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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 dicembre 2021

Cassazione n. 41664/2021

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21 ORDINANZA sul ricorso n. 3259/2021 rg proposto da:R.G.N. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della 3259/2021 Corte di Cassazione; rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Firenze come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 avverso l'ordinanza n. 353/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: §

1. [OSCURATO:PERSONA], n. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Agbor (Nigeria) propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Padova ha confermato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Padova, in data 4.5.20, ex art.13, co. 2 lett. a) d.lgs. 286/98 (con conseguente ordine di allontanamento del Questore). [OSCURATO:PERSONA] di Pace, per quanto qui rileva, ha osservato che: - l’eccezione di nullità del decreto espulsivo per mancata sottoscrizione del prefetto era infondata, dal momento che gli atti del prefetto potevano essere firmati, nelle aree funzionali di preposizione, anche dai viceprefetti e viceprefetti aggiunti ex artt.14 d.lgs 139/00 e 4 DM Interni 8.11.02; - nella specie vi era stata apposizione del timbro del viceprefetto, il che induceva a ritenere che la sottoscrizione fosse attribuibile a tale funzionario in quanto così delegato dal prefetto.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata [OSCURATO:PERSONA] UTG Padova. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.13, co. 2 lett.b) d.lgs. 286/98 e 21 octies l. 241/90, dal momento che, nella specie: - il decreto di espulsione era stato firmato non dal prefetto, ma dal viceprefetto aggiunto dott.sa [OSCURATO:PERSONA]; - né nel decreto né nel corso del giudizio la controparte aveva allegato il provvedimento prefettizio di delega, e neppure ne aveva fornito gli estremi di verificabilità; F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 - la sola apposizione del timbro del viceprefetto aggiunto non poteva fondare, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, alcuna presunzione di delega; - il difetto di poteri di delega comportava la nullità del decreto opposto. § 2.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che, per costante indirizzo di legittimità (Cass.n.25308/20; così Cass.n. 18540/16 ed altre): “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni”.

Nel caso di specie il ricorrente si limita ad affermare che il decreto opposto era stato emesso dal vice prefetto ‘aggiunto’ dott.sa [OSCURATO:PERSONA] (dunque non da un funzionario di diverso livello) operando la doglianza - per il resto - una astratta ricostruzione dei principi in materia, circa la distinzione tra funzioni prefettizie vicarie e non vicarie (delegate); in essa non si argomenta né dimostra, però, che il vice-prefetto firmatario fosse qui in effetti privo dei relativi poteri.

Ciò pone la censura in una luce di oggettiva equivocità, attribuendole connotati stereotipati e prettamente esplorativi, come tali confliggenti con l’esigenza di specifica contestazione che presiede non soltanto la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ma anche (volendo superare quest’ultimo aspetto) proprio la particolare disciplina della ripartizione delle competenze prefettizie, così come varie volte delineata da questa corte di legittimità.

Si è affermato in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 – materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato – che l’opponente che in tale giudizio deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass.n. 23073/16; 20972/18 ed altre).

Questo indirizzo è stato più volte recepito da questa Corte anche nella specifica materia dell’espulsione dello straniero: v.Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21 ed altre.

Orbene, nella concretezza del caso il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione era stato regolarmente sottoscritto dal vice- prefetto, dovendosi ritenere che lo stesso fosse stato appositamente delegato.

A fronte di ciò, né dal decreto impugnato né dal motivo di ricorso in esame è dato evincere che il ricorrente avesse in maniera specifica, e non assiomatica, contestato che il funzionario firmatario fosse vice-prefetto non vicario (quanto soltanto che, com’era del resto pacifico, il firmatario non fosse il prefetto); né, soprattutto, risulta che il medesimo abbia richiesto al giudice di pace di acquisire informazioni presso la [OSCURATO:PERSONA], ed in tal modo di verificare, anche nell'ambito di potestà istruttoria d'ufficio, la regolarità dell’investitura.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Come anticipato, il motivo di ricorso per cassazione dà per scontata la violazione dell'articolo 13 d.lvo 286/98, ma ciò in forza di una dissertazione teorica dei principi in materia nonché dell'asserita mancanza, nella specie, di un atto di delega all'emanazione del provvedimento, apoditticamente ritenuto necessario.

Il punto di causa verteva invece proprio sulla dimostrazione in concreto della necessità legale di questa delega e, quindi, sulla prova della specifica contestazione del fatto che il vice-prefetto firmatario non fosse legittimato a disporre l'espulsione.

Si tratta di profili qualificanti che, in applicazione della su riportata ricostruzione giurisprudenziale di legittimità, dovevano essere adeguatamente soddisfatti, sul piano processuale, ad onere ed impulso dell'opponente nell'ambito di una dovuta opera di adeguamento e conformazione di quanto stabilito dalla norma, di cui si assume la violazione o falsa applicazione (l’art.13 cit.), alla concretezza della fattispecie .

Ne segue il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 9.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso n. 3259/2021 rg proposto da:R.G.N. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della 3259/2021 Corte di Cassazione; rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Firenze come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 avverso l'ordinanza n. 353/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA], n. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Agbor (Nigeria) propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Padova ha confermato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Padova, in data 4.5.20, ex art.13, co. 2 lett. a) d.lgs. 286/98 (con conseguente ordine di allontanamento del Questore). [OSCURATO:PERSONA] di Pace, per quanto qui rileva, ha osservato che: - l’eccezione di nullità del decreto espulsivo per mancata sottoscrizione del prefetto era infondata, dal momento che gli atti del prefetto potevano essere firmati, nelle aree funzionali di preposizione, anche dai viceprefetti e viceprefetti aggiunti ex artt.14 d.lgs 139/00 e 4 DM Interni 8.11.02; - nella specie vi era stata apposizione del timbro del viceprefetto, il che induceva a ritenere che la sottoscrizione fosse attribuibile a tale funzionario in quanto così delegato dal prefetto. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata [OSCURATO:PERSONA] UTG Padova. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.13, co. 2 lett.b) d.lgs. 286/98 e 21 octies l. 241/90, dal momento che, nella specie: - il decreto di espulsione era stato firmato non dal prefetto, ma dal viceprefetto aggiunto dott.sa [OSCURATO:PERSONA]; - né nel decreto né nel corso del giudizio la controparte aveva allegato il provvedimento prefettizio di delega, e neppure ne aveva fornito gli estremi di verificabilità; F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 - la sola apposizione del timbro del viceprefetto aggiunto non poteva fondare, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, alcuna presunzione di delega; - il difetto di poteri di delega comportava la nullità del decreto opposto. § 2.2 Il motivo è infondato. Va premesso che, per costante indirizzo di legittimità (Cass.n.25308/20; così Cass.n. 18540/16 ed altre): “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni”. Nel caso di specie il ricorrente si limita ad affermare che il decreto opposto era stato emesso dal vice prefetto ‘aggiunto’ dott.sa [OSCURATO:PERSONA] (dunque non da un funzionario di diverso livello) operando la doglianza - per il resto - una astratta ricostruzione dei principi in materia, circa la distinzione tra funzioni prefettizie vicarie e non vicarie (delegate); in essa non si argomenta né dimostra, però, che il vice-prefetto firmatario fosse qui in effetti privo dei relativi poteri. Ciò pone la censura in una luce di oggettiva equivocità, attribuendole connotati stereotipati e prettamente esplorativi, come tali confliggenti con l’esigenza di specifica contestazione che presiede non soltanto la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ma anche (volendo superare quest’ultimo aspetto) proprio la particolare disciplina della ripartizione delle competenze prefettizie, così come varie volte delineata da questa corte di legittimità. Si è affermato in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione di sanzione amministrativa ex l. 689/81 – materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato – che l’opponente che in tale giudizio deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass.n. 23073/16; 20972/18 ed altre). Questo indirizzo è stato più volte recepito da questa Corte anche nella specifica materia dell’espulsione dello straniero: v.Cass.nn.10419/21, 9433/21, 22401/21 ed altre. Orbene, nella concretezza del caso il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione era stato regolarmente sottoscritto dal vice- prefetto, dovendosi ritenere che lo stesso fosse stato appositamente delegato. A fronte di ciò, né dal decreto impugnato né dal motivo di ricorso in esame è dato evincere che il ricorrente avesse in maniera specifica, e non assiomatica, contestato che il funzionario firmatario fosse vice-prefetto non vicario (quanto soltanto che, com’era del resto pacifico, il firmatario non fosse il prefetto); né, soprattutto, risulta che il medesimo abbia richiesto al giudice di pace di acquisire informazioni presso la [OSCURATO:PERSONA], ed in tal modo di verificare, anche nell'ambito di potestà istruttoria d'ufficio, la regolarità dell’investitura. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 3259/2021 Numero sezionale 4527/2021 Numero di raccolta generale 41664/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Come anticipato, il motivo di ricorso per cassazione dà per scontata la violazione dell'articolo 13 d.lvo 286/98, ma ciò in forza di una dissertazione teorica dei principi in materia nonché dell'asserita mancanza, nella specie, di un atto di delega all'emanazione del provvedimento, apoditticamente ritenuto necessario. Il punto di causa verteva invece proprio sulla dimostrazione in concreto della necessità legale di questa delega e, quindi, sulla prova della specifica contestazione del fatto che il vice-prefetto firmatario non fosse legittimato a disporre l'espulsione. Si tratta di profili qualificanti che, in applicazione della su riportata ricostruzione giurisprudenziale di legittimità, dovevano essere adeguatamente soddisfatti, sul piano processuale, ad onere ed impulso dell'opponente nell'ambito di una dovuta opera di adeguamento e conformazione di quanto stabilito dalla norma, di cui si assume la violazione o falsa applicazione (l’art.13 cit.), alla concretezza della fattispecie . Ne segue il rigetto del ricorso. Nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della amministrazione intimata. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 9.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E
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