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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26690/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 1 6 LUG, 2026 FunRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 novembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli art. 110, 512-bis e 416-bis1 cod. pen. (capo a), 110, 512-ter e 416-bis1 cod. pen. (capo b) e 110, 629 e 416-bis1 cod. pen. (capo c); fatti asseritamente commessi in Castellammare di Stabia nel 2021.

2. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Napoli annullava il provvedimento genetico limitatamente ai capi a) e c), confermando invece la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al capo b).

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassarne, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio sula ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del vizio di motivazione, rilevando in proposito che i giudici del riesame, pur dichiarando inutilizzabili le conversazioni di cui ai n. 235 e 763 del R.I.T. 3315/2021 e n. 5098 del R.I.T. 2182/2021, hanno richiamato, ai fini della valutazione sulle esigenze cautelari, la minaccia del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] indicata nella conversazione n. 235.

Oltre a ribadire le proprie censure rispetto alla credibilità dei collaboratori di giustizia, la difesa sottolinea che i numerosi provvedimenti giudiziari che hanno riguardato il gruppo criminale "D'Alessandro" non hanno mai coinvolto la figura di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale avrebbe dovuto assumere rilievo il tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, rispetto al giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, l'ordinanza gravata non presenta vizi di legittimità.

Ed invero al riguardo il Tribunale del riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275comma 3 cod. proc. pen. (si procede per un reato aggravato ai sensi dell'art. 416.. bis1 cod. pen.), ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, evidenziando come il mero dato temporale fosse decisamente recessivo rispetto a una conclamata pratica criminale che si perpetrava da anni in Castellammare di Stabia e che è consistita nell'imporre ai concorrenti il monopolio nel trasporto privato con ambulanza in forza di un clima di intimidazione di matrice camorristica.

In tale illecita gestione monopolistica, riferibile al clan D'Alessandro, è risultato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], uno dei "capi dei 2quartieri", che godeva della fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, capo fondatore dell'organizzazione, essendo il ricorrente titolare di una ditta, la [OSCURATO:PERSONA], che era la diretta emanazione del clan D'Alessandro nel campo delle ambulanze private: dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dalle intercettazioni utilizzabili e dalla denuncia sporta da taluni volontari della [OSCURATO:PERSONA] di Ercolano, è infatti emerso che il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] era effettivo, in quanto alimentato dallo stesso personale dell'Ospedale stabiese, che segnalava i pazienti e faceva in modo che la ditta dell'indagato li caricasse dietro compenso.

Di qui il giudizio sull'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], corroborato dal fatto che la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a operare fino al 22 ottobre 2025, ovvero fino all'interdittiva antimafia adottata con provvedimento prefettizio, atto questo che non esclude comunque la prosecuzione dell'attività illecita sotto falso nome.

2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sul mancato superamento della duplice presunzione normativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come avvenuto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE 3a Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 1 6 LUG, 2026 FunRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli art. 110, 512-bis e 416-bis1 cod. pen. (capo a), 110, 512-ter e 416-bis1 cod. pen. (capo b) e 110, 629 e 416-bis1 cod. pen. (capo c); fatti asseritamente commessi in Castellammare di Stabia nel 2021. 2. Con ordinanza del 10 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Napoli annullava il provvedimento genetico limitatamente ai capi a) e c), confermando invece la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al capo b). 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassarne, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio sula ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del vizio di motivazione, rilevando in proposito che i giudici del riesame, pur dichiarando inutilizzabili le conversazioni di cui ai n. 235 e 763 del R.I.T. 3315/2021 e n. 5098 del R.I.T. 2182/2021, hanno richiamato, ai fini della valutazione sulle esigenze cautelari, la minaccia del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] indicata nella conversazione n. 235. Oltre a ribadire le proprie censure rispetto alla credibilità dei collaboratori di giustizia, la difesa sottolinea che i numerosi provvedimenti giudiziari che hanno riguardato il gruppo criminale "D'Alessandro" non hanno mai coinvolto la figura di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale avrebbe dovuto assumere rilievo il tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, rispetto al giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, l'ordinanza gravata non presenta vizi di legittimità. Ed invero al riguardo il Tribunale del riesame, nel richiamare la presunzione di cui all'art. 275comma 3 cod. proc. pen. (si procede per un reato aggravato ai sensi dell'art. 416.. bis1 cod. pen.), ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari, evidenziando come il mero dato temporale fosse decisamente recessivo rispetto a una conclamata pratica criminale che si perpetrava da anni in Castellammare di Stabia e che è consistita nell'imporre ai concorrenti il monopolio nel trasporto privato con ambulanza in forza di un clima di intimidazione di matrice camorristica. In tale illecita gestione monopolistica, riferibile al clan D'Alessandro, è risultato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], uno dei "capi dei 2quartieri", che godeva della fiducia di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, capo fondatore dell'organizzazione, essendo il ricorrente titolare di una ditta, la [OSCURATO:PERSONA], che era la diretta emanazione del clan D'Alessandro nel campo delle ambulanze private: dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dalle intercettazioni utilizzabili e dalla denuncia sporta da taluni volontari della [OSCURATO:PERSONA] di Ercolano, è infatti emerso che il monopolio di [OSCURATO:PERSONA] era effettivo, in quanto alimentato dallo stesso personale dell'Ospedale stabiese, che segnalava i pazienti e faceva in modo che la ditta dell'indagato li caricasse dietro compenso. Di qui il giudizio sull'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], corroborato dal fatto che la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a operare fino al 22 ottobre 2025, ovvero fino all'interdittiva antimafia adottata con provvedimento prefettizio, atto questo che non esclude comunque la prosecuzione dell'attività illecita sotto falso nome. 2. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sul mancato superamento della duplice presunzione normativa circa la persistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura di massimo rigore non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come avvenuto nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M