CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1966
Cassazione n. 20534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1966 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito, compendiato dalle gravi condanne riportate dall'imputato e dal titolo di reato per il quale era sottoposto a misura cautelare, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]