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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 37963/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26540/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 401/2015depositata il 13/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 30 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva la notifica di due avvisi di accertamento e di altrettanti atti di irrogazione di sanzioni in ragione di importazioni di accessori di tubi da saldare avvenute nel 2006 da una società taiwanese, tale [OSCURATO:PERSONA].

LTD.

La contribuente impugnava detti atti, preliminarmente, eccependo la tardività dell’azione accertatrice e, nel merito, rilevando che dal pvc si evinceva che la società taiwanese, in un primo tempo esentata dal dazio antidumping in quanto produttrice della merce, solo in un secondo tempo, nel 2009, a seguito di indagini dell’OLAF, era stata ritenuta tramite di prodotti provenienti dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio; sulla sola base di una lettera della Commissione UE risalente al 2012, l’Agenzia delle dogane aveva assunto che anche le importazioni precedenti provenissero in realtà dalla Cina; non era stato accertato alcun comportamento fraudolento; illegittimamente era stato applicato l’art. 303 TUID, non rientrando l’origine delle merci tra gli elementi legittimanti l’accertamento.

La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 73/1/14, respingeva il ricorso.

La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’eccezione preliminare di tardività dell’azione di accertamento (per l’effetto non affrontando le questioni di merito), in quanto l’ipotesi di reato era scaturita da un rapporto dell’OLAF del 2009, ma la notizia di reato era stata inoltrata all’autorità giudiziaria solo nel 2010, ossia quando il termine di decadenza previsto per l’accertamento era già scaduto.

Proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio con un unico motivo, cui resisteva la contribuente con articolato controricorso.

Con istanza del 14 febbraio 2019, la contribuente chiedeva un rinvio dell’udienza già fissata addì 27 marzo 2019, allegando di aver formulato richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla l. n. 136 del 2018 (contestualmente prodotta), ma di essere ancora in attesa dell’accettazione.

Pertanto, alla predetta udienza, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, mandando le parti per il deposito di memorie di aggiornamento.

Entrambe le parti depositavano documentazione.

Con nota in data 30 settembre 2022, la contribuente instava per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto che con l’istanza del 30 settembre 2022 sono stati indicati, quali difensori, anche gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “giusta procura in calce al presente atto”, procura che, peraltro, è assente, sicché residuano come unici difensori validamente in giudizio quelli già indicati nel controricorso e nella relativa procura.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990, 84 TUID, 221 Reg.

UE n. 2913 del 1992.

Secondo la ricorrente Agenzia delle dogane, l’azione di accertamento è tempestiva, in quanto, nella specie, la “notitia criminis”, da intendersi quale atto di avvio delle indagini in sede unionale, coincide con l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 138 del 5 giugno 2008.

3. A fronte di quanto precede, deve darsi atto della documentazione depositata dalle parti in esito all’ordinanza interlocutoria assunta ad esito dell’udienza del 27 marzo 2019.

Con nota del 20 maggio 2019, la contribuente depositava un plico con numerose cartelle, nuovamente l’istanza di definizione ed una “mail” in data 30 novembre 2018 ad ore 16.23 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (spedita alla contribuente dall’indirizzo: [OSCURATO:EMAIL]), in cui si dava atto che effettivamente l’istanza di definizione era stata presentata in data 29.11.2018 e che la stessa, cui era stata assegnato il numero di protocollo 2018 - ADERISC6207959, “risulta[va] recepita” “nel numero massimo di rate concedibili”.

Siffatta nota ed i relativi allegati constano reiterati in quella in data 30 settembre 2022, mediante la quale la contribuente insisteva per l’estinzione del giudizio, dando atto, nondimeno, di un piano di rateazione destinato a completarsi il 30 novembre 2023.

Con nota del 29 maggio 2019, dal canto suo, l’Agenzia delle Dogane compendiava una missiva in data 27 maggio 2019 della [OSCURATO:PERSONA]Piemonte-Valle d’Aosta, in cui si legge risultare a detta Direzione “che la parte aveva presentato istanza per la definizione agevolata.

In riferimento all’ordinanza di cui in oggetto [ossia l’ordinanza interlocutoria di questa Suprema Corte] si comunica quanto segue: per quanto riguarda gli avvisi di rettifica prot. nn. 13073RU e 13083RU del 26/04/2012, le relative partite di ruolo […] risultano parzialmente riscosse”; per quanto riguarda le sanzioni prot. nn. 13074RU e 13085RU del 26/04/2012, iscritte per i 2/3 in base alla sentenza della CTP [di La] Spezia […] risulta[no] parzialmente riscoss[e].

Le partite di cui sopra risultano attive, in quanto contrariamente a quanto stabilito dal giudice di secondo grado […] la parte non ha prestato alcuna garanzia”.

In definitiva, dalla documentazione versata in atti non risulta che la contribuente – in relazione specificamente agli atti oggetto di impugnazione nel presente procedimento – abbia provveduto all’integrale versamento del dovuto (peraltro non quantificato né riconciliato rispetto alle cartelle da detti atti scaturite ed alle relative partite di ruolo).

A mente di ciò, tenuto presente che, in forza dell’art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 119 del 2018, l’ultima rata è prevista in scadenza il 30 novembre 2023, come del resto confermato dalla stessa contribuente, deve disporsi rinvio a nuovo ruolo dopo tale data, onde consentire alle parti di (dettagliatamente, previa esplicitazione di atti impositivi, corrispondenti cartelle, importi e rate) documentare la regolarità dei pagamenti.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, con onere in capo alle parti di documentare la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26540/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 401/2015depositata il 13/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 30 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. riceveva la notifica di due avvisi di accertamento e di altrettanti atti di irrogazione di sanzioni in ragione di importazioni di accessori di tubi da saldare avvenute nel 2006 da una società taiwanese, tale [OSCURATO:PERSONA]. LTD. La contribuente impugnava detti atti, preliminarmente, eccependo la tardività dell’azione accertatrice e, nel merito, rilevando che dal pvc si evinceva che la società taiwanese, in un primo tempo esentata dal dazio antidumping in quanto produttrice della merce, solo in un secondo tempo, nel 2009, a seguito di indagini dell’OLAF, era stata ritenuta tramite di prodotti provenienti dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio; sulla sola base di una lettera della Commissione UE risalente al 2012, l’Agenzia delle dogane aveva assunto che anche le importazioni precedenti provenissero in realtà dalla Cina; non era stato accertato alcun comportamento fraudolento; illegittimamente era stato applicato l’art. 303 TUID, non rientrando l’origine delle merci tra gli elementi legittimanti l’accertamento. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 73/1/14, respingeva il ricorso. La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’eccezione preliminare di tardività dell’azione di accertamento (per l’effetto non affrontando le questioni di merito), in quanto l’ipotesi di reato era scaturita da un rapporto dell’OLAF del 2009, ma la notizia di reato era stata inoltrata all’autorità giudiziaria solo nel 2010, ossia quando il termine di decadenza previsto per l’accertamento era già scaduto. Proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio con un unico motivo, cui resisteva la contribuente con articolato controricorso. Con istanza del 14 febbraio 2019, la contribuente chiedeva un rinvio dell’udienza già fissata addì 27 marzo 2019, allegando di aver formulato richiesta di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla l. n. 136 del 2018 (contestualmente prodotta), ma di essere ancora in attesa dell’accettazione. Pertanto, alla predetta udienza, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, mandando le parti per il deposito di memorie di aggiornamento. Entrambe le parti depositavano documentazione. Con nota in data 30 settembre 2022, la contribuente instava per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che con l’istanza del 30 settembre 2022 sono stati indicati, quali difensori, anche gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “giusta procura in calce al presente atto”, procura che, peraltro, è assente, sicché residuano come unici difensori validamente in giudizio quelli già indicati nel controricorso e nella relativa procura. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 D.Lgs. n. 374 del 1990, 84 TUID, 221 Reg. UE n. 2913 del 1992. Secondo la ricorrente Agenzia delle dogane, l’azione di accertamento è tempestiva, in quanto, nella specie, la “notitia criminis”, da intendersi quale atto di avvio delle indagini in sede unionale, coincide con l’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 138 del 5 giugno 2008. 3. A fronte di quanto precede, deve darsi atto della documentazione depositata dalle parti in esito all’ordinanza interlocutoria assunta ad esito dell’udienza del 27 marzo 2019. Con nota del 20 maggio 2019, la contribuente depositava un plico con numerose cartelle, nuovamente l’istanza di definizione ed una “mail” in data 30 novembre 2018 ad ore 16.23 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (spedita alla contribuente dall’indirizzo: [OSCURATO:EMAIL]), in cui si dava atto che effettivamente l’istanza di definizione era stata presentata in data 29.11.2018 e che la stessa, cui era stata assegnato il numero di protocollo 2018 - ADERISC6207959, “risulta[va] recepita” “nel numero massimo di rate concedibili”. Siffatta nota ed i relativi allegati constano reiterati in quella in data 30 settembre 2022, mediante la quale la contribuente insisteva per l’estinzione del giudizio, dando atto, nondimeno, di un piano di rateazione destinato a completarsi il 30 novembre 2023. Con nota del 29 maggio 2019, dal canto suo, l’Agenzia delle Dogane compendiava una missiva in data 27 maggio 2019 della [OSCURATO:PERSONA]Piemonte-Valle d’Aosta, in cui si legge risultare a detta Direzione “che la parte aveva presentato istanza per la definizione agevolata. In riferimento all’ordinanza di cui in oggetto [ossia l’ordinanza interlocutoria di questa Suprema Corte] si comunica quanto segue: per quanto riguarda gli avvisi di rettifica prot. nn. 13073RU e 13083RU del 26/04/2012, le relative partite di ruolo […] risultano parzialmente riscosse”; per quanto riguarda le sanzioni prot. nn. 13074RU e 13085RU del 26/04/2012, iscritte per i 2/3 in base alla sentenza della CTP [di La] Spezia […] risulta[no] parzialmente riscoss[e]. Le partite di cui sopra risultano attive, in quanto contrariamente a quanto stabilito dal giudice di secondo grado […] la parte non ha prestato alcuna garanzia”. In definitiva, dalla documentazione versata in atti non risulta che la contribuente – in relazione specificamente agli atti oggetto di impugnazione nel presente procedimento – abbia provveduto all’integrale versamento del dovuto (peraltro non quantificato né riconciliato rispetto alle cartelle da detti atti scaturite ed alle relative partite di ruolo). A mente di ciò, tenuto presente che, in forza dell’art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 119 del 2018, l’ultima rata è prevista in scadenza il 30 novembre 2023, come del resto confermato dalla stessa contribuente, deve disporsi rinvio a nuovo ruolo dopo tale data, onde consentire alle parti di (dettagliatamente, previa esplicitazione di atti impositivi, corrispondenti cartelle, importi e rate) documentare la regolarità dei pagamenti. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, con onere in capo alle parti di documentare la r
Sentenza Cassazione n. 37963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris