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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01854/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nel processo cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]».

2. A sostegno della istanza di ricusazione lo Stilo aveva dedotto che le dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte del Collegio che aveva emesso la sentenza relativa al processo cosiddetto «Nemea», pronunciandosi nei confronti dei coimputati dello Stilo ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, ed avevano quindi già deciso sul fatto contestato anche allo Stilo.

3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza osservando che i giudici ricusati, partecipando al giudizio conclusosi con la sentenza «Nemea», avevano conosciuto di fatti che, sebbene riferibili al medesimo ed ampio contesto di 'ndrangheta, erano storicamente diversi e scindibili da quelli contestati allo Stilo nel processo [OSCURATO:PERSONA] e comunque la valutazione dei fatti contestati allo Stilo non era in alcun modo pregiudicata da quella relativa ai fatti per i quali era stato celebrato il processo Nemea.

In ogni caso, aggiungeva la Corte di appello, perché sussistesse l'incompatibilità a giudicare dei due giudici ricusati occorreva che questi, nell'altro giudizio, si fossero pronunciati operando una valutazione di merito in ordine alla posizione del ricusante, mentre tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 34, 36, lett. g), 37, lett. a), e 38, comma 1, cod. proc. pen., nonché della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare sostiene che, stante l'unitarietà della associazione denominata ‘Ndrangheta, non poteva sostenersi che i fatti associativi oggetto del processo Nemea e quelli del processo Rinascita-Scott fossero diversi; al contrario i due processi traevano origine dallo stesso procedimento e riguardavano fatti strettamente collegati e connessi.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la ordinanza di inammissibilità impugnata in questa sede sia stata pronunciata de plano e senza adottare le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., atteso che l'impugnazione non era manifestamente infondata, tanto che la Corte di appello aveva comunque deciso sul merito della questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.Questa Corte di Cassazione ha già affermato che le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione (Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi, Rv. 213666) e che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848).

Ne consegue che è irrilevante che nell'altro processo i giudici ricusati abbiano deciso sulla esistenza della associazione criminale e sulla partecipazione ad essa di taluni dei coimputati dello Stilo, qualora sulla posizione di quest'ultimo essi non abbiano effettuato alcuna valutazione di merito.

2. Stante la manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, del tutto legittimamente la Corte di appello si è pronunciata sull'istanza con ordinanza di inammissibilità emessa de plano.

Ne deriva l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. nel processo cosiddetto «[OSCURATO:PERSONA]». 2. A sostegno della istanza di ricusazione lo Stilo aveva dedotto che le dott.sse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto parte del Collegio che aveva emesso la sentenza relativa al processo cosiddetto «Nemea», pronunciandosi nei confronti dei coimputati dello Stilo ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, ed avevano quindi già deciso sul fatto contestato anche allo Stilo. 3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza osservando che i giudici ricusati, partecipando al giudizio conclusosi con la sentenza «Nemea», avevano conosciuto di fatti che, sebbene riferibili al medesimo ed ampio contesto di 'ndrangheta, erano storicamente diversi e scindibili da quelli contestati allo Stilo nel processo [OSCURATO:PERSONA] e comunque la valutazione dei fatti contestati allo Stilo non era in alcun modo pregiudicata da quella relativa ai fatti per i quali era stato celebrato il processo Nemea. In ogni caso, aggiungeva la Corte di appello, perché sussistesse l'incompatibilità a giudicare dei due giudici ricusati occorreva che questi, nell'altro giudizio, si fossero pronunciati operando una valutazione di merito in ordine alla posizione del ricusante, mentre tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 34, 36, lett. g), 37, lett. a), e 38, comma 1, cod. proc. pen., nonché della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare sostiene che, stante l'unitarietà della associazione denominata ‘Ndrangheta, non poteva sostenersi che i fatti associativi oggetto del processo Nemea e quelli del processo Rinascita-Scott fossero diversi; al contrario i due processi traevano origine dallo stesso procedimento e riguardavano fatti strettamente collegati e connessi. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la ordinanza di inammissibilità impugnata in questa sede sia stata pronunciata de plano e senza adottare le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., atteso che l'impugnazione non era manifestamente infondata, tanto che la Corte di appello aveva comunque deciso sul merito della questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.Questa Corte di Cassazione ha già affermato che le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e quindi non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione (Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi, Rv. 213666) e che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848). Ne consegue che è irrilevante che nell'altro processo i giudici ricusati abbiano deciso sulla esistenza della associazione criminale e sulla partecipazione ad essa di taluni dei coimputati dello Stilo, qualora sulla posizione di quest'ultimo essi non abbiano effettuato alcuna valutazione di merito. 2. Stante la manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione, del tutto legittimamente la Corte di appello si è pronunciata sull'istanza con ordinanza di inammissibilità emessa de plano. Ne deriva l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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