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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30047/2026

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isa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorreavverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod.proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186,commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha disposto la sospensione della patentedi guida per mesi tre, in violazione della normativa che, nel caso, prevede che lacitata sanzione amministrativa accessoria abbia una durata da sei mesi ad unanno.2.

Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione in mesisei della sospensione della patente di guida.3.

Il dedotto motivo di ricorso è fondato.4.

Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui sicensuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr.Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01), si deveosservare come la sentenza impugnata abbia errato nella determinazione delladurata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida, stabilendo un periodo di mesi tre che è inferiore al minimo di legge, pari amesi sei.5.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamentealla durata della sospensione della patente di guida, che questa Corte determinanel minimo di legge dianzi indicato.Va dichiarata l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni del provvedimentoimpugnato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata dellasospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di mesi sei.Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2026 del GIP TRIBUNALE di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorreavverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod.proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186,commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha disposto la sospensione della patentedi guida per mesi tre, in violazione della normativa che, nel caso, prevede che lacitata sanzione amministrativa accessoria abbia una durata da sei mesi ad unanno.2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione in mesisei della sospensione della patente di guida.3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.4. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui sicensuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr.Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01), si deveosservare come la sentenza impugnata abbia errato nella determinazione delladurata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida, stabilendo un periodo di mesi tre che è inferiore al minimo di legge, pari amesi sei.5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamentealla durata della sospensione della patente di guida, che questa Corte determinanel minimo di legge dianzi indicato.Va dichiarata l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni del provvedimentoimpugnato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata dellasospensione della patente di guida, che ridetermina nella misura di mesi sei.Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris