CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Centro distribuzione [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n. RJ003FC00306, con il quale, relativamenteall’anno 2005, le era stata contestata l’indebita deduzione di spese dirappresentanza, corrispondenti agli importi dei “premi fedeltà” riconosciutiai propri affiliati alla fine dell’anno.Numero registro generale 12709/2018Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 15380/2026Data pubblicazione 20/05/20262. La CTP di Agrigento accolse il ricorso, con sentenza successivamenteconfermata dalla CTR della Sicilia. La pronuncia di secondo grado fu, poi,cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 3803/2017. A seguitodi riassunzione, la CTR siciliana accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate,ritenendo valido l’avviso di accertamento impugnato (sotto il profilo dellacompetenza ad emetterlo in capo alla Direzione regionale delle entrate) elegittima la ripresa a tassazione, atteso che “il premio di fine anno, anchese condizionato, si qualifica come contributo autonomo riconosciutoindistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di undeterminato fatturato o, comunque, per incentivarlo a futuri acquisti erappresenta una corresponsione in funzione liberale senza alcuncollegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili daritenersi escluso da IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 633/72”(pag. 12 della sentenza impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] fallimentare della società ha proposto ricorso percassazione, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, dal momento che il giudice di secondo grado ha“omesso di esaminare un fatto (rectius il fatto), oggetto di discussione trale parti, non pronunciandosi sulla questione della deducibilità fiscale delcosto in argomento (l’oggetto del contendere) e facendo riferimentoall’indetraibilità dell’IVA sui premi di fine anno (tema del tutto estraneoalla controversia” (pag. 12 del ricorso per cassazione).Il motivo è inammissibile, poiché non ha per oggetto un fatto storico ma lastessa questione giuridica oggetto della controversia, in contrasto con ildisposto dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Occorre, infatti, rimarcare che “il motivodi ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardareun fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza cheNumero registro generale 12709/2018Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 15380/2026Data pubblicazione 20/05/2026possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice dimerito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525/2022). Laasserita obliterazione della pronuncia circa la legittimità della deduzionefiscale dei costi de quibus si sarebbe dovuta veicolare, quindi, nel giudiziodi legittimità, attraverso la censura della violazione dell’art. 112 c.p.c. (inrapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c.), tenuto conto che “il vizio di omessapronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazionedell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente diadottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimentoo di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del casoconcreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentreil vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggettodi doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di unospecifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta dimotivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”(Cass., n. 27551/2024). Nel caso di specie, peraltro, la motivazione nonpuò considerarsi omessa, a nulla rilevando che il principio al quale la CTRsi è conformata sia stato evocato, nella sentenza impugnata, mediante ilriferimento ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità in materiadi IVA, trattandosi di regula iuris - quella che scolpisce la distinzione trasconto e premio di fine anno - senz’altro valevole anche nel campo delleimposte dirette.1. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 108TUIR, per non avere la CTR correttamente inquadrato, sotto il profiloNumero registro generale 12709/2018Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 15380/2026Data pubblicazione 20/05/2026fiscale, i “premi” in questione, i quali invece, alla stregua delle previsionicontrattuali di riferimento, si inserivano in un rapporto a prestazionicorrispettive tra la contribuente e i soggetti affiliati, rilevando, dunque,alla stregua di “poste rettificative dei ricavi” e non già quali costi (in ognicaso, non quali spese di rappresentanza, ma al più come spese dipubblicità).Il motivo è inammissibile.Il premio in discorso non era “aprioristicamente determinato”, essendorimesso alla discrezionalità della società affiliante, né era condizionato alraggiungimento di un determinato volume di acquisti da parte dei soggettiaffiliati. Alla stregua di queste caratteristiche, esso non può esserequalificato alla stregua di componente incidente sulla determinazione delprezzo delle forniture, non essendo determinato né determinabile almomento dell’effettuazione delle stesse. Esclusa, quindi, la riconducibilitàalla categoria delle “poste rettificative dei ricavi”, resta l’alternativa traspese di pubblicità (interamente deducibili nell’esercizio in cui sono statesostenute) e spese di rappresentanza (deducibili nei limiti di cui all’art.108, comma 2, TUIR). Sul punto, in linea generale, la giurisprudenza èassestata sull’orientamento per cui “il criterio discretivo tra spese dipubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettiviimmediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali, periscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere ad unafinalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiutasulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziativeimperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore osovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e ilprestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possaderivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite deiprodotti” (Cass., n. 10781/2023). Nel caso di specie, in mancanzaNumero registro generale 12709/2018Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 15380/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’esatta riproduzione, nel ricorso per cassazione, del tenore testualedelle clausole contrattuali, non è dato sindacare, sotto il profilo dellaviolazione di legge, la qualificazione operata dal giudice di merito (anchetenuto conto della necessità di valutare il concreto atteggiarsi del rapportodi corrispettività delle obbligazioni delle parti). È la stessa ricorrente,d’altronde, a riconoscere l’imprescindibilità, a tale scopo, dell’esame delregolamento negoziale nel suo complesso, laddove evidenzia che “laricostruzione della natura giuridica del premio operata dall’Ufficio,agganciata al mero dettato dell’art. 14.6 del contratto [neppure questo,peraltro, testualmente riportato, n.d.r.] ed avulsa (volutamente?)dall’intero contenuto del contratto medesimo, appare evidentementelacunosa” (pag. 15 del ricorso per cassazione). Unico (fugace e generico,ma evidentemente insufficiente) accenno è quello all’“art. 8.2 delcontratto, che stabilisce a carico degli affiliati l’obbligo di praticare i prezzidi vendita al pubblico che verranno consigliati dall’affiliante” (pag. 15 delricorso per cassazione).2. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546/1992, 91 e 92 c.p.c., per avere la CTR operato, in danno dellaricorrente, una liquidazione delle spese giudiziali «dal saporemanifestamente “punitivo””, omettendo di procedere alla relativacompensazione (quantomeno parziale), nonostante la società fosserisultata inizialmente vittoriosa nei primi due gradi di giudizio e nonavesse svolto attività difensiva nel primo giudizio di legittimità, conclusosicon la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per omessamotivazione, “senza alcun pronunciamento sul merito».Il motivo è infondato, alla stregua del principio di diritto per cui, “in temadi spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le partirientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenutoa dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale suafacoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese,Numero registro generale 12709/2018Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 15380/2026Data pubblicazione 20/05/2026anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto ilprofilo della mancanza di motivazione” (Cass., n. 11329/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in € 13.000,00 per compensi professionali, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti