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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40787/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata assoluzione per l'insussistenza di elementi certi in ordine alla sua identificazione e per carenza dell'elemento psicologico, nonché la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e delle attenuanti generiche, sono inammissibili privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello.

Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.

Considerato che con riguardo alla riferibilità del reato all'imputata, il Tribunale ( pag. 3) ha indicato gli elementi oggettivi dai quali desumere che a stessa avesse il possesso della catenina in oro, così come con motivazione congrua e aderente ai dati processuali, ha escluso che ricorresse la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ( pag. 3).

Considerato che, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche per la mancanza di elementi di segno positivo degni di essere valorizzati.

E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.

VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ed infatti la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio ( Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uigi Agostinacchio D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata assoluzione per l'insussistenza di elementi certi in ordine alla sua identificazione e per carenza dell'elemento psicologico, nonché la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e delle attenuanti generiche, sono inammissibili privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. Considerato che con riguardo alla riferibilità del reato all'imputata, il Tribunale ( pag. 3) ha indicato gli elementi oggettivi dai quali desumere che a stessa avesse il possesso della catenina in oro, così come con motivazione congrua e aderente ai dati processuali, ha escluso che ricorresse la condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ( pag. 3). Considerato che, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche per la mancanza di elementi di segno positivo degni di essere valorizzati. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed infatti la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio ( Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uigi Agostinacchio D
Sentenza Cassazione n. 40787/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris