CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7783/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA n. 498/2/2014, depositata il 13/08/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/04/2022 dal, consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 26/06/2008, l'Agenzia delle Entrate irrogò a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Calzoni [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi «Calzoni») la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 3, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12, conv. nella I. 73/2002, in seguito ad un accertamento nel quale era emerso che la società aveva impiegato due lavoratori irregolari. La sanzione fu quantificata in complessivi C 33.576,14, dei quali C 33.315,26 per l'impiego della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] ed C 260,87 per l'impiego del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Calzoni propose ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Perugia, dichiarando di aver provveduto al pagamento della sanzione relativa a [OSCURATO:PERSONA] — in relazione alla quale affermava di non opporsi all'accertamento pro bono pacis — e contestando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore sanzione irrogata. All'esito del giudizio, il Tribunale, pronunziò sentenza recante il seguente, testuale dispositivo: "accoglie, ai sensi dell'art. 23 penultimo comma legge 689/81, il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto". 3. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, notificò a Calzoni la cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla sanzione irrogata per la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], ritenuta definitiva per mancata opposizione all'avviso di irrogazione. Calzoni impugnò la cartella innanzi alla C.T.P. di Perugia, la quale, decidendo nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e la concessionaria, respinse il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale aveva annullato la sanzione limitatamente alla posizione del lavoratore Marieu, mantenendone l'efficacia per il resto. 4. Calzoni appellò la sentenza innanzi alla C.T.R., la quale, nel contraddittorio con l'agenzia e la concessionaria, accolse il gravame. I giudici d'appello ritennero che la società avesse opposto l'avviso di irrogazione nella sua interezza e che si fosse pertanto formato il giudicato sull'integrale annullamento delle sanzioni. 5. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso s Oi\- c \4^ . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 132 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, i giudici d'appello avrebbero erroneamente interpretato il giudicato esterno recato dalla sentenza del Tribunale di Perugia, limitandone l'esame al dispositivo e senza alcuna considerazione della motivazione, nella quale era chiaramente indicato che l'oggetto del giudizio era circoscritto alla posizione del lavoratore Marieu. 2. Con il secondo mezzo è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. La ricorrente si duole del fatto che nella decisione impugnata manca ogni riferimento al contenuto delle difese che essa ha svolto nel giudizio; deduce inoltre difetto di motivazione, assumendo che la sentenza si limita ad un apodittico rinvio a fatti del tutto avulsi dal contesto processuale. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. La ricorrente contesta l'interpretazione della portata del giudicato esterno condotta dai giudici d'appello, che assume circoscritta al solo dispositivo della sentenza del Tribunale di Perugia che statuì sull'opposizione alla sanzione, senza alcuna considerazione della relativa motivazione.3.2. In base ai principi enunciati in proposito da questa Corte, con particolare riferimento al controllo che su di esso può esercitare il giudice di legittimità, il giudicato esterno è assimilabile agli "elementi normativi"; la sua interpretazione, pertanto, va effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici. Da tanto discende che la portata del giudicato va definita con riguardo non solo a quanto stabilito nel dispositivo della sentenza, ma anche alla motivazione che la sorregge; laddove, poi, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione, può aversi riguardo anche alla domanda della parte, in funzione interpretativa ed in via residuale (Cass. n. 21165/2019; Cass. n. 24162/2017; Cass. Sez. U. n. 24664/2007). Richiamandosi a tali principi, la ricorrente ha sostenuto che l'affermazione contenuta nel dispositivo della sentenza ("accoglie, ai sensi dell'art. 23 penultimo comma legge 689/81, il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto") va necessariamente letta in uno con la parte motiva, nella quale si dà espressamente atto del fatto che l'avviso di irrogazione sanzioni era impugnato limitatamente alla posizione del lavoratore Marieu. Il Tribunale di Perugia, infatti, aveva rilevato, nelle premesse in fatto, che "in riferimento alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il titolare dell'azienda provvedeva al pagamento della sanzione applicata, mentre contestava con l'odierno ricorso la circostanza che il predetto Marieu fosse stato utilizzato in qualità di lavoratore"; e, soprattutto, nei motivi della decisione aveva affermato: "non resta che concludere per l'annullamento della ordinanza-ingiunzione opposta, limitatamente all'accertamento effettuato nei confronti del Marieu". Tali univoche evidenze indicano con chiarezza che l'oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione fu circoscritto alla posizione di uno dei due lavoratori interessati dall'accertamento, nei cui soli confronti fu disposto l'annullamento dell'avviso di irrogazione; ciò, del resto, è coerente con la stessa domanda dell'opponente, odierna intimata, che aveva specificato di aver "provveduto pro bono pacis al pagamento della relativa sanzione [...] al fine di evitare fastidiosi sviluppi processuali". 3.2. È ben vero che, come sostenuto dalla società contribuente, costituisce jus receptum l'operatività del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione nell'ambito del processo del lavoro, alla cui disciplina soggiace anche il giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, in forza della previsione di cui all'art. 6 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150. È stato affermato, in particolare, che in tale rito il dispositivo si caratterizza per una propria autonoma rilevanza, connessa al fatto che esso racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione; il dispositivo, pertanto, non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione, e gli eventuali punti di questa che contrastino col dispositivo devono considerarsi come non apposti e non possono passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 23463/2015; Cass.n. 21885/2010). Il principio di prevalenza, tuttavia, è destinato ad operare solo nei casi in cui sussista un contrasto tra le due parti della pronuncia; quando, invece, sussiste una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, tale da escluderne l'incompatibilità, è ben possibile integrare il primo con la seconda (Cass. n. 21618/2019; Cass. n. 12841/2016). Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, caratterizzato da una divergenza solo quantitativa della statuizione; ed infatti, la declaratoria di annullamento del provvedimento opposto, contenuta in dispositivo, ben può adattarsi ai richiamati passi della motivazione che circoscrivevano il perimetro dell'opposizione ad uno solo dei due accertamenti operati in relazione ai lavoratori impiegati dalla società contribuente.4. Il primo motivo merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento del restante; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente per essersi formato il giudicato sulla pretesa erariale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; condanna l'intimata al paga