CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che la richiesta aveva ad oggetto reati omogenei, commessi nel medesimo territorio e a breve distanza cronologica, e con il concorso delle medesime persone; ritenuto che il motivo, con contenuto di merito, è manifestamente infondato avendo l'ordinanza impugnata evidenziato che l'adesione al sodalizio di stampo mafioso aveva preceduto di circa tre anni la commissione delle successive violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e che dtte violazioni erano state determinate da motivi estemporanei; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 202