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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 34244/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7238-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 6559/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 10/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Salerno, con provvedimento pubblicato il 10/8/2021, rigettò l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello monocratico che ne aveva disatteso la domanda d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile; -quest’ultima, con ricorso notificato il giorno 1/3/2022 a mezzo pec, chiede cassarsi la decisione; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo, deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso; Osserva

1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto. .

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7238-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 6559/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 10/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Salerno, con provvedimento pubblicato il 10/8/2021, rigettò l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello monocratico che ne aveva disatteso la domanda d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile; -quest’ultima, con ricorso notificato il giorno 1/3/2022 a mezzo pec, chiede cassarsi la decisione; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo, deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso; Osserva 1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto. . Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d
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