Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 1974

Cassazione n. 40146/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1974 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bari confermava l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al contestato delitto di rapina impropria pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza dell'8 ottobre 2012.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, ritenuta mancante o comunque manifestamente illogica, in quanto i giudici di appello si erano limitati a richiamare la decisione di primo grado fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, Q dichiarazioni che l'appellante aveva contestato rilevandone il contrasto con gli altri elementi di prova (quanto alla presunta aggressione messa in atto dal ricorrente che, invece, era stato colpito dalla persona offesa come risultava dalla certificazione medica in atti); la carenza dell'elemento soggettivo non era stata superata dalla sentenza impugnata, così come non si era apprezzato il necessario dato dell'immediatezza della condotta, violenta o minacciosa, rispetto all'avvenuto impossessamento della cosa altrui (considerato che i fatti erano stato accertati presso un luogo distante e diverso da quello ove era avvenuta la sottrazione dei beni denunciati dalla persona offesa).

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato.

La Corte territoriale, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, ha preso in esame i motivi del proposto appello e li ha superati con argomenti aderenti ai dati fattuali a disposizione e con considerazioni prive di vizi logici (quanto alla sussistenza dell'immediatezza tra sottrazione e condotta violenta, avendo il denunciante inseguito con il proprio mezzo il ricorrente che si allontanava sino a raggiungerlo nel luogo ove intendeva vendere parte della refurtiva - Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 0; così come per le ragioni delle lesioni refertate al ricorrente, frutto della colluttazione seguita al rintraccio del responsabile della sottrazione ad opera della persona offesa, nel corso della quale anch'essa aveva subito lesioni, come dichiarato da testimoni; pag. 3); a fronte di tale motivazione, che non può dirsi né apparente, né caratterizzata da manifeste illogicità, il ricorrente ha ripreso, per più passi alla lettera, le censure formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con la decisione impugnata, con modalità evidentemente non consentite quanto alla proposizione di motivi di ricorso in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 0).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico.Anche qui il ricorrente insiste nel riproporre, con affermazioni del tutto astratte e generiche, la sussistenza dei presupposti per la concessione delle invocate attenuanti; mentre la Corte territoriale ha messo in rilievo l'inesistenza di elementi favorevole su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene adeguatamente motivato il dinego delle circostanze attenuanti generiche purché il giudice abbia dato conto degli elementi che ritiene ostativi al riconoscimento delle circostanze (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1974 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bari confermava l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al contestato delitto di rapina impropria pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza dell'8 ottobre 2012. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, ritenuta mancante o comunque manifestamente illogica, in quanto i giudici di appello si erano limitati a richiamare la decisione di primo grado fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, Q dichiarazioni che l'appellante aveva contestato rilevandone il contrasto con gli altri elementi di prova (quanto alla presunta aggressione messa in atto dal ricorrente che, invece, era stato colpito dalla persona offesa come risultava dalla certificazione medica in atti); la carenza dell'elemento soggettivo non era stata superata dalla sentenza impugnata, così come non si era apprezzato il necessario dato dell'immediatezza della condotta, violenta o minacciosa, rispetto all'avvenuto impossessamento della cosa altrui (considerato che i fatti erano stato accertati presso un luogo distante e diverso da quello ove era avvenuta la sottrazione dei beni denunciati dalla persona offesa). 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, ha preso in esame i motivi del proposto appello e li ha superati con argomenti aderenti ai dati fattuali a disposizione e con considerazioni prive di vizi logici (quanto alla sussistenza dell'immediatezza tra sottrazione e condotta violenta, avendo il denunciante inseguito con il proprio mezzo il ricorrente che si allontanava sino a raggiungerlo nel luogo ove intendeva vendere parte della refurtiva - Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 0; così come per le ragioni delle lesioni refertate al ricorrente, frutto della colluttazione seguita al rintraccio del responsabile della sottrazione ad opera della persona offesa, nel corso della quale anch'essa aveva subito lesioni, come dichiarato da testimoni; pag. 3); a fronte di tale motivazione, che non può dirsi né apparente, né caratterizzata da manifeste illogicità, il ricorrente ha ripreso, per più passi alla lettera, le censure formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con la decisione impugnata, con modalità evidentemente non consentite quanto alla proposizione di motivi di ricorso in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 0). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico.Anche qui il ricorrente insiste nel riproporre, con affermazioni del tutto astratte e generiche, la sussistenza dei presupposti per la concessione delle invocate attenuanti; mentre la Corte territoriale ha messo in rilievo l'inesistenza di elementi favorevole su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene adeguatamente motivato il dinego delle circostanze attenuanti generiche purché il giudice abbia dato conto degli elementi che ritiene ostativi al riconoscimento delle circostanze (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 40146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris