CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale di due sentenze esecutive - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze generiche e manifestamente infondate. Invero, nel caso in esame, lungi dal potersi parlare - come da ricorso - di conoscibilità del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione, rilevante ai sensi degli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., opera la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica sub 1) del certificato penale, avendo il ricorrente commesso, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza, un altro delitto per il quale è stato condannato a pena detentiva; nonché quella, sempre obbligatoria, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., con riferimento alla sentenza n. 3) del certificato penale, per avere sempre il suddetto riportato una condanna per un delitto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui pena però, cumulata con quella già precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. ,_,A (A3 4/ 2.02. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 20