CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ana Halili, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-nonché daVerti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti,dell’[OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1940/2025depositata il 30/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21210/2025Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 10705/2026Data pubblicazione 22/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spesedel procedimento.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino