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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07897/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 647 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata assoluzione in relazione al reato di ricettazione, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui commette il reato di furto colui che si impossessa di un assegno smarrito in quanto il titolo di credito conserva chiari ed intatti i segni esteriori del legittimo possesso altrui con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in caso di ricezione di un assegno denunciato smarrito (vedi Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225-01). rilevato che la circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui la presenza sull'assegno del nome del ricorrente quale beneficiario e primo giratario escluda la configurabilità del reato di ricettazione, è priva di fondamento logico-probatorio in considerazione del fatto che la persona offesa ha denunciato lo smarrimento di quattro assegni in bianco e che, di conseguenza, il Ventura era nelle condizioni di riempire il titolo ricettato con le proprie generalità.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente ritenuto che le condotte rubricate non si fossero ancora prescritte al momento della pronunzia della sentenza di appello ed indicato il termine massimo di prescrizione alla data del 3 novembre 2029 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. (vedi tra le altre: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01); rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafologica) non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 647 e 648 cod. pen. conseguente alla mancata assoluzione in relazione al reato di ricettazione, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui commette il reato di furto colui che si impossessa di un assegno smarrito in quanto il titolo di credito conserva chiari ed intatti i segni esteriori del legittimo possesso altrui con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in caso di ricezione di un assegno denunciato smarrito (vedi Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Rv. 278225-01). rilevato che la circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui la presenza sull'assegno del nome del ricorrente quale beneficiario e primo giratario escluda la configurabilità del reato di ricettazione, è priva di fondamento logico-probatorio in considerazione del fatto che la persona offesa ha denunciato lo smarrimento di quattro assegni in bianco e che, di conseguenza, il Ventura era nelle condizioni di riempire il titolo ricettato con le proprie generalità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente ritenuto che le condotte rubricate non si fossero ancora prescritte al momento della pronunzia della sentenza di appello ed indicato il termine massimo di prescrizione alla data del 3 novembre 2029 (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. (vedi tra le altre: Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01); rilevato che il quarto motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (perizia grafologica) non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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