CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28902/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15178-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, dott. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7553/14/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA relativamente all'anno d'imposta 2008, emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata dichiarava l'improcedibilità dell'appello per la rilevata nullità della notifica dello stesso in quanto effettuata al curatore fallimentare, senza alcuna specificazione della qualità rivestita da quest'ultimo. 2. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, cui non replica l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 16, 17 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli artt. 145, terzo comma, cod. proc. civ. e 43, comma 1, del R.D. n. 267 del 1942, sostenendo che la notifica al curatore fallimentare, organo rappresentativo ex lege della società fallita, munito di legittimazione processuale esclusiva, doveva considerarsi equipollente alla notifica effettuata a mani proprie della società contribuente, come consentito dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 in alternativa alla notifica al domicilio eletto per il giudizio. 2. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ. nonché 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che in presenza di una notifica ritenuta nulla, i giudici di appello avrebbero dovuto disporne la rinnovazione e non dichiarare "improcedibile" l'appello. 3. Il primo motivo è infondato e va rigettato alla stregua del principio in base al quale la disposizione dettata dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546/1992, là dove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso "a mani proprie", non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone (Cass. n. 21514 del 2014; n. 27050 del 2017 e n. 14549 del 2018). A ciò aggiungasi che l'art. 17 citato prevede la "consegna" a mani proprie del destinatario della notifica, mentre nella specie la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale. 3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso. 4. E' pacifico che nella specie l'appello è stato notificato alla parte personalmente e non nel domicilio eletto dalla stessa presso il proprio difensore, come prescritto dal citato art. 17, secondo cui, "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio", sicché la notifica dell'atto di appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essere prioritariamente eseguita. 5. L'inosservanza della previsione normativa sopra indicata produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi quest'ultima nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2, anche se la costituzione è effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 1156/2008; n. 27139/2006, n. 2258/2006, 20334/2004, 9242/2004, S.U. 10696/2002).6. Nel caso di specie, la notifica risulta eseguita direttamente all'appellata società, presso il curatore fallimentare che la rappresenta e che era espressamente indicato nell'atto di appello (riprodotto per autosufficienza nel ricorso), e non presso il domicilio eletto e, come si ricava anche dalla sentenza impugnata, la società appellata non si è costituita nel giudizio di secondo grado, per cui alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., può ritenersi realizzata, sicché la Commissione tributaria regionale, pur ravvisando correttamente la nullità della notifica, ha omesso di concedere all'appellante un nuovo termine per la notifica, ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 10500 del 2018, n. 14549 del 2018; n. 3666 del 2019). 7. Poiché il vizio della notifica dell'appello non determina l'inammissibilità dell'impugnazione (che sia tempestivamente proposta) qualora lo stesso venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado perché provveda ad emettere i provvedimenti conseguenziali. 8. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTR anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 07/07/