CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 12018/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare l’annullamento senza rinvio, con riguardo al primo motivo, e il rigetto del ricorso,nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte d’appello di Bologna ha confermato ladecisione di primo grado, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cuiall’art. 640, primo comma e secondo comma, n. 2 bis, cod. pen., in relazione all’art. 61,primo comma, n. 5, cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 640, secondocomma, 2 ter cod. pen. Stante la remissione di querela intervenuta nel corso delprocedimento (in data 4 giugno 2022), ritualmente accettata dall’imputato, i giudici di meritoavrebbero dovuto dichiarare estinto il reato, in quanto non più procedibile, posto che il reatoascritto resta perseguibile a querela di parte e, ciò, pure in seguito alla novella apportatadalla l. del 28 giugno 2024, n. 90, entrata in vigore il successivo 3 luglio, che introduceva ilcomma 2 ter, relativo alla truffa commessa a distanza attraverso strumenti informaticitelematici. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e di motivazione inrelazione all’art. 640 comma cp e 61 n. 5, cod. pen. per avere la Corte territoriale ritenutosussistente la circostanza aggravante della minorata difesa senza considerare la specificitàdel caso, in cui risultava evidente la reperibilità dell’imputato, che aveva fornito alla vittima ilproprio codice fiscale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnatasentenza, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è fondato e assorbe la doglianza oggetto del motivo secondo. Nelritenere che il reato de quo fosse procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 640, u. c., cod. pen.,la Corte territoriale, come correttamente eccepito dal ricorrente, non ha considerato che, conl. 28 giugno 2024, n. 90, è stata introdotta la circostanza aggravante speciale (di cui all’art.2-ter: se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei aostacolare la propria o altrui identificazione), che eliminava il riferimento all’art. 61, n. 5(contenuto nell’art. 640, 2 bis, cod. pen. e che prevedeva la procedibilità d’ufficio ex art. 640,terzo comma). Questa Corte ha già precisato che, ai sensi del comma 3-ter del citato art. 640 cod.pen., come modificato dalla citata legge del giugno 2024, detta condotta rimane comunqueperseguibile a querela. La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio2024 (entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenute aggravate aisensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione,con la conseguenza che, pur risultando aggravate, risultano perseguibili a querela (cfr. Sez.2, n. 22257 del 09/05/2025, Pg, Rv. 288222 – 01: «in tema di truffa, il termine per proporrequerela, nel caso in cui il reato risulti aggravato, ex art. 640, n. 2-ter, cod. pen., dall'esserestato realizzato a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare lapropria o l'altrui identificazione e sia stato commesso prima dell'introduzione di taleaggravante e della previsione della sua procedibilità a querela a norma dell'art. 16, comma1, lett. t), legge 28 giugno 2024, n. 90, decorre dalla data di entrata in vigore della leggecitata, in assenza di disposizioni transitorie»; v. anche Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P.,Rv. 284749 – 01: «in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modificaintrodotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querelacomporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché lasua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2,comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessianteriormente all'intervenuta modifica»). Trattandosi di norma processuale che prevede una condizione di procedibilità, lastessa si applica ai processi in corso. Ne consegue che l’eventuale remissione di querela haefficacia estintiva del reato.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna l’imputato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]