CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2023 il Tribunale di Salerno ha applicato la pena ex art.444 cod. proc. pen. di un anno e otto mesi di reclusione (concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza) a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, aggravati come in contestazione e commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di lesioni personali (capi 1. e 3. della rubrica), minaccia (capi 2. e 5), danneggiamento e porto di oggetto atto ad offendere (capo 4.), porto d'armi (pure contemplato dal capo 5.). 2. Avverso il detto provvedimento, nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente adducendo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - che il Tribunale avrebbe dovuto vagliare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti e avrebbe omesso di verificare la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. La difesa, in particolare, ha rassegnato che: difetterebbe la querela per il delitto di minaccia di cui al capo 2. e per il delitto di danneggiamento di cui al capo 4; e che la motivazione della sentenza impugnata al riguardo sarebbe stereotipata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Anzitutto, l'impugnazione è patentemente generica nella parte in cui, in maniera del tutto apodittica, ha inteso muovere censure in ordine all'esatta qualificazione giuridica dei fatti, non occorrendo dilungarsi per osservare che, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. LI l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione » (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Quanto poi all'asserito difetto della condizione di procedibilità per il reati di cui ai capi 2. e 4., è dirimente osservare che per essi è stata sporta querela dalle persone offese il 6 agosto 2022 (ossia lo stesso giorno dei fatti); il che rende superfluo immorare in relazione al mutato regime di procedibilità posto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (segnatamente, più favorevole per il delitto di cui all'art. 635 cod. pen.) - che per vero era già vigente (dal 30 dicembre 2022) allorché è stata avanzata la richiesta di applicazione della pena e si è perfezionato il negozio processuale - e alla possibilità di prospettare censure al riguardo con il ricorso per cassazione alla luce del disposto dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende