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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35676/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 10 settembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha respinto con motivazione di inammissibilità l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Gubbio, il 16 giugno 2011, irrevocabile il 2 novembre 2012, con cui Peloso - imputato dei reati di tentato incendio aggravato, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (artt. 56, 423, 425, n. 2, cod. pen.: capo A), e di tentata frode assicurativa, in [OSCURATO:PERSONA], il 9 novembre 2006 (artt. 56, 642 cod. pen.: capo B) - era stato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli, unificati in continuazione, ed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile SAI [OSCURATO:PERSONA], con provvisionale di euro 3.000,00.

Il fatto complessivamente attribuito alla sfera di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato il tentativo da parte sua, quale gestore della discoteca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di incendiare il locale in cui era situata la suddetta discoteca appiccando il fuoco in vari punti dello stesso e, poi, il tentativo di frodare la compagnia assicuratrice chiedendo l'indennizzo inerente alla polizza contro l'incendio da lui stipulata in data 11.04.2006.

La Corte di appello di Firenze, esaminata l'istanza di revisione basata sulla sopravvenienza di nuove prove idonee a sorreggere una sentenza di proscioglimento del condannato, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza stessa, siccome essa è risultata essere stata proposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. e, in ogni caso, è stata apprezzata come manifestamente infondata.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA] con atto, in parte manoscritto, in parte dattiloscritto, depositato il 15.09.2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Perugia, con contestuale dichiarazione di impugnazione inserita nel relativo registro.

Con tale atto si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata adducendosi l'illogicità o la mancanza della motivazione per l'omessa valutazione degli elementi indicati a fondamento dell'istanza di revisione.

Si sostiene, in particolare, l'assenza di un accertamento sull'eventuale valenza probatoria della perizia redatta da [OSCURATO:PERSONA], costituente, invece, una nuova prova, tale da determinare, nella sede della revisione, l'assoluzione del condannato o, quanto meno, la derubricazione dei reati ascritti in quello di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., di poi depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che l'esame dell'atto di impugnazione conduce a ritenere che il ricorso appare proposto (non dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì) dallo stesso condannato personalmente, per via delle palesi incongruenze tra l'epigrafe dell'atto di ricorso, la sua sottoscrizione e la relativa data, nonché avuto riguardo alla proposizione dell'atto secondo le modalità disciplinate dall'art. 123 cod. proc. pen., e che comunque - pur a voler ritenere, in ipotesi, che l'autore del ricorso fosse effettivamente il suddetto difensore, cui era riferibile la sottoscrizione, datata però 26 ottobre 2017, e che, quindi, fosse soddisfatto il requisito della difesa tecnica di un legale cassazionista, nondimeno - il difensore risulterebbe privo di una procura speciale ad hoc, con conseguente medesima conclusione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione, per come articolata, è da ritenersi proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e, per tale assorbente ragione, è da considerarsi inammissibile.

2. Si richiama, per completezza, l'essenza del ragionamento espresso dalla Corte di merito: le deduzioni svolte da Peloso in ordine alla valutazione dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati ritenuti e alla natura contraddittoria delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] non potevano considerarsi riferibili a novità probatorie, ma si risolvevano nella proposta di rivalutazione di elementi già esaminati ampiamente nel giudizio di merito; quanto, poi, all'introduzione degli argomenti e dei documenti inerenti ai rapporti contrattuali tra i proprietari del locale e l'associazione [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte Peloso, si trattava di riferimenti a prospettazioni manifestamente infondate, siccome del tutto inadeguate - anche in via meramente astratta - a conseguire il proscioglimento ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., trattandosi di elementi inidonei a dimostrare che il condannato non intendesse ottenere un beneficio o un profitto dall'esecuzione fraudolenta del contratto assicurativo.

3. Precisato ciò, è da constatare che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - composto da una prima parte manoscritta, esposta in una facciata dall'interessato, con l'indicazione del motivo di impugnazione, e da una seconda parte dattiloscritta, formata da tre facciate, indicate con i numeri manoscritti 2, 3 e 4, palesemente tratte da un altro atto di parte datato 26 ottobre 2017, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - si rivela essere stato il frutto di una personale congiunzione di tale due parti, ascrivibile al solo Peloso.

Il ricorso è, in sostanza, da ritenersi di provenienza personale dell'interessato, perché il suddetto Peloso ha introdotto l'impugnazione depositando il 15 settembre 2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di N.C. [OSCURATO:PERSONA] l'unico incarto formato dalla suddetta prima pagina manoscritta, con allegato il contenuto di un precedente ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risalente al 26 ottobre 2017, precedente ricorso a cui afferisce inevitabilmente la procura speciale posta in calce, sulla quinta facciata, nel foglio indicato con il n. 5, pur se ad essa risulta apposta una nuova data, quella del 14.09.2021, a cui però Peloso ha annesso un'altra sua sottoscrizione, che conferma l'autonomia e l'ascrivibilità a lui - e soltanto a lui - di questo originale atto complesso formato e presentato dal condannato.

4. Si segnala, ma soltanto ad abundantiam, che la parte di atto antecedente, risalente al 2017, ripreso da Peloso per la formazione del nuovo ricorso qui in esame faceva riferimento quale elemento nuovo alla considerazione della perizia di [OSCURATO:PERSONA], ossia ad elemento di cui non pare discorresse in modo specifico l'istanza di revisione, mentre dall'esame della sentenza del Tribunale di Perugia, si apprende che [OSCURATO:PERSONA] era il perito dell'assicurazione, sul cui accertamento il giudice del merito aveva già portato in modo esaustivo il suo vaglio.

5. Accertata la natura personale dell'impugnazione, va osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 / 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente).

Non sussiste ragione per non applicare tale principio di diritto al ricorso per cassazione, ex art. 634 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione (Sez. 2, n. 37981 del 26/11/2020, Pavlovic, non mass.).6.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 10 settembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha respinto con motivazione di inammissibilità l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Gubbio, il 16 giugno 2011, irrevocabile il 2 novembre 2012, con cui Peloso - imputato dei reati di tentato incendio aggravato, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (artt. 56, 423, 425, n. 2, cod. pen.: capo A), e di tentata frode assicurativa, in [OSCURATO:PERSONA], il 9 novembre 2006 (artt. 56, 642 cod. pen.: capo B) - era stato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli, unificati in continuazione, ed era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile SAI [OSCURATO:PERSONA], con provvisionale di euro 3.000,00. Il fatto complessivamente attribuito alla sfera di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato il tentativo da parte sua, quale gestore della discoteca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], di incendiare il locale in cui era situata la suddetta discoteca appiccando il fuoco in vari punti dello stesso e, poi, il tentativo di frodare la compagnia assicuratrice chiedendo l'indennizzo inerente alla polizza contro l'incendio da lui stipulata in data 11.04.2006. La Corte di appello di Firenze, esaminata l'istanza di revisione basata sulla sopravvenienza di nuove prove idonee a sorreggere una sentenza di proscioglimento del condannato, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza stessa, siccome essa è risultata essere stata proposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. e, in ogni caso, è stata apprezzata come manifestamente infondata. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA] con atto, in parte manoscritto, in parte dattiloscritto, depositato il 15.09.2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Perugia, con contestuale dichiarazione di impugnazione inserita nel relativo registro. Con tale atto si è chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata adducendosi l'illogicità o la mancanza della motivazione per l'omessa valutazione degli elementi indicati a fondamento dell'istanza di revisione. Si sostiene, in particolare, l'assenza di un accertamento sull'eventuale valenza probatoria della perizia redatta da [OSCURATO:PERSONA], costituente, invece, una nuova prova, tale da determinare, nella sede della revisione, l'assoluzione del condannato o, quanto meno, la derubricazione dei reati ascritti in quello di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen., di poi depenalizzato ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che l'esame dell'atto di impugnazione conduce a ritenere che il ricorso appare proposto (non dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì) dallo stesso condannato personalmente, per via delle palesi incongruenze tra l'epigrafe dell'atto di ricorso, la sua sottoscrizione e la relativa data, nonché avuto riguardo alla proposizione dell'atto secondo le modalità disciplinate dall'art. 123 cod. proc. pen., e che comunque - pur a voler ritenere, in ipotesi, che l'autore del ricorso fosse effettivamente il suddetto difensore, cui era riferibile la sottoscrizione, datata però 26 ottobre 2017, e che, quindi, fosse soddisfatto il requisito della difesa tecnica di un legale cassazionista, nondimeno - il difensore risulterebbe privo di una procura speciale ad hoc, con conseguente medesima conclusione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, per come articolata, è da ritenersi proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e, per tale assorbente ragione, è da considerarsi inammissibile. 2. Si richiama, per completezza, l'essenza del ragionamento espresso dalla Corte di merito: le deduzioni svolte da Peloso in ordine alla valutazione dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati ritenuti e alla natura contraddittoria delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] non potevano considerarsi riferibili a novità probatorie, ma si risolvevano nella proposta di rivalutazione di elementi già esaminati ampiamente nel giudizio di merito; quanto, poi, all'introduzione degli argomenti e dei documenti inerenti ai rapporti contrattuali tra i proprietari del locale e l'associazione [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte Peloso, si trattava di riferimenti a prospettazioni manifestamente infondate, siccome del tutto inadeguate - anche in via meramente astratta - a conseguire il proscioglimento ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., trattandosi di elementi inidonei a dimostrare che il condannato non intendesse ottenere un beneficio o un profitto dall'esecuzione fraudolenta del contratto assicurativo. 3. Precisato ciò, è da constatare che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - composto da una prima parte manoscritta, esposta in una facciata dall'interessato, con l'indicazione del motivo di impugnazione, e da una seconda parte dattiloscritta, formata da tre facciate, indicate con i numeri manoscritti 2, 3 e 4, palesemente tratte da un altro atto di parte datato 26 ottobre 2017, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - si rivela essere stato il frutto di una personale congiunzione di tale due parti, ascrivibile al solo Peloso. Il ricorso è, in sostanza, da ritenersi di provenienza personale dell'interessato, perché il suddetto Peloso ha introdotto l'impugnazione depositando il 15 settembre 2021 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di N.C. [OSCURATO:PERSONA] l'unico incarto formato dalla suddetta prima pagina manoscritta, con allegato il contenuto di un precedente ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risalente al 26 ottobre 2017, precedente ricorso a cui afferisce inevitabilmente la procura speciale posta in calce, sulla quinta facciata, nel foglio indicato con il n. 5, pur se ad essa risulta apposta una nuova data, quella del 14.09.2021, a cui però Peloso ha annesso un'altra sua sottoscrizione, che conferma l'autonomia e l'ascrivibilità a lui - e soltanto a lui - di questo originale atto complesso formato e presentato dal condannato. 4. Si segnala, ma soltanto ad abundantiam, che la parte di atto antecedente, risalente al 2017, ripreso da Peloso per la formazione del nuovo ricorso qui in esame faceva riferimento quale elemento nuovo alla considerazione della perizia di [OSCURATO:PERSONA], ossia ad elemento di cui non pare discorresse in modo specifico l'istanza di revisione, mentre dall'esame della sentenza del Tribunale di Perugia, si apprende che [OSCURATO:PERSONA] era il perito dell'assicurazione, sul cui accertamento il giudice del merito aveva già portato in modo esaustivo il suo vaglio. 5. Accertata la natura personale dell'impugnazione, va osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 / 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente). Non sussiste ragione per non applicare tale principio di diritto al ricorso per cassazione, ex art. 634 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione (Sez. 2, n. 37981 del 26/11/2020, Pavlovic, non mass.).6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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