CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze probatorie (il primo motivo sul giudizio di responsabilità) o da doglianze prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo che non prende posizione sulla motivazione attraverso cui la Corte di appello è giunta a ritenere l'esistenza della recidiva, che non è stata agganciata soltanto ai precedenti penali ma al giudizio di maggior pericolosità conseguenza della omogeneità delle violazioni e dello stretto lasso temporale in cui sono collocate, in applicazione dei criteri indicatori individuati dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2