CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47326/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 29/01/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BERGAMO in data 12/02/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LANCINI Oscar a pena di giustizia per il reato di estorsione consumata continuata, commesso a BERGAMO nei mesi nei mesi di giugno e luglio 2018, disponendo l'aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra sentenza di analogo oggetto. LANCINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, il vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, madre dell'imputato, che avrebbe reso dichiarazioni contrastanti fra il contenuto della denuncia- querela, quanto asserito alla polizia giudiziaria, e poi quanto riferito al GUP. Dall'insieme sarebbe venuto fuori un contesto familiare di forte disagio, non anche una ricostruzione dei fatti coerente con l'imputazione; - come secondo, la mancato motivazione sul carattere realmente minaccioso delle richieste di denaro indirizzate dall'imputato alla madre, e sul nesso di causalità fra le presunte minacce e la consegna del denaro da parte di costi, che sarebbe stato spiegato col desiderio della donna di far stare bene il figlio; - come terzo, l'elevata entità della pena determinata a titolo di continuazione, che non avrebbe tenuto conto della circoscritta entità del fatto. Il ricorso è inammissibile. Sono manifestamente infondati i primi due motivi poiché, articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che la persona offesa avesse con chiarezza percepito che le richieste di denaro a lei rivolte dall'imputato avessero avuto un contento così minaccioso da farle temere per la propria incolumità; e comunque il figlio aveva manifestato l'intenzione di sottrarre oggetti domestici per porli in vendita, essendo peraltro tutte le pretese motivate dalla esigenza di acquistare stupefacenti. Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché non proposto in sede di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Mantovano ( (yt 42u-et-r(ct,-k- U v /[OSCURATO:PERSONA]