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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03196/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, con più provvedimenti, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), di inviare con i canali ufficiali della Casa circondariale di Novara il supporto informatico (CD) contenente memorie in relazione alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio avanzate nell'ambito di plurimi procedimenti.

2. Avverso i provvedimenti ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge.

L'apparente autorizzazione ad inviare il CD a spese del detenuto attraverso canali non ufficiali celerebbe un duplice diniego, quello relativo all'inoltro ex art. 123 cod. proc. pen. e quello relativo al deposito in udienza, seppure svolta con collegamento a distanza, entrambi illegittimi.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, ha impugnato atti privi di contenuto decisorio, meramente interlocutori, che non hanno impedito il deposito degli allegati alle istanze ma hanno indicato una modalità di invio diversa da quella pretesa dal ricorrente.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il co sigli e estensore Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Udine, con più provvedimenti, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), di inviare con i canali ufficiali della Casa circondariale di Novara il supporto informatico (CD) contenente memorie in relazione alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio avanzate nell'ambito di plurimi procedimenti. 2. Avverso i provvedimenti ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'apparente autorizzazione ad inviare il CD a spese del detenuto attraverso canali non ufficiali celerebbe un duplice diniego, quello relativo all'inoltro ex art. 123 cod. proc. pen. e quello relativo al deposito in udienza, seppure svolta con collegamento a distanza, entrambi illegittimi. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha impugnato atti privi di contenuto decisorio, meramente interlocutori, che non hanno impedito il deposito degli allegati alle istanze ma hanno indicato una modalità di invio diversa da quella pretesa dal ricorrente. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co sigli e estensore Il president
Sentenza Cassazione n. 03196/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris