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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25566/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e impugnato, ex art. 324 cod. proc. pen., dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, con il suddetto decreto era stato disposto il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", in relazione ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (anche in/ concorso con altri) di associazione per delinquere finalizzata ala corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, nonché di corruzione propria e falso.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata nella veste di "socia accomandante" della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", denunciando, a mezzo di difensore i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. ad . cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 8, 9, 16 cod. proc. pen. e art.319 cod.

Pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di incompetenza territoriale.

2.2. Violazione degli artt. 125, 191, 267 e 271 cod. proc. pen.

Il Tribunale erroneamente ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa.

Il compendio intercettativo vede come primo decreto autorizzativo (RIT 1607/2015) quello disposto nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il P.M. nella sua richiesta di autorizzazione alle ,captazioni avrebbe riferimento per la gravità indiziaria del reato di corruzione a due esposti anonimi con allegati due cd/rom contenenti immagini video captate presso la motorizzazione civile di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una seduta di esame - avvenuta in data imprecisata- in cui sarebbe stato "immortalato" un esaminatore, verosimilmente identificato nel Morabito, e l'uso del cellulare da parte degli esaminati.

Secondo l'anonimo, pagando tremila euro l'esame era svolto dall'esaminatore, pagando cinquemila euro l'esaminando veniva sostituito da un altro soggetto.

Secondo il difensore, le captazioni sarebbero state sostanzialmente autorizzate sulla base di un esposto e di un video anonimi e, dunque, in violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., e, comunque, in assenza di elementi seri e concreti per ipotizzare l'esistenza del reato di corruzione; né la captazione avrebbe potuto essere autorizzata per il reato di abuso d'ufficio, non consentendo detto reato il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione.

La inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal primo decreto autorizzativo renderebbe inutilizzabili anche quelle successive, disposte sulla base degli esiti delle prime.

L'ordinanza, secondo cui non potrebbe nella specie ipotizzarsi una inutilizzabilità derivata, sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale per non avere il Tribunale considerato i rilievi difensivi e per aver richiamato precedenti di legittimità non rilevanti al caso in esame (a fronte di recenti arresti in ogni caso di segno diverso e della giurisprudenza della Corte EDU in tema di prove acquisite in violazione dei diritti tutelati dalla CEDU.

In ogni caso i decreti autorizzativi sono stati motivati in modo apparente.

Le doglianze valgono anche per l'autorizzazione all'uso del captatore informatico (RT 55/16) - all'epoca non autorizzabile per il reato di corruzione - che richiama tanto l'esposto anonimo tanto il video anonimo, oltre che le intercettazioni autorizzate con il primo decreto (RIT 1607/2015 e i successivi decreti invalidi).

Si procede quindi ad una puntuale ricostruzione per dimostrare come tutti i decreti autorizzativi e di proroga successivi al primo siano stati disposti sulla base delle captazioni derivanti da quelle originali, inutilizzabili per le ragioni indicate.

2.3. Violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.

L'ordinanza appare illegittima anche con riferimento al fumus commissi delicti e al pentulum in mora.

La difesa aveva allegato che la ricorrente - persona del tutto estranea ai fatti del procedimento - il 23 gennaio 2019 aveva acquisito il 90% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] e C. (40% dal socio Infantino e 50% dal socio [OSCURATO:PERSONA]) - circostanza non nota agli inquirenti.

Il Tribunale ha ritenuto di superare tale dato con motivazione congetturale ed apparente (facendo leva sulla nomina nel 2017 del difensore da parte dell'Infantino per inferire che avrebbe ceduto le quote per sfuggire alle indagini a suo carico).

La difesa ha potuto recuperare l'atto notarne solo oggi (sulla possibilità di produzione in questa fase, cfr. Cass. n. 50200 del 2015).

In ogni caso distonica rispetto alla conclusione del Tribunale del riesame è la circostanza che Infantino abbia mantenuto la carica sociale di legale rappresentante.

Infantino non è comunque oggi il legale rappresentante della società, in quanto dal momento del sequestro la stessa è sottoposta a amministrazione giudiziaria.

Inoltre, Infantino è stato sostituito dal ruolo di responsabile didattico delle Autoscuole, oggetto di sequestro.

Sono congetturali e apparenti gli argomenti spesi per dimostrare un rapporto di pertinenzialità della quota in sequestro rispetto ai fatti.

L'unico elemento che potrebbe consentire la reiterazione del reato non è il patrimonio della società o le sue quote, bensì l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata all'azienda dall'ente amministrativo (sulla quale alcuna competenza spetta all'autorità giudiziaria).

3. La difesa della ricorrente ha presentato motivi aggiunti, allegando con riferimento al secondo motivo la ordinanza del Tribunale di Lecce del 19 ottobre 2021 che ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art.191 cod. proc. pen. in materia di inutilizzabilità derivata.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La difesa, oltre ad insistere nei motivi di ricorso, ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. sul punto del secondo motivo di ricorso, chiedendo di rimettere la questione sul tema della inutilizzabilità derivata alle Sezioni Unite o se del caso sollevare la questione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente esaminato il titolo in base al quale la ricorrente ha proposto il ricorso, al fine di controllare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione.

2.1. L'art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

A tal riguardo va osservato che il sequestro impeditivo ha colpito la società - e non le quote dei singoli soci - e segnatamente i suoi beni, ovvero l'autoscuola, ritenuta "cosa pertinente al reato" la cui disponibilità in capo all'associazione e all'indagato poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi o comunque agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo di quelli per i quali si procede, potendo essere utilizzata per continuare l'attività delittuosa posta in essere.

La società colpita dal sequestro è nella specie una società in accomandita semplice e pertanto una società di persone e non una persona giuridica.

Anche se priva di personalità giuridica, la società di persone peraltro è ritenuta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, un autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi (cfr. Sez.

IJ civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989).3.

Quanto precede consente già di escludere la legittimazione della ricorrente ad agire nell'interesse della società (si ripete non essendo state interessate dal sequestro le quote sociali, tra l'altro neppure in ipotesi sequestrabili, secondo Sez. 3, n. 34247 del 13/04/2012)).

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 2 civ., n. 17691 del 07/09/2016, Rv. 641008), nel caso del socio accomandante esiste infatti una precisa distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio) e il patrimonio individuale del socio (che non risponde infatti dei debiti della società), di guisa che il diritto del socio accomandante all'integrità della propria quota è tutelabile soltanto sul piano dei rapporti interni (in particolare con la revoca dell'amministratore e con l'estromissione del socio accomandatario, ecc.).

Sul piano esterno, il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest'ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e agire a sua tutela nelle relazioni esterne.

2.2. Difetta pertanto anche un interesse del socio accomandate alla proposizione della impugnazione, dovendo la stessa corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedirnentale, ovvero la restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

L'unico soggetto, giuridico, legittimato ad ottenere la restituzione è infatti la società oggetto del sequestro (cfr. Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013).

2.3. A ciò va aggiunto ad ulteriore dimostrazione della inammissibilità del ricorso che la ricorrente non ha neppure dimostrato davanti al Tribunale del riesame quale sia la stessa fonte del suo diritto ad impugnare (la titolarità delle quote della società, oggetto di sequestro).

Come ha rilevato il Tribunale a pag. 46 la ricorrente non aveva documentato l'atto di cessione in suo favore.

Né può essere consentito "sanare" tale carenza in questa sede, considerate viepiù le indimostrate e generiche difficoltà di "recuperare" il suddetto documento di cessione, evocate nel ricorso.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,_di- -- ,--- tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e impugnato, ex art. 324 cod. proc. pen., dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con il suddetto decreto era stato disposto il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", in relazione ai reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (anche in/ concorso con altri) di associazione per delinquere finalizzata ala corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, nonché di corruzione propria e falso. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata nella veste di "socia accomandante" della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", denunciando, a mezzo di difensore i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. ad . cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 8, 9, 16 cod. proc. pen. e art.319 cod. Pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di incompetenza territoriale. 2.2. Violazione degli artt. 125, 191, 267 e 271 cod. proc. pen. Il Tribunale erroneamente ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa. Il compendio intercettativo vede come primo decreto autorizzativo (RIT 1607/2015) quello disposto nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il P.M. nella sua richiesta di autorizzazione alle ,captazioni avrebbe riferimento per la gravità indiziaria del reato di corruzione a due esposti anonimi con allegati due cd/rom contenenti immagini video captate presso la motorizzazione civile di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una seduta di esame - avvenuta in data imprecisata- in cui sarebbe stato "immortalato" un esaminatore, verosimilmente identificato nel Morabito, e l'uso del cellulare da parte degli esaminati. Secondo l'anonimo, pagando tremila euro l'esame era svolto dall'esaminatore, pagando cinquemila euro l'esaminando veniva sostituito da un altro soggetto. Secondo il difensore, le captazioni sarebbero state sostanzialmente autorizzate sulla base di un esposto e di un video anonimi e, dunque, in violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., e, comunque, in assenza di elementi seri e concreti per ipotizzare l'esistenza del reato di corruzione; né la captazione avrebbe potuto essere autorizzata per il reato di abuso d'ufficio, non consentendo detto reato il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione. La inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal primo decreto autorizzativo renderebbe inutilizzabili anche quelle successive, disposte sulla base degli esiti delle prime. L'ordinanza, secondo cui non potrebbe nella specie ipotizzarsi una inutilizzabilità derivata, sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale per non avere il Tribunale considerato i rilievi difensivi e per aver richiamato precedenti di legittimità non rilevanti al caso in esame (a fronte di recenti arresti in ogni caso di segno diverso e della giurisprudenza della Corte EDU in tema di prove acquisite in violazione dei diritti tutelati dalla CEDU. In ogni caso i decreti autorizzativi sono stati motivati in modo apparente. Le doglianze valgono anche per l'autorizzazione all'uso del captatore informatico (RT 55/16) - all'epoca non autorizzabile per il reato di corruzione - che richiama tanto l'esposto anonimo tanto il video anonimo, oltre che le intercettazioni autorizzate con il primo decreto (RIT 1607/2015 e i successivi decreti invalidi). Si procede quindi ad una puntuale ricostruzione per dimostrare come tutti i decreti autorizzativi e di proroga successivi al primo siano stati disposti sulla base delle captazioni derivanti da quelle originali, inutilizzabili per le ragioni indicate. 2.3. Violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. L'ordinanza appare illegittima anche con riferimento al fumus commissi delicti e al pentulum in mora. La difesa aveva allegato che la ricorrente - persona del tutto estranea ai fatti del procedimento - il 23 gennaio 2019 aveva acquisito il 90% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] e C. (40% dal socio Infantino e 50% dal socio [OSCURATO:PERSONA]) - circostanza non nota agli inquirenti. Il Tribunale ha ritenuto di superare tale dato con motivazione congetturale ed apparente (facendo leva sulla nomina nel 2017 del difensore da parte dell'Infantino per inferire che avrebbe ceduto le quote per sfuggire alle indagini a suo carico). La difesa ha potuto recuperare l'atto notarne solo oggi (sulla possibilità di produzione in questa fase, cfr. Cass. n. 50200 del 2015). In ogni caso distonica rispetto alla conclusione del Tribunale del riesame è la circostanza che Infantino abbia mantenuto la carica sociale di legale rappresentante. Infantino non è comunque oggi il legale rappresentante della società, in quanto dal momento del sequestro la stessa è sottoposta a amministrazione giudiziaria. Inoltre, Infantino è stato sostituito dal ruolo di responsabile didattico delle Autoscuole, oggetto di sequestro. Sono congetturali e apparenti gli argomenti spesi per dimostrare un rapporto di pertinenzialità della quota in sequestro rispetto ai fatti. L'unico elemento che potrebbe consentire la reiterazione del reato non è il patrimonio della società o le sue quote, bensì l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata all'azienda dall'ente amministrativo (sulla quale alcuna competenza spetta all'autorità giudiziaria). 3. La difesa della ricorrente ha presentato motivi aggiunti, allegando con riferimento al secondo motivo la ordinanza del Tribunale di Lecce del 19 ottobre 2021 che ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art.191 cod. proc. pen. in materia di inutilizzabilità derivata. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa, oltre ad insistere nei motivi di ricorso, ha presentato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. sul punto del secondo motivo di ricorso, chiedendo di rimettere la questione sul tema della inutilizzabilità derivata alle Sezioni Unite o se del caso sollevare la questione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente esaminato il titolo in base al quale la ricorrente ha proposto il ricorso, al fine di controllare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione. 2.1. L'art. 322 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. A tal riguardo va osservato che il sequestro impeditivo ha colpito la società - e non le quote dei singoli soci - e segnatamente i suoi beni, ovvero l'autoscuola, ritenuta "cosa pertinente al reato" la cui disponibilità in capo all'associazione e all'indagato poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi o comunque agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo di quelli per i quali si procede, potendo essere utilizzata per continuare l'attività delittuosa posta in essere. La società colpita dal sequestro è nella specie una società in accomandita semplice e pertanto una società di persone e non una persona giuridica. Anche se priva di personalità giuridica, la società di persone peraltro è ritenuta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, un autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi (cfr. Sez. IJ civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989).3. Quanto precede consente già di escludere la legittimazione della ricorrente ad agire nell'interesse della società (si ripete non essendo state interessate dal sequestro le quote sociali, tra l'altro neppure in ipotesi sequestrabili, secondo Sez. 3, n. 34247 del 13/04/2012)). Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 2 civ., n. 17691 del 07/09/2016, Rv. 641008), nel caso del socio accomandante esiste infatti una precisa distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio) e il patrimonio individuale del socio (che non risponde infatti dei debiti della società), di guisa che il diritto del socio accomandante all'integrità della propria quota è tutelabile soltanto sul piano dei rapporti interni (in particolare con la revoca dell'amministratore e con l'estromissione del socio accomandatario, ecc.). Sul piano esterno, il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest'ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e agire a sua tutela nelle relazioni esterne. 2.2. Difetta pertanto anche un interesse del socio accomandate alla proposizione della impugnazione, dovendo la stessa corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedirnentale, ovvero la restituzione della cosa come effetto del dissequestro. L'unico soggetto, giuridico, legittimato ad ottenere la restituzione è infatti la società oggetto del sequestro (cfr. Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, dep. 2013). 2.3. A ciò va aggiunto ad ulteriore dimostrazione della inammissibilità del ricorso che la ricorrente non ha neppure dimostrato davanti al Tribunale del riesame quale sia la stessa fonte del suo diritto ad impugnare (la titolarità delle quote della società, oggetto di sequestro). Come ha rilevato il Tribunale a pag. 46 la ricorrente non aveva documentato l'atto di cessione in suo favore. Né può essere consentito "sanare" tale carenza in questa sede, considerate viepiù le indimostrate e generiche difficoltà di "recuperare" il suddetto documento di cessione, evocate nel ricorso. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa,_di- -- ,--- tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric
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