CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che in ordine al motivo che mette in discussione la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale, era in conflitto con il dato quantitativo della sostanza, dalle modalità di detenzione della stessa (occultata all'interno delle mutande mentre faceva ritorno da Palermo), evenienze che, anche in ragione delle scarse capacità economiche del ricorrente, faceva ritenere non plausibile l'illazione secondo cui avesse inteso provvedere ad effettuare una scorta personale, dato tanto più rilevante visto che il ricorrente non aveva neppure affermato di far uso di detta sostanza; rilevato che, pertanto, la ricostruzione in fatto che ha portato a ritenere che la sostanza stupefacente del tipo hashish fosse destinata allo spaccio risulta correttamente effettuata con l'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione, valutazione in merito che, in quanto logica e completa, è sottratta al vaglio di questa Corte; rilevato che, anche in ordine all'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ex art. 175 cod. pen., esaustiva si presenta la motivazione della Corte di appello che, avendo apprezzato gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e ritenuto sufficiente la concessa sospensione condizionale della pena, ha escluso che i fatti contestati, ritenuti gravi, consentissero l'ulteriore concessione del citato beneficio; che detta motivazione, in quanto fondata su corrette e complete argomentazioni di merito, non è censurabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos