CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 25024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva registrato difetto di motivazione sulla incidenza dell'attenuante speciale della collaborazione a suo favore riconosciuta - ha rideterminato la pena nei suoi confronti, con la riduzione prevista per il rito abbreviato in relazione all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen., già concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la continuazione con gli altri reati oggetto di condanna, nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione, così calcolata: pena base anni 12 di reclusione, già riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, ridotta ad anni 4 di reclusione ex art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., aumentata per la continuazione con gli altri reati ad anni 5, ridotta per il rito ad anni 2 e mesi 8. 1.E' stato dedotto un unico motivo, fondato sulla sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha individuato la pena base, previo giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, in anni 12 di reclusione anziché in anni 10. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e, comunque, carente d'interesse ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. 1.Una volta operata l'elisione delle circostanze aggravanti nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ritenute ad esse equivalenti, la pena applicabile, a norma dell'art. 69 comma 3 cod. pen., è quella della reclusione da 10 a 15 anni di cui all'art. 416 bis comma 1 cod. pen., in relazione al ruolo di partecipe nella consorteria attribuito al ricorrente. La Corte territoriale ha dunque comminato la pena nei limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge (art. 132 cod. pen.) ed ha legittimamente individuato la pena base in anni 12 di reclusione, peraltro della stessa entità di quella inflitta dal primo giudice, decurtandola in misura maggiore rispetto all'opzione del giudizio di primo grado ed in linea con il principio di diritto impartito dalla pronuncia di annullamento con rinvio. Deve anzi rilevarsi che la pena è stata erroneamente abbattuta pro reo nella misura di due terzi sulla pena base, anziché del massimo della metà, previsto dall'art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen. (già art. 8 L. n. 203 del 1991); e la ulteriore riduzione della pena per il rito abbreviato è stata calcolata, altrettanto erroneamente e sempre pro reo, così da pervenire ad una pena inferiore al minimo assoluto concretamente irrogabile, in misura superiore al terzo sancito dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. che, come noto, è disciplina inderogabile, di carattere puramente processuale (ex multis, sez.1, n. 17951 del 30/03/2004, Canal, Rv. 228290). In difetto d'impugnazione del pubblico I ministero, trattandosi di effetto in bonam partem, l'error in iudicando non può essere emendato d'ufficio dalla Corte di Cassazione (cfr. in motivazione sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03/04/2024 Il consiglike