CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 14863/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26898/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] dell'Orologio n. 7 ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stefano-F-asolo_, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.61; - controricorrente - Contro Agenzia del demanio, in persona del direttore pro tempore, -Intimata- iv avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1887/2017, notificata il í.9.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Con atto di citazione notificato in data 26.6.2006, [OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti dei fratelli Orlando e [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse dichiarata la nullità del contratto di vendita stipulato dai convenuti in data 29.11.2005, per violazione degli artt. 1 e 2 della I.n. 852 del 1986. [OSCURATO:PERSONA], chiese, altresì, il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimo trasferimento del citato compendio ai soli germani Aquilino e [OSCURATO:PERSONA], essendo anch'ella legittimata ad ottenere il medesimo beneficio, in quanto erede del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28 giugno 1988, socio della cooperativa agricola costituita dai coltivatori diretti di Cavallino-Treporti nel Comune di Venezia. 2.11 giudizio di primo grado, nel quale si costituirono i germani [OSCURATO:PERSONA], anch'essi eredi di [OSCURATO:PERSONA], contestando la sussistenza dei requisiti di cui alla I. n. 852 del 1986 in capo all'odierna ricorrente (in particolare il requisito dell'insediamento nei fondi), si concluse con sentenza di accoglimento delle pretese attoree, con dichiarazione di nullità parziale del contratto di compravendita dei fabbricati ivi catastalmente descritti, disponendone il trasferimento della quota indivisa di un terzo all'attrice, previo pagamento all'Agenzia del Demanio della corrispondente parte del corrispettivo già versato da Orlando ed [OSCURATO:PERSONA]. Al contempo, venne accolta la domanda riconvenzionale di questo ultimi e, sul rilievo che solo i predetti risultavano aver coll:ivato i terreni acquistati dalla sorella con atto del 1 giugno 2004, fu dichiarata la nullità anche di questo contratto e del diritto di acquistare essi soltanto, i mappali nn. 66 e 189, descritti al Foglio 57 del Comune di Venezia, sezione di Burano. La decisione venne quindi impugnata dagli odierni ricorrenti e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1887 del 2017, accolse l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.La Corte d'appello, confermò (con diversa motivazione) la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui accertò il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a divenire proprietaria, per la quota indivisa di un terzo, del compendio immobiliare sito in Cavallino-Treporti, via Adige 93, catastalmente distinto al Comune di Venezia, Sezione di Burano, Catasto fabbricati, foglio 57, mappale 244 sub 1, mappale 244 sub 2, mappale 244 sub 3, mappale 244, sub 4, mappale 244 sub 5. Contestualmente, il giudice di seconde cure revocò la declaratoria di nullità del contratto rep. 112628 del 1 giugno 2004, con il quale l'Agenzia del Demanio vendette a [OSCURATO:PERSONA] il fondo censito al catasto del Comune di Venezia, sezione di Burano, foglio 57, mappali 66 e 189. 4.La sentenza, per quel che rileva in questa sede, affermò, alla luce del contenuto del disegno di legge, che la ratio della I. n. 652 del 1986, che disciplina la vendita a trattativa privata da parte dello Stato di talune aree situate nel comune di [OSCURATO:PERSONA], fosse quello di garantire a determinati soggetti (i soci della cooperativa) il diritto ad acquistare alcuni beni a condizione dell'esservi stati insediati anteriormente al 15.10.1986, senza che tale specifica condizione si estendesse ai loro eredi. Il giudice di seconde cure evidenziò che "l'insediamento del essere anteriore al 15-10-1986 ma nessuna disposizione ne impone il perdurare fino a quella data e per un tempo minimo" sicché desunse che il socio della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], fosse già comprovatamente assegnatario del lotto, e tutte le pari fossero eredi dell'assegnatario e come tali avessero uguale diritto di opzione per l'acquisto dei mappali. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia ricorrono Aquilino e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo mentre resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della camera di consiglio è stata depositata memoria dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 1.2. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della I. n. 652 del 1986 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. "per aver affermato che la predetta legge consente l'acquisto dei beni oggetto della stessa agli eredi degli assegnatari anche se non insediati al momento della sua entrata in vigore". La questione posta al vaglio di questa Corte verte sull'interpretazione dell'art. 2, comma 6, della I. n. 652 del 1986 (avente ad oggetto l'autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località [OSCURATO:PERSONA]) il quale prevede, dopo aver indicato le modalità di determinazione dei prezzi di vendita e le modalità di cessione dei terreni, che "le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". Secondo l'interpretazione dei ricorrenti il requisito del previo insediamento riguarderebbe indistintamente gli eredi ed i congiunti, e nella specie, non sarebbe stato soddisfatto da [OSCURATO:PERSONA].Tale interpretazione è errata ed in contrasto con il contenuto e la ratio della norma. 2.AI fine di effettuare una corretta esegesi della norma è necessario muovere dal disegno di legge n. 3025, che l'ha preceduta, il quale consente all'interprete di chiarire la portata applicativa della disposizione. In particolare il disegno di legge di cui innanzi persegue testualmente la finalità di "dare adeguata soluzione giuridica al problema che si trascina oramai da vari decenni, della utilizzazione da parte della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di un vasto compendio immobiliare, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, sito nel Comune di Venezia, sezione di Burano, in località [OSCURATO:PERSONA]". L'origine di tale problematica, come risulta dal disegno innanzi citato, deriva dall'esser stato tale compendio immobiliare occupato (appartenente al demanio dello Stato e trasferito al patrimonio con decreto interministeriale del 22 dicembre 1951) nei primi anni successivi alla guerra 1915-1918, da alcune famiglie senza tetto che ne intrapresero la trasformazione agricola, poi si costituirono nella cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Treporti ed ottennero dalla capitaneria di porto la formale concessione dei terreni mediante licenze annuali per la coltivazione dei fondi stessi e con il divieto di elevare costruzioni di qualsiasi genere, anche a carattere provvisorio. Tuttavia emerse, in occasione del trasferimento del compendio al Patrimonio dello Stato, che su tali terreni la cooperativa aveva eretto anche alcune costruzioni stabili, e ciò spinse l'amministrazione finanziaria a valutare di alienare il compendio in considerazione "delle ingenti opere di miglioramento fondiario e di bonifica che erano state effettuate". 3.Sicché l'art. 1, del citato disegno, consentì la vendita in favore dei soci della cooperativa dei lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultassero assegnatari alla data di entrata in vigore della legge. Il disegno di legge dispose, al fine anche di superare le difficoltà riscontrate nell'attuazione della previgente 1.n.206 del 1958 e secondo una "visione realistica del problema", che la vendita potesse avvenire in favore degli eredi dei soci assegnatari deceduti anteriormente alla data in vigore della predisposta normativa. Il testo del sesto comma dell'art. 2 del disegno di legge era quindi il seguente "le disposizioni dell'art. 1 e quelle del presente articolo si applicano anche in favore degli eredi dei soci assegnatari deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". 4.Come innanzi evidenziato il testo dell'art.1, comma 6, contenuto nella legge n.656 del 1986 è stato parzialmente modificato atteso che la disposizione trova applicazione non solo nei confronti del socio assegnatario e dei suoi eredi ma anche dei congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". La disposizione riguarda quindi 1) i soci; 2) i loro eredi; 3) i congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. Affinché il compendio possa essere alienato al socio è quindi sufficiente, come risulta anche letteralmente, che questi risulti essere assegnatario del lotto prima dell'entrata in vigore della legge ed indipendentemente dall' insediamento. 5.0ve quanto innanzi si verifichi, tale diritto si estende, alle medesime condizioni (ossia che il socio-de cuius sia assegnatario del lotto, senza necessità del previo insediamento) agli eredi proprio in quanto tali. Diversa si appalesa la posizione dei congiunti, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., ai quali viene riconosciuto il medesimo diritto solo in quanto insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5.11 legislatore con tale disposizione ha voluto dunque garantire, tutelando la situazione esistente, una devoluzione anomala ai congiunti, non eredi, che vivono, rectius sono insediati, nei lotti di cui alla I.n. 652 del 1986, e che altrimenti non avrebbero potuto divenire acquirenti degli stessi. Venendo alla fattispecie al vaglio di questa Corte, come correttamente affermato dalla Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] risultava essere assegnatario dei lotti in oggetto prima del suo decesso avvenuto il 28 giugno 1988 sicché [OSCURATO:PERSONA], quale sua erede ex art. 2, I.n. 652 del 1986, aveva il diritto di divenire proprietaria, per la quota di un terzo, dei terreni. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dei ricorrenti come liquidata nel dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che in liquida in euro 4300,00 di cui 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, se dovuto