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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 1960

Cassazione n. 49360/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1960 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 aprile 2023 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di determinare la data di cessazione della permanenza della partecipazione al delitto dell'artt. 416-bis cod. pen., per cui lo stesso era stato condannato con contestazione aperta dalla sentenza della stessa Corte d'appello del 7 febbraio 2022, irrevocabile il 23 giugno 2022.

Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato tale data al 25 maggio 2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che la datazione al 25 maggio 2015 non è corretta in quanto essa è stata tratta anzitutto dalla ( contemporanea condanna per il delitto dell'art. 12-quinquies

I. 7 agosto 1992, n. 356, contestato come commesso in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2015, ma un più attento esame degli atti avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a rendersi conto che nel capo di imputazione per tale reato dell'art. 12-quinquies erano contestate plurime condotte, e quella per cui è stata pronunciata condanna riguarda un fatto del 2010; la data di cessazione della permanenza è stata desunta poi dal contributo dei collaboratori che è stato ritenuto proseguire fino all'arresto del ricorrente avvenuto nel 2015, ma in realtà l'arresto è avvenuto nel 2011, e poi il ricorrente è stato detenuto senza soluzione di continuità fino al 2015 quando è stato raggiunto in carcere anche da titolo cautelare per il reato dell'art. 416-bis, talchè è più esatto dire che il contributo dei collaboratori si ferma al 2011; la data di cessazione della permanenza è stata desunta poi da colloqui intercettati in carcere in cui il ricorrente parlava con la moglie, ma essi, a prescindere dal rilievo penale, risalgono al 2011.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il giudice dell'esecuzione, nell'accogliere l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la data di cessazione della permanenza della partecipazione al delitto dell'artt. 416-bis cod. pen., ha individuato tale data nel 25 maggio 2015.

Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo che questa data è stata ricavata dal tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione sub n. 4), ma dei vari episodi contestati in tale capo il ricorrente sarebbe stato condannato soltanto per uno (la intestazione fittizia di quote della società Augantora srl), avvenuto il 6 luglio 2010.

L'argomento non è fondato, perché, in realtà, il 6 luglio 2010 è la data di commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies, ma, poiché l'intestazione fittizia delle quote riguarda una società che ha continuato ad operare anche negli anni successivi (le conversazioni intercettate in cui Russo rivendica come propria l'attività commerciale gestita dalla Augantora srl risalgono al 2011), non è logico desumere dalla condanna per la vicenda Augantora srl che la partecipazione all'associazione a delinquere si sia arrestata al 6 luglio 2010.

Il ricorso obietta che la società dichiara redditi soltanto nell'anno 2010, ma si tratta di argomento del tutto irrilevante, sia perché presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni fiscali di una società riconducibile alla criminalità organizzata e gestita da prestanome, sia perché la proprietà effettiva delle quote di una società intestata a prestanome ha rilievo non solo in punto di redditi ma anche di patrimonio, perché dà diritto, alla cessazione, alla liquidazione di una quota del patrimonio della stessa.

In mancanza di prove circa la liquidazione volontaria, o comunque lo scioglimento successivo della società, la stessa in modo non illogico è stata ritenuta operativa anche negli anni successivi.

Va ricordato poi che la sentenza di primo grado assume fondata la contestazione di intestazione fittizia anche della Expansion srl (capo d'imputazione n. 3), contestato sino a settembre 2011, elemento di fatto su cui il ricorso non spende argomenti.

Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza impugnata anche sostenendo che le conversazioni intercettate risalgono al 2011 e che Russo venne arrestato il 26 agosto 2011 per altro reato, rimanendo detenuto senza soluzione di continuità fino al 15 settembre 2015, e che ciò poteva, al più, far ritenere provato che nel 2011 vi potesse essere un tentativo del Russo di non perdere gli investimenti effettuati, ma non autorizza ad estendere la partecipazione al delitto associativo fino al 2015 quando al ricorrente venne notificata ordinanza di custodia cautelare anche per il reato associativo.

L'argomento non è fondato, perché prende in esame soltanto in parte il materiale probatorio alla base della decisione del giudice dell'esecuzione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 259) emerge che I giudice del merito ha ritenuto accertato, sulla base di dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che nel 2013 Russo, pur essendo detenuto in regime di art. 41- bis ord. pen., non beneficiava dello stipendio del clan perchè il clan gli aveva concesso di trattenere gli utili delle macchinette per il videopoker, alla cui gestione erano stati delegati dagli Schiavone, elementi di prova che prolungano la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere e con cui il ricorso non si confronta.

In definitiva, il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1960 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 aprile 2023 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di determinare la data di cessazione della permanenza della partecipazione al delitto dell'artt. 416-bis cod. pen., per cui lo stesso era stato condannato con contestazione aperta dalla sentenza della stessa Corte d'appello del 7 febbraio 2022, irrevocabile il 23 giugno 2022. Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato tale data al 25 maggio 2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che la datazione al 25 maggio 2015 non è corretta in quanto essa è stata tratta anzitutto dalla ( contemporanea condanna per il delitto dell'art. 12-quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356, contestato come commesso in epoca successiva e prossima al 25 maggio 2015, ma un più attento esame degli atti avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a rendersi conto che nel capo di imputazione per tale reato dell'art. 12-quinquies erano contestate plurime condotte, e quella per cui è stata pronunciata condanna riguarda un fatto del 2010; la data di cessazione della permanenza è stata desunta poi dal contributo dei collaboratori che è stato ritenuto proseguire fino all'arresto del ricorrente avvenuto nel 2015, ma in realtà l'arresto è avvenuto nel 2011, e poi il ricorrente è stato detenuto senza soluzione di continuità fino al 2015 quando è stato raggiunto in carcere anche da titolo cautelare per il reato dell'art. 416-bis, talchè è più esatto dire che il contributo dei collaboratori si ferma al 2011; la data di cessazione della permanenza è stata desunta poi da colloqui intercettati in carcere in cui il ricorrente parlava con la moglie, ma essi, a prescindere dal rilievo penale, risalgono al 2011. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione, nell'accogliere l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la data di cessazione della permanenza della partecipazione al delitto dell'artt. 416-bis cod. pen., ha individuato tale data nel 25 maggio 2015. Il ricorso attacca la decisione impugnata sostenendo che questa data è stata ricavata dal tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione sub n. 4), ma dei vari episodi contestati in tale capo il ricorrente sarebbe stato condannato soltanto per uno (la intestazione fittizia di quote della società Augantora srl), avvenuto il 6 luglio 2010. L'argomento non è fondato, perché, in realtà, il 6 luglio 2010 è la data di commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies, ma, poiché l'intestazione fittizia delle quote riguarda una società che ha continuato ad operare anche negli anni successivi (le conversazioni intercettate in cui Russo rivendica come propria l'attività commerciale gestita dalla Augantora srl risalgono al 2011), non è logico desumere dalla condanna per la vicenda Augantora srl che la partecipazione all'associazione a delinquere si sia arrestata al 6 luglio 2010. Il ricorso obietta che la società dichiara redditi soltanto nell'anno 2010, ma si tratta di argomento del tutto irrilevante, sia perché presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni fiscali di una società riconducibile alla criminalità organizzata e gestita da prestanome, sia perché la proprietà effettiva delle quote di una società intestata a prestanome ha rilievo non solo in punto di redditi ma anche di patrimonio, perché dà diritto, alla cessazione, alla liquidazione di una quota del patrimonio della stessa. In mancanza di prove circa la liquidazione volontaria, o comunque lo scioglimento successivo della società, la stessa in modo non illogico è stata ritenuta operativa anche negli anni successivi. Va ricordato poi che la sentenza di primo grado assume fondata la contestazione di intestazione fittizia anche della Expansion srl (capo d'imputazione n. 3), contestato sino a settembre 2011, elemento di fatto su cui il ricorso non spende argomenti. Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza impugnata anche sostenendo che le conversazioni intercettate risalgono al 2011 e che Russo venne arrestato il 26 agosto 2011 per altro reato, rimanendo detenuto senza soluzione di continuità fino al 15 settembre 2015, e che ciò poteva, al più, far ritenere provato che nel 2011 vi potesse essere un tentativo del Russo di non perdere gli investimenti effettuati, ma non autorizza ad estendere la partecipazione al delitto associativo fino al 2015 quando al ricorrente venne notificata ordinanza di custodia cautelare anche per il reato associativo. L'argomento non è fondato, perché prende in esame soltanto in parte il materiale probatorio alla base della decisione del giudice dell'esecuzione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 259) emerge che I giudice del merito ha ritenuto accertato, sulla base di dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che nel 2013 Russo, pur essendo detenuto in regime di art. 41- bis ord. pen., non beneficiava dello stipendio del clan perchè il clan gli aveva concesso di trattenere gli utili delle macchinette per il videopoker, alla cui gestione erano stati delegati dagli Schiavone, elementi di prova che prolungano la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere e con cui il ricorso non si confronta. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] -
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