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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2014

Cassazione n. 34758/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Palermo; e, Me (b3 3 \-tk CS-1/4 alk' Avv a(ce q\bee - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 213, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 24.11.2014, e pubblicata il 22.1.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], il 22.12.2009, l'avviso di accertamento n.

RJN010401122209, avente ad oggetto maggiore Irpef in relazione all'anno 2004, in conseguenza della omessa dichiarazione di una plusvalenza conseguita mediante la cessione a titolo oneroso di un terreno, qualificato come edificabile e sito in Castelvetrano (TP).

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, introducendo plurime contestazioni, e censurando pure che il calcolo della plusvalenza effettuato dall'Amministrazione finanziaria risultava comunque errato, perché il suolo ceduto non aveva natura di terreno edificabile, bensì di suolo lottizzato, come documentalmente provato in atti. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso e confermava la validità ed efficacia dell'atto impositivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione adottata dalla Ctp.

4. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi d'impugnazione.

L'intimata Agenzia delle entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale della causa.

4.1. Quindi la ricorrente ha pure depositato documentazione e memoria, con la quale ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla Ctr della Sicilia, in conseguenza della violazione dell'art. 36, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. civ., nonché dell'art. 111 Cost., per avere il giudice dell'appello adottato una motivazione puramente apparente.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell'art. 67, primo comma, lett. a) e b), e dell'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che l'ammontare della plusvalenza, conseguita mediante la cessione del terreno, potesse stimarsi qualificando il suolo ceduto come un'area edificabile, liddove risulta provato in atti che, diversamente, trattasi di terreno lottizzato.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso.

La contribuente, infatti, ha depositato la decisione adottata dalla Ctr della Sicilia, innanzi alla quale la stessa sentenza avverso cui è stato proposto ricorso in questa sede era stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'appello, con sentenza n. 5232 dell'1.12.2015, dep. 16.1.2.2015, prodotta in copia dalla contribuente, completa di attestazione del passaggio in giudicato, ha accolto il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha annullato la sentenza ora sottoposta all'esame di questa Corte, ritenendo documentalmente provato che il terreno ceduto dalla odierna ricorrente debba qualificarsi come "lottizzato".

3.1. Quindi, con memoria del 2.4.2022, la ricorrente ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

La sua istanza risulta fondata e deve perciò essere accolta.

4. Le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti.

La Corte P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa tra l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Palermo; e, Me (b3 3 \-tk CS-1/4 alk' Avv a(ce q\bee - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - resistente - avverso la sentenza n. 213, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 24.11.2014, e pubblicata il 22.1.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], il 22.12.2009, l'avviso di accertamento n. RJN010401122209, avente ad oggetto maggiore Irpef in relazione all'anno 2004, in conseguenza della omessa dichiarazione di una plusvalenza conseguita mediante la cessione a titolo oneroso di un terreno, qualificato come edificabile e sito in Castelvetrano (TP). 2. La contribuente proponeva ricorso avverso l'atto impositivo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, introducendo plurime contestazioni, e censurando pure che il calcolo della plusvalenza effettuato dall'Amministrazione finanziaria risultava comunque errato, perché il suolo ceduto non aveva natura di terreno edificabile, bensì di suolo lottizzato, come documentalmente provato in atti. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso e confermava la validità ed efficacia dell'atto impositivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione adottata dalla Ctp. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi d'impugnazione. L'intimata Agenzia delle entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale della causa. 4.1. Quindi la ricorrente ha pure depositato documentazione e memoria, con la quale ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla Ctr della Sicilia, in conseguenza della violazione dell'art. 36, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. civ., nonché dell'art. 111 Cost., per avere il giudice dell'appello adottato una motivazione puramente apparente. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell'art. 67, primo comma, lett. a) e b), e dell'art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che l'ammontare della plusvalenza, conseguita mediante la cessione del terreno, potesse stimarsi qualificando il suolo ceduto come un'area edificabile, liddove risulta provato in atti che, diversamente, trattasi di terreno lottizzato. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. La contribuente, infatti, ha depositato la decisione adottata dalla Ctr della Sicilia, innanzi alla quale la stessa sentenza avverso cui è stato proposto ricorso in questa sede era stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'appello, con sentenza n. 5232 dell'1.12.2015, dep. 16.1.2.2015, prodotta in copia dalla contribuente, completa di attestazione del passaggio in giudicato, ha accolto il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha annullato la sentenza ora sottoposta all'esame di questa Corte, ritenendo documentalmente provato che il terreno ceduto dalla odierna ricorrente debba qualificarsi come "lottizzato". 3.1. Quindi, con memoria del 2.4.2022, la ricorrente ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio. La sua istanza risulta fondata e deve perciò essere accolta. 4. Le spese di lite, in considerazione delle ragioni della decisione, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti. La Corte P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa tra l
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