CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 17929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Vico il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 04/11/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Perugia con decreto emesso in data 4 novembre 2022 ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - dipendente amministrativo della Procura di Perugia e indagato per i reati di cui agli artt. 615 ter e 326 c.p. (in relazione ai procedimenti penali sulla c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", sulle vicende che hanno visto coinvolto l'ex magistrato [OSCURATO:PERSONA] e sugli organi di vertice dell'Università per gli Stranieri di Perugia nel c.d. "[OSCURATO:PERSONA]") - avverso il decreto del PM che ha mantenuto il sequestro probatorio di un telefono cellulare marca "I Phone". 2. L'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso con il quale censura la decisione del Gip sotto plurimi profili di violazione di legge e vizio di motivazione. In primo luogo, con riguardo alla ritenuta perdurante esigenza di mantenere sotto sequestro il cellulare, eccepisce che il mantenimento del vincolo nonostante siano passati molti mesi dal provvedimento del PM, viola il principio di proporzionalità individuato in diverse sentenze di questa Sezione. In secondo luogo, si denuncia "violazione dei diritti costituzionali relativi alla salute, alla riservatezza, all'integrità del patrimonio, al libero esplicarsi della personalità e alla libera manifestazione del pensiero della persona che ha subito il sequestro". Inoltre, si deduce vizio di motivazione in merito al passaggio dell'ordinanza nella quale si fa riferimento ad una presunta "condotta ostruzionistica" dell'indagato che aveva tentato di far "formattare" il cellulare e che non ha inteso fornire agli inquirenti i codici di sblocco dello stesso, motivazione contrastante con il principio di non colpevolezza e la tutela del diritto di non incriminarsi. Infine, si censura il provvedimento del giudice perché non ha tenuto conto della illegittimità del mantenimento in sequestro del cellulare in ragione della "vastità dell'indagine" e della conseguente necessità che questa venga "cristallizzata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in rito ammissibile. Non può infatti essere condivisa l'argomentazione del PG secondo cui il ricorso non sarebbe ammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge. Invero, il Collegio condivide l'orientamento in base al quale «è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro» (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, Mauro, Rv. 278881).2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato. Il decreto impugnato con motivazione certamente non illogica ha confermato il rigetto del PM sulla base della considerazione che, attesa la natura del cellulare che non rende agevole l'estrazione dei dati e la mancata collaborazione dell'indagato, non è stato possibile ancora acquisire tutti i dati nello stesso contenuti, certamente afferenti alle indagini in corso. 3. A fronte di detta argomentazione, il ricorrente eccepisce violazioni dei principio di proporzionalità e adeguatezza, che non risultano però configurabili dal momento che si tratta di un unico apparato ancora in sequestro (altri cellulari del Guadagno gli sono stati restituiti non appena conclusa l'estrazione dei dati in esso contenuti) il quale, sulla base degli atti di indagine, risulta venisse utilizzato dall'indagato per comunicare illecitamente gli atti coperti dal segreto investigativo, acquisiti tramite accesso illecito al sistema informatico del RE.GE . della Procura della Repubblica. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dell'indagato al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,