionali e contabili. La partecipazioneoperativa della figlia [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta compatibile con un ruolo meramenteesecutivo e fiduciario e tale da non escludere la fittizietà dell’intestazione.Sono state, altresì, ritenute inverosimili, in quanto non documentate e contraddittorie, lededuzioni difensive, secondo cui il prevenuto avrebbe investito nella società le provvistederivate dalla liquidazione della sua quota di partecipazione alla ditta del fratello Giuseppedi cessione di credito dalla DMI alla [OSCURATO:SOCIETA]. Piuttosto, la rilevata confusione contabile è stataritenuta confermativa di una commistione strutturale tra flussi leciti e illeciti. Peraltro, è statoconsiderato che, anche a fronte delle integrazioni peritali, sono risultate somme non giustificatee soprattutto una contaminazione genetica dell’impresa, tale da rendere irrilevante uneventuale successivo autofinanziamento.Relativamente ai due rimorchi, acquistati in leasing da terza società e ceduti a titolo dinoleggio alla società in confisca, il vincolo ablatorio è stato ritenuto legittimo essendosiconsiderato che i beni sono stati nella stabile disponibilità del proposto, che ne ha dispostocome proprietario di fatto; i relativi contratti di leasing e noleggio con riscatto sono stati, inoltre,ritenuti strumentali e simulati, funzionali a dissimulare un acquisto con denaro illecito.In particolare: con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di appello ha escluso labuona fede della stessa, evidenziando l’adozione di schemi contrattuali atipici e di anticipisproporzionati, desumendo da tali circostanze la consapevolezza (o quanto meno l’accettazionedel rischio) di agevolare una operazione destinata a eludere controlli finanziari ordinari;relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stato considerato che l’autorizzazione alla sublocazionea favore di terzi non è stata accompagnata da alcun effettivo sistema di controllo e che l’assenzadi verifiche concrete sull’utilizzo dei beni ha integrato un difetto di diligenza qualificata,incompatibile con la buona fede ex art. 52 d.lgs. 159/2011.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore2.1.Con primo motivo denuncia violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, persuperamento del termine di efficacia della misura deducendo l’illegittimità della sospensionedei termini disposta all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di richiesta della difesa, oltre chel’erroneo computo dei giorni di sospensione, disposta all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], conteggiati peruna durata superiore ai 60 giorni. Deduce, pertanto, che la misura sarebbe divenuta inefficaceprima del deposito del decreto decisorio da parte della Corte di appello.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 18, 24, 26 d.lgs. 159/2011, 192cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione solo apparente. Deduce che la Corte di appelloavrebbe erroneamente omesso di considerare che l'acquisto dell'immobile, intestato allaricorrente, era stato concordato molto tempo prima dalla stipula del rogito di acquisto,avvenuto nel settembre 2007, un anno dopo che la ricorrente era uscita dallo stato di famigliaavendo intrapreso una convivenza stabile con altro soggetto; la ricorrente ha, peraltro,compiuto 18 anni nel gennaio 2007, qualche mese prima della stipula del rogito; la richiestadel mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile sarebbe dimostrativo del fatto che il bene nonè stato acquistato con somme fornite dal proposto; la ricorrente, all'epoca, lavorava presso laditta della madre che sarebbe stata oggetto di confisca soltanto cinque anni dopo; il fatto chela ricorrente non sia stata in grado di continuare a versare le rate di mutuo sarebbe dimostrativadella circostanza che la medesima aveva effettuato l'acquisto in totale autonomia venendo cosìsconfessata la tesi che il vero acquirente sarebbe da individuare nel proposto; analogamentenella medesima direzione dovrebbe condurre la considerazione del fatto che la ricorrente avevacercato di concordare un piano di rientro senza tuttavia riuscire in tale intento.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del suo difensore.3.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza del termine perentoriodi un anno e sei mesi entro cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto decidere. Deduce che l’attodi appello è stato depositato il 30.4.2021 ed il decreto emesso solo il 17.2.2026 (oltre quattroanni e nove mesi dopo); l’erroneo computo dei giorni di sospensione in ragione dell’indicazioneindebita di gg. 114 (anziché 60) per il periodo 25.2.2025–19.6.2025, e l’illegittima sospensionedel termine, dal 3.10.2023 al 30.1.2024 (gg. 119), disposta pur in assenza di istanza di rinviodelle difese, come attestato dai verbali; la conseguente errata quantificazione complessiva deigiorni di sospensione (in 1220 anziché 1166).La confisca sarebbe divenuta, pertanto, inefficace in data 8.1.2026 (o, comunque,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) prima del deposito del decreto di appello.3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 18, 24, 26d.lgs. 159/2011, 2-ter l. 575/1965, 125, 192 e 546 cod.proc.pen., oltre che violazione dell’art.24 Cost. e della CEDU.Si duole, in particolare, dell’immotivato rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoriaconcernente l’audizione del legale rappresentante della società DMI, relativamente allacessione del credito operata in favore della società in confisca e del responsabile della societàMavi, che avrebbe potuto chiarire le circostanze inerente al contratto di leasing con lamedesima società ed al subentro della [OSCURATO:SOCIETA]..Il rigetto della richiesta, motivato sull’asserita ritenuta idoneità di una mera provadocumentale, avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa anche considerato chegli atti in questione, cessione di credito e comodato, sono atti a forma libera; le circostanzecontroverse sarebbero centrali e decisive.Sotto altro profilo deduce, con riferimento alla titolarità effettiva della società in confisca,l'omessa valutazione degli elementi difensivi addotti a dimostrazione della lecita provenienzadalla provvista utilizzata per la nascita della società, in quanto gli elementi valorizzati sarebberoindicativi di un interessamento del prevenuto alla gestione dell'impresa ma non già di unainterposizione fittizia; altre evidenze (desumibili da conversazioni) confermerebbero che laricorrente era l’effettivo dominus dell’impresa.Denuncia, inoltre, l’assenza dei presupposti per l’applicazione della presunzione di cuiall’art. 26 d.lgs. 159/2011 in quanto nessun trasferimento o intestazione risulta effettuato neidue anni antecedenti la proposta, non essendo la sproporzione di per sé sufficiente a giustificareun vincolo ablatorio nei confronti dei terzi; la circostanza che il prevenuto si sia interessatodella gestione sociale non consentirebbe di ritenere l'effettiva titolarità in capo al medesimo,anche in mancanza di prova che gli utili della società siano confluiti in suo favore nella lorototalità.Deduce ancora l'erroneità della valutazione compiuta dalla Corte secondo cui i mezzi ditrasporto della società in confisca sarebbero stati utilizzati per la movimentazione di sostanzestupefacenti così come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e rileva che tali dichiarazionisarebbero rimaste prive di riscontro, ed anzi smentite da altro collaboratore di giustizia; laconversazione del 24 ottobre 2017 sarebbe inidonea a fornire tale riscontro.La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe basata su illazioni e congetture nonessendosi considerato che, al fine della costituzione di una società e del suo avvio, nonoccorrono ingenti capitali e che lo stesso prevenuto aveva affermato di avere dato alla figliauna somma di euro 4.000-5.000 per iniziare l'attività; l'esistenza di una società di fatto tra ilprevenuto ed il fratello [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto attività di trasporto era stataacclarata in un provvedimento giudiziale definitivo e, a fronte di tale allegazione, la pubblicaaccusa avrebbe dovuto dimostrare che i fatti valutati nei provvedimento giudiziale eranomutati; non sarebbe irragionevole ritenere che i due fratelli non avessero ritenuto di regolareper iscritto i loro interessi economici considerata la fiducia che aveva contraddistinto gli stessirapporti; non sarebbe illogico ritenere che, per definire i loro rapporti, i due fratelli si sianoavvalsi di un contratto di comodato di mezzi che ha, piuttosto, consentito alla nascente societàdi avere beni strumentali con cui iniziare l'attività; il veicolo [OSCURATO:PERSONA] TR 500,pur se non identificato con il numero di targa, deve ritenersi incluso tra i mezzi concessi incomodato in quanto acquistato un mese prima da [OSCURATO:PERSONA]; sarebbero, altresì, illogichee aprioristiche le considerazioni svolte in merito alla dedotta cessione del credito, vantato daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società DMI, in favore del prevenuto, in quanto i bonificieffettuati dalla società indicano quale causale la dicitura “acconto fatture [OSCURATO:PERSONA]” e nonCatasped e corrispondono negli importi dovuti.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore4.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge per inosservanza dell’art. 27, co. 6,d.lgs. 159/2011, avendo la Corte d’Appello pronunciato oltre il termine perentorio di un annoe sei mesi dal deposito dell’appello (avvenuto in data 30.4.2021). Deduce l’illegittimasospensione dei termini dal 3.10.2023 al 30.1.2024 (gg. 119), non risultando alcuna istanza dirinvio proveniente dalle difese dai verbali di udienza; l’erronea quantificazione di gg. 114 disospensione per il periodo 25.2.2025–19.6.2025, a fronte di gg. 60 consentiti in ragione dellanatura dell’impedimento professionale dedotto; il conseguente errato computo complessivodella durata del periodo di sospensione (determinata in giorni 1220 anziché 1166), con perditadi efficacia della confisca in ogni caso prima del deposito del decreto.5.Ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente alla confisca dei due semirimorchiconcessi in leasing alla società Mavi, e oggetto di successivo sub-noleggio in favore della societàin confisca.5.1.Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 20, 24, 52 d.lgs. 159/2011. Deduceerronea esclusione della sua buona fede e del legittimo affidamento avendo il decretovalorizzato indebiti obblighi di controllo non previsti dalla legge oltre che travisato la clausolacontrattuale che imponeva alla società Mavi la previa sottoposizione del sub-noleggio a [OSCURATO:PERSONA];nella valutazione della buona fede non si sarebbe considerato, inoltre, che la ricorrente è unistituto Bancario con sede a Venezia mentre la società Mavi è una società per azioni, con sedea Palermo, che commercializza e noleggia beni strumentali per l’industria, e che fra lemedesime società non ricorre alcun rapporto, né tantomeno con [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente,inoltre, sarebbe soggetto danneggiato dalla violazione contrattuale e dalla conseguenteappropriazione indebita.5.2. Con secondo motivo denuncia violazione dell’art. art. 24 Cost. deducendo che ladecisione è stata fondata su argomenti nuovi e mai dibattuti (quali la mancanza di rapportiprecedenti con la società Mavi e la pubblicazione di una notizia giornalistica concernentel’arresto del Madonia nel 2011), introdotti solo nel decreto.5.3.Con terzo motivo denuncia vizio di apparenza di motivazione in relazione all’omessoconfronto con elementi decisivi documentati concernenti: la previsione di clausole contrattualiconcernenti l’obbligo per la società Mavi di sottoporre eventuali contratti di noleggio a terzi allaricorrente; la violazione di tali clausole da parte di Mavi; l’estraneità totale della ricorrente alcontesto criminale da cui desumere la sua buona fede.6.Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.1. Deve in via preliminare, considerarsi, con riferimento alle doglianze comuni a tutti iricorrenti, in punto di ritenuta cessazione dell’efficacia della misura ablatoria, che l’art. 27,comma 6, del d.lgs. 159 del 2011 prevede che, in caso di appello, il provvedimento di confiscaperde efficacia se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito delricorso. Sono, altresì, richiamate dall’art. 24, comma 2, del medesimo d.lgs. 159/2011, ledisposizioni dettate in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, “in quantoapplicabili”. Rilevano pertanto le ipotesi descritte dal legislatore alle lett. a) e b) dell'art.304,comma 1, cod,proc.pen. : a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento èsospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiestadell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati dispostiper esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa dellamancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piùdifensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.Deve, altresì, considerarsi che la sospensione dei termini disposta con ordinanza del giudice,ai sensi della suindicata norma, ha efficacia a far tempo dal giorno stesso dell'ordinanza, e cessa(comprendendolo) nel giorno antecedente a quello dell'udienza in cui riprende l'attivitàprocessuale (Sez. 1, n. 12697 del 15/01/2008, Rv. 239357 - 01; Sez. F, n. 35663 del12/08/2003, Liguori, Rv. 228398 - 01)1.1.Ciò premesso, la difesa contesta che la durata della sospensione, dichiarata all’udienzadel 25 febbraio 2025 e fino al 19 giugno 2026, sarebbe stata erroneamente calcolata in giorni114, anziché in giorni 60; inoltre, deduce che i termini sarebbero stati erroneamente sospesi dal3 ottobre 2023 al 30 gennaio 2024 ( per un totale di giorni 119) pur in assenza di istanza dirinvio della difesa.1.2. Entrambi i profili di doglianza appaiono, tuttavia, infondati. Invero - premesso che ildies a quo deve essere individuato nella data del 3 maggio 2021, in cui è stato depositato l'ultimodei ricorsi d'appello (Sez. 5, n. 19280 del 5/2/2019, Tarantolo, in motivazione)- deve rilevarsiche dalla lettura dei verbali processuali, consentita in ragione della natura procedurale delrilievo, risulta quanto segue.All’udienza del 3 ottobre 2023, la trattazione è stata rinviata, con sospensione dei termini diefficacia, per l’inizio della discussione con contestuale calendarizzazione degli interventi delleparti tenuto conto delle esigenze segnalate dalle stesse, in ragione della complessità delprocedimento. La sospensione è stata, pertanto, disposta per consentire alla difesa di parteciparealla discussione in altra successiva udienza, dunque sul presupposto di una richiesta della stessadifesa ed il computo dell’intero periodo nel conteggio della durata della sospensione è coerenterispetto all’insegnamento di questa Corte secondo cui la nozione di "termini per la difesa" di cuiall'art. 304 cod. proc. pen. non si riferisce solo a quelli tassativamente contemplati dallespecifiche disposizioni codicistiche che ne prevedono l'obbligatoria concessione qualora richiesti,ma anche a quelli discrezionalmente concessi dal giudice, ove ravvisi l'effettiva necessità diassegnare del tempo alla parte per l'esercizio del diritto di difesa (così Sez. 5, n. 30757 del29.9.2020, Rv. 279747, in motivazione).Inoltre, all’udienza del 25 febbraio 2025 la trattazione del procedimento è stata rinviata al19 giugno 2025, per concomitante impegno professionale del difensore e la sospensione deitermini è stata computata per l’intero periodo. La decisione è conforme all’insegnamento diquesta Corte secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e seimesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve esseredefinito il giudizio di appello, è sospeso per l'intera durata del rinvio, disposto ai sensi dell'art.304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41810 del 08/10/2025, Cante, Rv. 289092 -01). Ciò in considerazione, appunto, dell’esclusivo rinvio operato dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 all’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ove si stabilisce che i termini sonosospesi «durante il tempo in cui il dibattimento è (…) rinviato per impedimento dell’imputato odel suo difensore», senza che, in mancanza di previsione di legge, possa farsi applicazione deldiverso regime introdotto, per le cause di sospensione dei termini di prescrizione, dall’art. 159,comma 1 n. 3), cod. pen. Peraltro, in caso di procedimento nei confronti di più soggetti, ai finidella produzione dell'effetto sospensivo, è necessario che l'istanza sia formulata da tutti gliinteressati, essendo sufficienti l'adesione anche implicita o la non opposizione delle parti che nonl'hanno avanzata (Sez. 1, n. 40518 del 20/10/2016, dep. 2017, Sama', Rv. 270968 - 01).Ne consegue che il motivo in esame è infondato, atteso che la necessità di computare talirinvii impedisce di ritenere decorso il termine di efficacia della misura di prevenzionepatrimoniale.2. Occorre, inoltre, sempre in via preliminare ricordare che, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione èammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. È, pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità ilvizio di motivazione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazioneinesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo diprovvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dagli artt. 7, comma 1, e 10,comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01;Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01).La motivazione del tutto mancante, oppure apparente e inesistente, è ravvisabile, d’altraparte, soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga diargomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno delladecisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 3, n. 11292 del13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep.2015, Rv. 263100- 01).2.1. Inoltre, va ricordato che il perimetro oggettivo della confisca è definito, alla streguadell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di plurimi parametri. Occorre un primoparametro di carattere positivo, attinente alla relazione tra i beni e il proposto essendonecessario che lo stesso soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, «anche per interpostapersona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo» deimedesimi. Un secondo parametro, anch’esso di carattere positivo, concerne la derivazione illecitadei beni, richiedendosi che gli stessi presentino un valore sproporzionato al reddito, ovvero, cheessi «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Infine, un terzoparametro di carattere negativo, collegato al secondo, è relativo alla necessità che la persona,nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione, «non possa giustificare la legittimaprovenienza» dei beni sequestrati.L’art. 19, comma 3, d. lgs. 159/2011, in piena continuità con l’art.2 bis, comma 3, dellalegge 575/65, prevede, inoltre, che le indagini patrimoniali, finalizzate alla richiesta della misuradi prevenzione, «sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro chenell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1» oltre che neiconfronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni «del cui patrimonioi soggetti medesimi risultano potere disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente»;l’art. 20 del medesimo d. lgs. 159/2011 prevede che il tribunale, anche d'ufficio, con decretomotivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata laproposta, risulta potere disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risultasproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base disufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o necostituiscano il reimpiego.2.2. In relazione alla possibile estensione della confisca su beni ricadenti nella indirettadisponibilità del prevenuto, deve tenersi, altresì, conto della distinzione fra l’ipotesi didisponibilità indiretta di beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi ed altre ipotesidi intestazione fittizia di beni rispetto a terzi estranei. Secondo l’insegnamento di questa Corte,il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce circostanzadi fatto significativa della fittizietà della intestazione, quando il terzo familiare convivente,titolare dei cespiti, risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600del 16/02/2021, Rv. 281611 – 01; Sez.6, n. 43446 del 15 giugno 2017, Rv. 271220; Sez.1,n. 17743 del 7 marzo 2014, Rv.259608;) in quanto, in presenza di stretti vincoli familiari, o diconvivenza nell’ultimo quinquennio, può farsi rientrare nell’id quod plerumque accidit che ilprevenuto eserciti di fatto una piena signoria sul bene, con la conseguente operatività di unapresunzione iuris tantum di indiretta disponibilità (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023,Rv. 284387 – 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266142 – 01; Sez. 6, n.49878 del 06/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Rv. 248845; Sez. 2, n.6977 del 09/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996 - dep. 10/02/1997, Rv.207118).2.3.Viceversa, ove il rapporto di disponibilità indiretta venga configurato rispetto a beniformalmente intestati a soggetti diversi, occorrerà tenere conto delle presunzioni di fittizietà deitrasferimenti stabilite dall’art. 26 del d.lgs n. 159 del 2011, incombendo, in tale ipotesi,sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dairequisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallinoconcretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e,corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonomadisponibilità di fatto del proposto ( Sez.1 n. 12629 del 16 gennaio 2019, n. 12629, Rv.274988).Sul punto le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sulla portata applicativa dell’art. 26,comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, hanno chiarito, per quel che rileva nella presentesede, che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata dipropria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma3, del d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimoquinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligodelle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti(l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunteiuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arcotemporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta» (Sez. U, n. 12621del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081 - 01).Tale approccio è stato confermato anche successivamente essendo stato precisato chespetta alla pubblica accusa il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tratitolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misuraablatoria, sussistendo un onere di allegazione del terzo, il più ampio possibile, tale dacomprendere «non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iureproprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto,l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementiricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenutanomine alieno» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01, in motivazione). Ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere,pertanto, accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in viadiretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.3. Per una migliore comprensione delle doglianze poste a fondamento dei motivi di ricorso,e delle ragioni addotte dai giudici di merito a fondamento della disposta misura ablatoria, devealtresì considerarsi che nei confronti del prevenuto [OSCURATO:PERSONA] è stato espresso un giudizio dipericolosità sociale qualificata in ragione della sua appartenenza al clan criminale mafiosoSantapaola-Ercolano, e successivamente Cappello-Bonaccorsi, oltre che in ragione del suostabile inserimento del traffico di sostanze stupefacenti, in quanto già condannato con sentenzadi primo e secondo grado nell'ambito del procedimento definito dal Giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Catania, con sentenza del 26 gennaio 2022. Peraltro, è stato datorisalto al fatto che lo stesso prevenuto ha ammesso di avere ininterrottamente partecipato, sindal 1993, a contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso per i quali ha riportatocondanna. Il medesimo ha anche ammesso che, una volta rimesso in libertà nell'aprile 2015, haripreso ad occuparsi degli affari illeciti che facevano capo alla sua famiglia, inserendosi in primalinea nel traffico di sostanze stupefacenti, gestito nel periodo della sua detenzione dal genero edal cognato. È stato, altresì, evidenziato che nell'ambito del medesimo procedimento hannoriportato condanna, in primo e secondo grado, anche la moglie del prevenuto ([OSCURATO:PERSONA]) e lafiglia ([OSCURATO:PERSONA]) in quanto ritenute responsabili dei reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R.309/90, aggravati dalla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. Peraltro,entrambe risultano avere concordato la pena rinunciando ai motivi di merito.4.Ciò premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], inqualità di terza interessata.4.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si richiamano le considerazioni espresse alparagrafo 1.4.2. Sono manifestamente infondate anche le doglianze poste a fondamento del secondomotivo di ricorso con cui la difesa contesta la presunzione di fittizia intestazione addotta afondamento della misura ablatoria, relativamente all'immobile sito in Catania via Arduino 10,intestato alla ricorrente.La presunzione di fittizia intestazione del bene, su cui si fonda il vincolo ablatorio, è stataradicata sulla sussistenza di rapporti di diretta familiarità esistenti fra la ricorrente ed il propostooltre che sulla concomitante considerazione dell’insussistenza di autonome e sufficienti fontireddituali in capo alla medesima: dati di fatto non contrastati dalla difesa da allegazioni di segnocontrario.Le censure mosse risultano scollegate, peraltro, rispetto alla motivazione resa dalla Corteterritoriale che ha replicato alle deduzioni difensive – reiterate con il ricorso e concernentil’omessa considerazione del fatto che la ricorrente era uscita dal nucleo familiare del propostogià nel 2005-2006 e avrebbe disposto di un reddito derivante da attività lavorativa svolta alledipendenze della ditta intestata alla madre oltre che della provvista derivante dalla erogazionedi un mutuo- attraverso argomentazioni prive di illogicità che hanno evidenziatol'irragionevolezza della decisione di stipulare un mutuo da parte della ricorrente, appenamaggiorenne, comportante l’impegno di pagamento di una rata mensile di circa 500 euro, adistanza di qualche mese dal suo ingresso nell'attività di famiglia e senza potere contare suuna capacità reddituale del compagno convivente, a fronte di un reddito annuo percepito di soli13.226, unica fonte di sostentamento del nucleo familiare.Nel provvedimento impugnato si è, altresì, evidenziata l'incongruenza dell'operazioneanche tenuto conto delle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare del medesimoprevenuto che, nell'anno 2007, ha dichiarato un reddito di poco più di 10.000 euro. Particolarerisalto è stato anche data alla circostanza che la ricorrente si è successivamente disinteressatadel rapporto debitorio, conseguito all'accensione del mutuo, rivelandosi non in grado di farefronte con le proprie capacità reddituali al pagamento dei singoli ratei, anche a causa delsequestro e successiva confisca, nel 2012, della ditta fittiziamente intestata alla madre (pag.37 del provvedimento impugnato).Rispetto a tale puntuale motivazione, le censure difensive non oppongono argomenti idoneia fare vacillare la presunzione di intestazione fittizia che giustifica il vincolo ablatorio e neconsegue la manifesta infondatezza.5.È infondato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo motivo, con cui si deduce la sopravvenuta inefficacia del provvedimento inquanto emesso oltre il termine di legge, è infondato dovendosi intendere richiamate le ragioniindicate al par.1 che precede.5.2.È infondato il secondo motivo, articolato in più punti.5.2.1. Sono inammissibili le doglianze concernenti il mancato accoglimento della richiestadi rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei legali rappresentanti dellesocietà DMI e Mavi per chiarire, si deduce, le circostanze sottese al credito vantato da GiuseppeStrano ( fratello del prevenuto) nei confronti della prima società, che sarebbe stato ceduto infavore del prevenuto nonché le ulteriori circostanze inerenti il subentro della società Cataspednel contratto di leasing stipulato da [OSCURATO:PERSONA].A tale proposito, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, inragione della sua natura eccezionale, in sede di legittimità può essere censurata la mancatarinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettivanecessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionaleposto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo delmedesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero statepresumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione dideterminate prove in appello (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01; Sez. 5, n.32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236).Nella fattispecie in esame, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziatomanifeste illogicità nel costrutto della Corte territoriale quanto alla complessiva ricostruzionedel fatto che dovevano essere affrontate con l'approfondimento istruttorio.5.2.2. Sono manifestamente infondate anche le ulteriori doglianze con cui si contesta lariconducibilità al prevenuto della società in confisca e dei relativi beni strumentali, pur intestatialla figlia, odierna ricorrente.Nella fattispecie in esame, la motivazione resa dalla Corte d'appello risulta fondata su plurimie convergenti elementi, valutati in chiave unitaria secondo criteri di logicità, che le doglianzedifensive non riescono ad intaccare in quanto fondate su una lettura parcellizzata del compendioacquisito e volte ad ottenere una diversa interpretazione delle stesse non consentita a questaCorte. Appare, invero, immune da criticità il provvedimento impugnato che ha richiamato ilcontenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo cui ilprevenuto era titolare di un'azienda di trasporti utilizzata va anche "per trasportare carichi didroga” ( pag.17) ritenuta riscontrata dal tenore di intercettazioni, considerato che gli stessielementi sono stati, altresì, posti a fondamento delle sentenze di condanna emesse, in primo esecondo grado, nell'ambito di un parallelo procedimento penale che ha visto la ricorrentecondannata per il reato di cui all’art. 512-bis aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1. cod. pen. ( si veda pag.17-18 del primo decreto).Le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica della conclusione cui sonopervenuti i giudici di merito nel ritenere che il prevenuto sia stato reale dominus della società eche la figlia [OSCURATO:PERSONA] abbia operato con un ruolo subordinato e di mero esecutore delle direttive delpadre, essendo stata desunta, dal tenore delle conversazioni riportate nel provvedimentoimpugnato, la prova di un operativo contributo reso dalla medesima nell'interesse della societàin confisca ma non, tuttavia, la prova di un potere gestionale autonomo, sconfessato dalleplurime conversazioni concernenti il rendiconto effettuato, di volta in volta, dai familiari delprevenuto sull'attività della società e sull'attività della medesima ricorrente.5.2.3. Quanto alle ulteriori doglianze espresse sulla mancanza di riscontri espliciti alledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi la non dirimenza delle stesse inquanto, nel presente procedimento di prevenzione, le ragioni della misura ablatoria sono fondatesul giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto- in ragione della sua appartenenzaa sodalizi mafiosi storicamente operativi sul territorio di riferimento, accertata con sentenza dicondanna irrevocabile, nonché per il suo accertato e confessato protagonismo nel traffico disostanze stupefacenti portato avanti insieme al suo nucleo familiare ( composto dalla moglie,dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] oltre che dal genero e dal cognato) - e sul parallelo giudizio di sproporzionereddituale che ha dato consistenza alla presunzione di illecita acquisizione delle res in confisca.Le censure sono, altresì, generiche, in quanto non individuano in modo specifico qualeelemento contenutistico sia stato oggetto di travisamento o di erronea interpretazione e,peraltro, si scontrano con il pacifico insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessaalla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime diesperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 - 01).5.2.4. Sono, altresì, manifestamente infondate le censure volte a riproporre la tesidell'origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto della società in confisca in quantoderivante dalla liquidazione, in favore del proposto, della sua quota di partecipazione alla dittadel fratello [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha sottolineato la totale insussistenza di elementi idonei ad indicare ilvalore della quota che i fratelli avrebbero inteso liquidare a saldo e conguaglio dell'asseritapregressa compartecipazione del prevenuto nella suddetta ditta individuale, o meglio nellasocietà di fatto con il fratello.È stato evidenziato dalla difesa che, con precedente decreto del Tribunale di Catania del 3luglio 2012, è stata rigettata la richiesta di confisca della ditta intestata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Procura sul presupposto della fittizietà dell'intestazione della medesima ditta incapo a quest'ultimo; da tale provvedimento, tuttavia, sarebbe ricavabile il mero dato della meraesistenza, intorno al 1990, di una società di fatto tra i due fratelli, avente ad oggetto attività ditrasporto ed intestata al solo [OSCURATO:PERSONA]. Con motivazione esaustiva e ineccepibile, deltutto priva di aporie o di profili meramente assertivi non giustificabili sul piano logico, la Cortedi appello ha rilevato che, tuttavia, nel corso degli anni «i due fratelli non hanno mai intesodefinire su carta l'entità della loro asserita compartecipazione nella ditta formalmente intestataa [OSCURATO:PERSONA]» (pag.24).Le doglianze difensive espresse, a tale proposito, volte a confutare la tenuta logica dellamotivazione, pur sotto l’addotto vizio di motivazione apparente, risultano del tutto generiche eprive di specificità censoria rispetto alle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato.5.2.5. Del tutto generiche e prive di un reale confronto rispetto al tenore della motivazionespesa dalla Corte territoriale risultano anche le doglianze concernenti la ritenuta inidoneità deldedotto contratto di comodato d'uso – che si assume stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e la societàin confisca [OSCURATO:SOCIETA] - ad avvalorare la tesi della liceità delle provviste utilizzate per lacostituzione di quest'ultima.La Corte d'appello ha evidenziato che il suddetto contratto di comodato d'uso, privo peraltro,di data certa, non potrebbe essere ricondotto alla causale suggerita dalla difesa e consideratoquale “parte della liquidazione della quota di partecipazione nella ditta del fratello StranoGiuseppe” (pag.26).È stato dato rilievo, in particolare, al fatto che il contratto in questione ha avuto ad oggettotre diversi mezzi e che, sulla base delle evidenze contabili accertate dal perito, essendo emersitra le due ditte rapporti commerciali che prevedevano il pagamento dei trasporti effettuati con imezzi della ditta di [OSCURATO:PERSONA], è da escludere che i mezzi siano stati realmente forniti atitolo gratuito. Inoltre, con particolare riferimento al trattore per semirimorchio (indicato comeveicolo [OSCURATO:PERSONA] trucks magnum TR 500) è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato il veicolo un mese prima della stipula del supposto contratto di comodato d'uso atitolo gratuito, apparentemente datato 01/12/2015; nonostante il contratto di comodato lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] risulta essersi accollata gli oneri finanziari assunti da [OSCURATO:PERSONA] e, indata 10 Marzo, è stato formalizzato un passaggio di proprietà da [OSCURATO:PERSONA] alla società inconfisca che prevedeva il pagamento di un prezzo corrispondente al debito residuo che GiuseppeStrano aveva ancora pendente nei confronti della Mavi. La successione cronologica di tali atti hasupportato logicamente la conclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha agito quale interposto,per dissimulare l'originario acquisto del veicolo da parte del fratello, acquistandoloeffettivamente per conto del medesimo.5.2.6. Del tutto esaustiva, e sviluppata lungo un lineare percorso logico, appare, altresì, lamotivazione della Corte territoriale relativa alla ritenuta inidoneità dell'asserita cessione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della ditta DMI, in favore della società inconfisca, a fornire la prova della liceità delle provviste impiegate.La Corte di appello ha dato rilievo dirimente al fatto che il suddetto atto di cessionerisulterebbe da una mera comunicazione scritta, apparentemente datata 18 agosto 2016,recante la dicitura “raccomandata a mano” senza che, tuttavia, risulti prova di data certa dellamedesima scrittura nonché prova della sua effettiva conoscenza da parte del debitore ceduto.Inoltre, sulla base delle evidenze restituite dalla perizia contabile- in particolare tenuto contodella non corrispondenza tra gli importi oggetto di bonifico da parte della società DMI e gli importidelle fatture indicate nell'atto di cessione-è stato ritenuto, con logico argomentare, che, piuttostotale cessione di credito deve essere ricondotta ai crediti derivanti dalle prestazioni di trasportoeseguite da [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] in favore della suindicata societàDMI. Peraltro, soltanto alla data del sequestro, il conto della DMI è divenuto negativo, essendostati registrati dei pagamenti in eccesso rispetto alle fatture ricevute, per una cifra vicina a quelladel credito ceduto (pari ad euro 30.438,37) e ciò ha avvalorato ulteriormente la tesi della naturafittizia e “posticcia” della suddetta “raccomandata a mano” (pag.27-28).Le doglianze difensive, con le quali si contesta una visione “ragionieristica” sottostante alladecisione, sono frutto in realtà di una lettura frastagliata della motivazione e non tengono contodelle ragioni in essa indicate, espresse secondo una logica valutativa d’insieme in ordine airapporti commerciali tra le parti.In definitiva, è stata ritenuta sfornita di prova la deduzione difensiva in ordineall’utilizzazione del contratto di comodato quale strumento di finanziamento per il prevenuto; ciòper la mancanza di elementi certi da cui desumere il valore della quota che le parti avrebberointeso liquidare attraverso i suoi indicati contratti di comodato o contratti di gestione di credito.6.È infondato il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente incentrato sulla tesi dellasopravvenuta inefficacia del decreto di confisca per decorso dei termini previsti dall’art. 27,comma 6, d.lgs. 159/2011 per il quale si rinvia alle ragioni indicate nel par. 1 che precede.7. È infondato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La ricorrente si duole che la confisca sia stata estesa anche a due semirimorchi frigo diproprietà della medesima, concessi in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, in violazionedelle clausole contrattuali, li ha noleggiati successivamente alla società in confisca riconducibileal prevenuto.Il ricorso contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrentenon abbia tenuto un comportamento diligente e conforme a buona fede senza, tuttavia, prendereposizione rispetto alla ragione principale posta, preliminarmente, a fondamento della decisionesecondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha dimostrato l'inadempimento della società Mavi. Conmotivazione adeguata è stato, invero, considerato che la società ricorrente non ha dato provadella sua legittimazione in quanto non ha documentato il mancato pagamento dei ratei dilocazione e del relativo riscatto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alle locazioni finanziariestipulate per l'acquisto dei due semirimorchi in confisca, essendosi limitata ad indicare contrattirisalenti all'anno 2017, senza precisare l'evoluzione nel tempo dei medesimi rapporti contrattuali(pag.49).È stato, altresì, evidenziato che le reali trattative intercorse tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. eMavi s.p.a., per la vendita dei due semirimorchi, sono state condotte personalmente dalprevenuto nonostante questi non fosse il legale rappresentante della società e risultasse indicato,nelle cronache giudiziarie siciliane, come soggetto inserito in contesti di criminalità organizzatadi stampo mafioso; che la cessione dei beni da parte della società Mavi è risultata effettuata,con contratto del 12 maggio 2017, quando già la società in confisca, dal settembre 2016,risultava raggiunta da comunicazione antimafia interdittiva; per i medesimi rimorchi era stataprecedentemente sottoscritta, in data 8 maggio 2017, una scrittura privata di venditadirettamente con il prevenuto (pag.4).In tale contesto è stato ritenuto che l'autorizzazione alla sublocazione a terzi da parte dellasocietà ricorrente abbia consentito sostanzialmente alla società Mavi di operare quale società dileasing (in vece della società finanziaria concedente) in favore di clienti interessati all'acquistodei rimorchi ma che, tuttavia, non avevano possibilità di accesso ufficiale al credito finanziariobancario. È stato, altresì, ritenuto che la previsione di una clausola per la quale il contratto disub noleggio avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica, da parte della ricorrente, sarebbe ilrisultato ”del tutto sterile e vuoto” trattandosi di previsione non circoscritta e di fatto risultatainidonea ad impedire in capo alla Mavi un uso distorto della facoltà di sublocazione (pag.50).Rispetto alle censure difensive, consistite nella reiterazione di deduzioni già introdotte conl’atto di appello, la motivazione appare adeguata oltre che ispirata da un ragionamento linearee aderente agli elementi acquisiti, e non suscettibile di essere censurata nella presente sede.8. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris