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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1962

Cassazione n. 10588/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 11/12/1962 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt. 216 e 223 del R.D. 267/42.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; inoltre, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e ss. in ordine alla assenza di indicazioni circa la destinazione della ingente somma di 294.000,00 euro) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il c9Jaiglierestensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 11/12/1962 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt. 216 e 223 del R.D. 267/42. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; inoltre, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4 e ss. in ordine alla assenza di indicazioni circa la destinazione della ingente somma di 294.000,00 euro) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il c9Jaiglierestensore Il
Sentenza Cassazione n. 10588/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris