Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10064/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19775/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 284/25/2021 del 14.1.21; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che §

1. [OSCURATO:PERSONA] spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale, notificato il 19 marzo 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava (da euro 32.386,00 ad euro 43.600,00) la rendita concernente una centrale elettrica (classificata D/1) detenuta dalla società in Comune di Lenna (BG). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso in questione, come desumibile da vari precedenti di legittimità in materia, doveva ritenersi sufficientemente motivato ex articolo 7 l. 212/00, in quanto rinveniente da procedura Docfa e privo di mutamenti negli elementi fattuali indicati dalla stessa società contribuente; - nel merito, la rendita attribuita dall'Ufficio doveva ritenersi congrua perché rispondente ai criteri legislativi (art.10 Rdl 652/39 conv.l. 1249/39), di prassi (Circ.MF 14/07 e 6/12) e giurisprudenziali (Cass.n. 32861/19) propri della ‘stima diretta’ delle unità immobiliari costituite da opifici a destinazione industriale o commerciale, per loro natura sostanzialmente privi di un mercato di compravendita o di locazione sussumibile a riferimento comparativo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Enel lamenta – ex art.360, co. 1^ , n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212/00; per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento opposto (in parte trascritto in ricorso nella riportata ‘scheda relazione categorie speciali’, e comunque ad esso allegato sub n.4) fosse adeguatamente motivato, nonostante che in esso l'ufficio avesse omesso di indicare gli immobili utilizzati ai fini comparativi e non avesse neppure allegato i, pur richiamati, ‘prontuari di settore’ attestanti il maggior valore accertato. § 2.2Il motivo è infondato.

Costituisce dato incontroverso di causa, così come riferito dal giudice di appello e dalla stessa società ricorrente, che l'avviso di accertamento catastale in esame è stato reso a seguito di dichiarazione di variazione presentata dalla società a mezzo di procedura Docfa per fusione ed ampliamento.

Si evince poi dalla stessa narrativa della società ricorrente, e come comunque desumibile dalla scheda tecnica e dalle parti di motivazione risultanti agli atti di causa, che la rendita è stata dall'ufficio attribuita attraverso una maggiore stima degli stessi elementi fattuali e componentistici indicati dalla società in questa procedura Docfa; dunque -così come del resto appurato dal giudice di merito - senza immutazione degli elementi fattuali costitutivi dell'impianto così come in origine dichiarati dalla società medesima.

Su questi presupposti, corretta risulta la decisione della Commissione tributaria regionale la quale ha, sul punto, recepito un costante indirizzo di legittimità secondo il quale (v.

Cass.nn. 12777/18, 31809/18; 30166/19 ed innumerevoli altre): «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ».

Ora, nella concretezza del caso emerge appunto, come si è detto, che la maggiore rendita venne dall'Ufficio attribuita all'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto risultanti dalla istanza Docfa (presentata per fusione ed ampliamento), senza contestazione circa lo stato dei luoghi così come descritto dalla società richiedente l’aggiornamento catastale.

Si tratta dunque di un indirizzo interpretativo che perfettamente si attaglia alla fattispecie concreta, e ciò anche con riguardo agli specifici profili della mancata indicazione degli immobili similari assunti a comparazione, nonché della mancata allegazione dei prontuari di settore.

Si consideri, in proposito, che nella specie i giudici regionali hanno osservato come nel caso di opifici industriali e produttivi di energia, come quello oggetto di lite, viene di fatto a mancare un mercato comparativo di compravendita o di messa a reddito locatizio, con ciò affermando che l'avviso in questione, pur facendo formale richiamo a questo criterio, doveva pur tuttavia ritenersi adeguatamente motivato sulla base degli altri elementi oggettivi di descrizione sia dei singoli componenti dell'impianto sia del valore ad essi partitamente attribuito (cosicché, attesa l'estraneità sostanziale del criterio comparativo alla materia trattata, la sufficienza motivazionale dell'avviso doveva essere riguardata nella sufficiente indicazione e descrizione degli altri parametri estimativi in concreto utilizzati).

D'altro lato, il richiamo ai prontuari di settore attingeva ad elementi estimativi (prezziari camerali o comunque normalmente in uso nella qualificata cerchia degli operatori di categoria) di pubblica consultazione, certamente noti anche ad un gestore qualificato come Enel e, in quanto tali, non necessitanti (stante la specifica indicazione dei valori attribuiti alle singole componenti dell'impianto) di materiale allegazione. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso lamenta – ex art.360, co. 1^ , n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell'articolo 115 cod.proc.civ.; per non avere la Commissione tributaria regionale adeguatamente valutato il compendio istruttorio e, segnatamente, preso in considerazione (neppure dando atto della sua produzione in giudizio) la perizia tecnica di Enel (ing.

Iovine) dalla quale risultavano gli errori commessi dall'ufficio nella stima, anche per quanto concerneva, tra il resto, gli adeguati coefficienti di abbattimento di valore prescritti dalla legge. § 3.2Il motivo è infondato.

Con esso si censura come violazione o falsa applicazione di norma sostanziale (art.360, co. 1^, n.3, cod.proc.civ.) quella che, a tutto concedere, potrebbe in ipotesi rilevare quale error in procedendo nel travisamento delle risultanze istruttorie; inoltre, con esso si mira a suscitare nella presente sede di legittimità una, certo non consentita, rivisitazione valutativa e probatoria di queste risultanze.

E’ principio pacifico (Cass.n. 37382/22 ed innumerevoli altre) che: «In tema di ricorso percassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza ».

Si tratta di elementi qui del tutto assenti quand’anche riferiti –come la ricorrente vorrebbe –alla mancata disamina della perizia ing.Iovine.

Si trattava infatti (v.

Cass. n. 9483/21) non già di un elemento istruttorio imprescindibile e decisivo, quanto di una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, come tale priva di autonomo valore probatorio, sicché non può dirsi che il giudice di merito, ove di contrario avviso, fosse tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto, avendo egli basato il proprio convincimento su elementi diversi ed incompatibili.

Ricorre del resto l’altrettanto uniforme e consolidato orientamento (Cass. n. 29730/20 ed innumerevoli altre) secondo cui: « Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto».

Va poi considerato che il giudice di appello ha dato atto che l'avviso di accertamento si basava su stima diretta della centrale elettrica e, nel confermare in toto la sentenza di primo grado (che riferiva a sua volta della stima diretta previo sopralluogo) ha con ciò fatto proprie le valutazioni già sul punto rese dalla Commissione tributaria provinciale anche in ordine agli elementi di prova dedotti in giudizio e, per quanto qui più rileva, alla stessa perizia tecnica ing.Iovine (v. sentenza di primo grado, riportata per stralcio a pag.15 del controricorso ed a questa allegata sub.6); perizia tecnica specificamente considerata e confutata nella indicazione e quantificazione, tra l'altro, del costo di costruzione della diga, del ribasso d'asta del 20%, della percentuale di incidenza degli oneri accessori, degli oneri di concessione e di urbanizzazione, come da allegato tecnico alla Circolare n.6/2012.

Non si ritiene dunque censurabile, come violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ., il convincimento del giudice di appello che abbia ritenuto di basare la propria decisione recependo e facendo propria la delibazione probatoria già resa in primo grado, pur senza più soffermarsi sulla consulenza tecnica di parte.

Altro è a dire che il giudice del gravame non avrebbe dato compiutamente conto delle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; aspetto, tuttavia, suscettibile in ipotesi di rilevare in sede di legittimità nei - ben diversi, oggi assai rigorosi, e comunque qui neppure dedotti - presupposti de l vizio di motivazione ex art.360, co.1^, n.5) cod.proc.civ.. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^, n.4, cod.proc.civ. – violazione dell'articolo 7 d.lgs. 546/92; per non avere la Commissione tributaria regionale disposto consulenza tecnica d'ufficio sul valore attribuibile all'impianto, nonostante che si vertesse di materia implicante la conoscenza di nozioni di estimo industriale, e che la complessità tecnico-scientifica della questione fosse di per sé attestata dal contrasto tra l'accertamento operato dall'ufficio e la menzionata perizia di parte ing.Iovine. § 4.2 Il motivo è inammissibile perché volto a censurare in sede di legittimità l'asserito malgoverno, da parte del giudice di appello, di un tipico potere discrezionale, poggiato sulla doppia ed insindacabile valutazione sia della oggettiva complessità tecnica della questione dedotta in giudizio, sia nella opportunità di affrontare questa complessità con il ricorso al contributo di un esperto.

Posto dunque che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione istruttoria (sulla base delle prove e delle allegazioni di natura tecnica ritualmente dedotte in giudizio) sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, deve con ciò escludersi che la sua disposizione in giudizio risponda ad un diritto della parte processuale; tale che quest'ultima possa dolersi, di per sé, dell'ipotesi in cui il giudice abbia invece ritenuto di poter risolvere le questioni tecniche dedotte in giudizio, per quanto complesse, sulla base delle risultanze in atti e delle proprie conoscenze (nella specie, come detto, con richiamo anche a quanto sul piano tecnico già considerato dai primi giudici anche nella confutazione della perizia di parte, in ragione dei contrari elementi di stima forniti dall'agenzia delle entrate). §

5. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19775/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 284/25/2021 del 14.1.21; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che § 1. [OSCURATO:PERSONA] spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento catastale, notificato il 19 marzo 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava (da euro 32.386,00 ad euro 43.600,00) la rendita concernente una centrale elettrica (classificata D/1) detenuta dalla società in Comune di Lenna (BG). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso in questione, come desumibile da vari precedenti di legittimità in materia, doveva ritenersi sufficientemente motivato ex articolo 7 l. 212/00, in quanto rinveniente da procedura Docfa e privo di mutamenti negli elementi fattuali indicati dalla stessa società contribuente; - nel merito, la rendita attribuita dall'Ufficio doveva ritenersi congrua perché rispondente ai criteri legislativi (art.10 Rdl 652/39 conv.l. 1249/39), di prassi (Circ.MF 14/07 e 6/12) e giurisprudenziali (Cass.n. 32861/19) propri della ‘stima diretta’ delle unità immobiliari costituite da opifici a destinazione industriale o commerciale, per loro natura sostanzialmente privi di un mercato di compravendita o di locazione sussumibile a riferimento comparativo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Considerato che § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Enel lamenta – ex art.360, co. 1^ , n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212/00; per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento opposto (in parte trascritto in ricorso nella riportata ‘scheda relazione categorie speciali’, e comunque ad esso allegato sub n.4) fosse adeguatamente motivato, nonostante che in esso l'ufficio avesse omesso di indicare gli immobili utilizzati ai fini comparativi e non avesse neppure allegato i, pur richiamati, ‘prontuari di settore’ attestanti il maggior valore accertato. § 2.2Il motivo è infondato. Costituisce dato incontroverso di causa, così come riferito dal giudice di appello e dalla stessa società ricorrente, che l'avviso di accertamento catastale in esame è stato reso a seguito di dichiarazione di variazione presentata dalla società a mezzo di procedura Docfa per fusione ed ampliamento. Si evince poi dalla stessa narrativa della società ricorrente, e come comunque desumibile dalla scheda tecnica e dalle parti di motivazione risultanti agli atti di causa, che la rendita è stata dall'ufficio attribuita attraverso una maggiore stima degli stessi elementi fattuali e componentistici indicati dalla società in questa procedura Docfa; dunque -così come del resto appurato dal giudice di merito - senza immutazione degli elementi fattuali costitutivi dell'impianto così come in origine dichiarati dalla società medesima. Su questi presupposti, corretta risulta la decisione della Commissione tributaria regionale la quale ha, sul punto, recepito un costante indirizzo di legittimità secondo il quale (v. Cass.nn. 12777/18, 31809/18; 30166/19 ed innumerevoli altre): «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ». Ora, nella concretezza del caso emerge appunto, come si è detto, che la maggiore rendita venne dall'Ufficio attribuita all'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fatto risultanti dalla istanza Docfa (presentata per fusione ed ampliamento), senza contestazione circa lo stato dei luoghi così come descritto dalla società richiedente l’aggiornamento catastale. Si tratta dunque di un indirizzo interpretativo che perfettamente si attaglia alla fattispecie concreta, e ciò anche con riguardo agli specifici profili della mancata indicazione degli immobili similari assunti a comparazione, nonché della mancata allegazione dei prontuari di settore. Si consideri, in proposito, che nella specie i giudici regionali hanno osservato come nel caso di opifici industriali e produttivi di energia, come quello oggetto di lite, viene di fatto a mancare un mercato comparativo di compravendita o di messa a reddito locatizio, con ciò affermando che l'avviso in questione, pur facendo formale richiamo a questo criterio, doveva pur tuttavia ritenersi adeguatamente motivato sulla base degli altri elementi oggettivi di descrizione sia dei singoli componenti dell'impianto sia del valore ad essi partitamente attribuito (cosicché, attesa l'estraneità sostanziale del criterio comparativo alla materia trattata, la sufficienza motivazionale dell'avviso doveva essere riguardata nella sufficiente indicazione e descrizione degli altri parametri estimativi in concreto utilizzati). D'altro lato, il richiamo ai prontuari di settore attingeva ad elementi estimativi (prezziari camerali o comunque normalmente in uso nella qualificata cerchia degli operatori di categoria) di pubblica consultazione, certamente noti anche ad un gestore qualificato come Enel e, in quanto tali, non necessitanti (stante la specifica indicazione dei valori attribuiti alle singole componenti dell'impianto) di materiale allegazione. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso lamenta – ex art.360, co. 1^ , n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione nell'articolo 115 cod.proc.civ.; per non avere la Commissione tributaria regionale adeguatamente valutato il compendio istruttorio e, segnatamente, preso in considerazione (neppure dando atto della sua produzione in giudizio) la perizia tecnica di Enel (ing. Iovine) dalla quale risultavano gli errori commessi dall'ufficio nella stima, anche per quanto concerneva, tra il resto, gli adeguati coefficienti di abbattimento di valore prescritti dalla legge. § 3.2Il motivo è infondato. Con esso si censura come violazione o falsa applicazione di norma sostanziale (art.360, co. 1^, n.3, cod.proc.civ.) quella che, a tutto concedere, potrebbe in ipotesi rilevare quale error in procedendo nel travisamento delle risultanze istruttorie; inoltre, con esso si mira a suscitare nella presente sede di legittimità una, certo non consentita, rivisitazione valutativa e probatoria di queste risultanze. E’ principio pacifico (Cass.n. 37382/22 ed innumerevoli altre) che: «In tema di ricorso percassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza ». Si tratta di elementi qui del tutto assenti quand’anche riferiti –come la ricorrente vorrebbe –alla mancata disamina della perizia ing.Iovine. Si trattava infatti (v. Cass. n. 9483/21) non già di un elemento istruttorio imprescindibile e decisivo, quanto di una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, come tale priva di autonomo valore probatorio, sicché non può dirsi che il giudice di merito, ove di contrario avviso, fosse tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto, avendo egli basato il proprio convincimento su elementi diversi ed incompatibili. Ricorre del resto l’altrettanto uniforme e consolidato orientamento (Cass. n. 29730/20 ed innumerevoli altre) secondo cui: « Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto». Va poi considerato che il giudice di appello ha dato atto che l'avviso di accertamento si basava su stima diretta della centrale elettrica e, nel confermare in toto la sentenza di primo grado (che riferiva a sua volta della stima diretta previo sopralluogo) ha con ciò fatto proprie le valutazioni già sul punto rese dalla Commissione tributaria provinciale anche in ordine agli elementi di prova dedotti in giudizio e, per quanto qui più rileva, alla stessa perizia tecnica ing.Iovine (v. sentenza di primo grado, riportata per stralcio a pag.15 del controricorso ed a questa allegata sub.6); perizia tecnica specificamente considerata e confutata nella indicazione e quantificazione, tra l'altro, del costo di costruzione della diga, del ribasso d'asta del 20%, della percentuale di incidenza degli oneri accessori, degli oneri di concessione e di urbanizzazione, come da allegato tecnico alla Circolare n.6/2012. Non si ritiene dunque censurabile, come violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ., il convincimento del giudice di appello che abbia ritenuto di basare la propria decisione recependo e facendo propria la delibazione probatoria già resa in primo grado, pur senza più soffermarsi sulla consulenza tecnica di parte. Altro è a dire che il giudice del gravame non avrebbe dato compiutamente conto delle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; aspetto, tuttavia, suscettibile in ipotesi di rilevare in sede di legittimità nei - ben diversi, oggi assai rigorosi, e comunque qui neppure dedotti - presupposti de l vizio di motivazione ex art.360, co.1^, n.5) cod.proc.civ.. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^, n.4, cod.proc.civ. – violazione dell'articolo 7 d.lgs. 546/92; per non avere la Commissione tributaria regionale disposto consulenza tecnica d'ufficio sul valore attribuibile all'impianto, nonostante che si vertesse di materia implicante la conoscenza di nozioni di estimo industriale, e che la complessità tecnico-scientifica della questione fosse di per sé attestata dal contrasto tra l'accertamento operato dall'ufficio e la menzionata perizia di parte ing.Iovine. § 4.2 Il motivo è inammissibile perché volto a censurare in sede di legittimità l'asserito malgoverno, da parte del giudice di appello, di un tipico potere discrezionale, poggiato sulla doppia ed insindacabile valutazione sia della oggettiva complessità tecnica della questione dedotta in giudizio, sia nella opportunità di affrontare questa complessità con il ricorso al contributo di un esperto. Posto dunque che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione istruttoria (sulla base delle prove e delle allegazioni di natura tecnica ritualmente dedotte in giudizio) sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, deve con ciò escludersi che la sua disposizione in giudizio risponda ad un diritto della parte processuale; tale che quest'ultima possa dolersi, di per sé, dell'ipotesi in cui il giudice abbia invece ritenuto di poter risolvere le questioni tecniche dedotte in giudizio, per quanto complesse, sulla base delle risultanze in atti e delle proprie conoscenze (nella specie, come detto, con richiamo anche a quanto sul piano tecnico già considerato dai primi giudici anche nella confutazione della perizia di parte, in ragione dei contrari elementi di stima forniti dall'agenzia delle entrate). § 5. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a ti
Sentenza Cassazione n. 10064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris