CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1998
Cassazione n. 19335/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/2000 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 16 dicembre 2022, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate a mezzo del difensore. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato, in quanto la dinamica dei fatti non era stata adeguatamente ricostruita sicchè non era possibile chiarire il ruolo di ciascuna nello svolgimento dell'azione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità; con il secondo motivo vizio di violazione di legge relativamente alla esclusione della ipotesi di delitto tentato e non consumato. 3 . Il ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto all'unico motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo del ricorso Carpineti, va rilevato che la sentenza impugnata ricostruisce senza alcuna frattura logica il compendio probatorio vagliato, argomentando che: 1) l'addetto alla vigilanza aveva riferito di aver seguito le imputate all'interno del centro commerciale senza mai perderle di vista, notando che, uscite, depositavano qualcosa nelle vicinanze del negozio; 2) l'addetta alle vendite aveva a sua volta dichiarato di aver visto le imputate all'interno de negozio disposte separatamente ma sempre in comunicazione tra loro; di aver notato che mancavano due borse dalla vetrina; di aver visto le imputate allontanarsi insieme con passo veloce e senza voltarsi; di aver notato che colloquiavano tra loro facendo il gesto di lasciare qualcosa; di aver poi rinvenuto nelle vicinanze le borse asportate poco prima. I giudici di merito osservano dunque, coerentemente, che il luogo di rinvenimento e le fattezze delle odierne ricorrenti erano perfettamente coincidenti nel narrato dei due testi oculari, deducendone dunque, logicamente, la loro piena corresponsabilità nella condotta delittuosa posta in essere, cui era infatti seguito l'arresto in flagranza da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. A fronte di tale coerente tessuto motivazionale, che si salda integralmente, secondo i principi della" doppia conforme", con la sentenza di primo grado, i motivi proposti sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate nella sentenza impugnata. I motivi, inoltre, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 4. Quanto alla configurabilità del delitto tentato, oggetto del secondo motivo di ricorso della Carpineti, deve rilevarsi che la doglianza non risulta proposta in sede di appello e che in ogni caso la piena consumazione del reato è perfettamente desumibile dalle modalità del fatto così come ricostruite, dal momento che gli oggetti erano stati portati via dall'interno del centro commerciale e quindi definitivamente sottratti dalla sfera del detentore, essendo del tutto irrilevante che siano stati lasciati nelle vicinanze ( Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, Rv. 269088 01; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 01; Sez. 4 - n. 11683 del 27/11/2018 Rv. 275278 - 01). 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 apri