CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 aprile 2021, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato in punto di pena, riconoscendo l'attenuante del vizio parziale di mente in prevalenza sulle aggravanti contestate, la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa dal Tribunale di Vercelli 1'11 settembre 2017 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 624-bis cod.pen. (furto in abitazione), aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in Vercelli il 14 febbraio 2017. L'esponente, con unico motivo, lamenta carenza di motivazione in relazione all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod.proc.pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta aspecificità, non confrontandosi con alcuna delle ragioni e con alcuno degli argomenti posti a base della sentenza impugnata. E' noto che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone C L, Rv. 216473). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere stensore i _,.71 II Pre d nte (Giusepp avich) --- Li i', ' (