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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 30212/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'onere argomentativo del giudice, con il quale il ricorrente non si confronta, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali i precedenti penali (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, del pari, è aspecifico il motivo volto a censurare l'applicazione della recidiva, tenuto conto di quanto precisato a fg. 4 della sentenza impugnata relativamente al giudizio sulla rinnovata capacità a delinquere del ricorrente ed alla sua pericolosità dovuta alla commissione del reato per cui si procede rispetto ai precedenti commessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché l'onere argomentativo del giudice, con il quale il ricorrente non si confronta, è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali i precedenti penali (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, del pari, è aspecifico il motivo volto a censurare l'applicazione della recidiva, tenuto conto di quanto precisato a fg. 4 della sentenza impugnata relativamente al giudizio sulla rinnovata capacità a delinquere del ricorrente ed alla sua pericolosità dovuta alla commissione del reato per cui si procede rispetto ai precedenti commessi; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 30212/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris