CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 25560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 26 maggio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato alla pena ritenuta di giustizia. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, quale titolare di una agenzia incaricata della riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione Campania, si era impossessato della somma di oltre 46 mila euro, incassata per tale titolo e non versata alla Regione Campania, sebbene a tal fine sollecitato dall'ente (reato accertato nell'ottobre 2014). I Giudici di merito avevano accertato che la Regione Campania con raccomandata del 17 ottobre 2014 avevano intimato all'imputato il pagamento di somme risultate riscosse e non riversate all'ente; che l'imputato dal settembre al dicembre 2014 aveva in varie tranches versato all'ente l'importo complessivo di 10.000 euro; che il 15 gennaio 2015 la Regione Campania aveva azionato la esistente fideiussione accesa dall'imputato, ottenendo così il pagamento della restante somma. Secondo il giudice di primo grado, l'impossessamento delle somme della Regione si era verificata allorquando l'imputato aveva cessato di versare le somme dovute nel dicembre 2014, non potendosi ritenere il pagamento ottenuto dall'ente con la polizza idoneo ad escludere il reato; parimenti non era rilevante il vago piano proposto dall'imputato e respinto dalla Regione per il rientro delle somme non appena conseguitane la liquidità. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. La Corte di appello ha - come il primo giudice - ritenuto integrato il peculato, nonostante fosse emersa la circostanza della condotta diligente del ricorrente che aveva iniziato a versare in diverse tranches una parte della somma oggetto di contestazione, a seguito di un piano di rientro proposto alla Regione Campania, che a sua volta il 15 gennaio 2015 aveva attivato la garanzia fideiussoria riuscendo ad ottenere il pagamento del residuo. Gli stessi Giudici hanno ammesso che il ricorrente si era attivato per risolvere il problema e invocare un piano di rientro, non essendo a lui addebitabili le ragioni del ritardo, iniziando subito a pagare prima della approvazione del suddetto piano. 2.2. Violazione di legge quanto alla mancata assoluzione. La Corte di appello, pur riscontrando che non vi era stata alcuna volontà del ricorrente di appropriarsi delle somme destinate alla Regione Campania e che questi si era prontamente mosso per la loro restituzione, non ne ha tratto le dovute conclusioni ai fini decisori. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 20 n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con le quali fa rilevare l'omessa comunicazione della requisitoria scritta del Procuratore generale, mentre per il resto ha insistito nei motivi di ricorso, dei quali ha illustrato i punti centrali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto alla mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, è sufficiente rilevare che tale comunicazione è stata effettuata in vista della precedente udienza del 24 marzo 2022, rinviata per legittimo impedimento del difensore. Evidentemente tale comunicazione non andava rinnovata per la presente udienza, avendo avuto il ricorrente la piena conoscenza delle argomentazioni di parte avversa. 3. Relativamente alle complessive censure sollevate con il ricorso, va osservato che le argomentazioni proposte replicano questioni affrontate dai Giudici di merito sin dal primo grado, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede. Correttamente la Corte di appello ha ravvisato il momento consumativo del peculato non nel mero ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali - che non può di per sé ritenersi dimostrativo dell'inversione del titolo del possesso "uti dominus" idonea ad integrare la fattispecie delittuosa (così, (Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278708) - bensì quando il ricorrente, nonostante la formale richiesta da parte dell'ente di versamento delle somme dovute, ha cessato di versarle (Sez. 6, n. 31920 del 06/06/2019, Rv. 276805). Né poteva rilevare l'esistenza della polizza fideiussoria per il mancato versamento delle tasse riscosse, trattandosi di una garanzia operante sul piano civile ed amministrativo, che si attiva quando il reato di peculato è già stato consumato con il peculato con l'omesso versamento del dovuto da parte del pubblico agente (tra le tante, Sez. 6, n. 15853 del 01/02/2018, Rv. 272910). In modo non censurabile la Corte di appello ha tratto dai fatti accertati la prova del dolo del reato, in considerazione della volontarietà della condotta di confusione del danaro pubblico con il proprio e della sua destinazione al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle pubbliche; e ha ritenuto irrilevpte il piano di rientro, a dire del ricorrente, presentato alla Regione (anch'ess non poteva infatti elidere un reato già perfezionato nelle sue componenti oggettive e soggettive). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della