CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1513/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale del Vignola, 5, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Foggia, n.02604/2015, depositat a il 4 dicembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento della cartella notificatale, tra l’altro, in ragione della mancata applicazione della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 13, Ravved operoso d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La stessa sosteneva di aver inoltrato istanza per la correzione dei dati indicati nel modello F24, ove era stato indicato un codice tributo non corretto (di saldo anziché d’acconto). La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la sanzione per tardivo versamento IRAP e riformando quella applicata per omesso versamento. 2. La fondazione proponeva allora gravame, e la CTR riformava la sentenza, ritenendo l’applicazione alla sanzione per il tardivo pagamento dell’IRAP dell’art. 13 d.P.R. n. 472/1997, essendo stato eseguito il pagamento in acconto, e non a saldo, ed entro i trenta giorni dalla scadenza. 3. Ricorre così in cassazione l’Agenzia articolando le proprie difese in tre motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 18 e 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., in quanto la richiesta di applicazione della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 13, d.P.R. n. 472/1997, sarebbe avvenuta tardivamente solo in corso di giudizio. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., dal momento che i giudici d’appello, nel considerare che il versamento era avvenuto non a saldo ma in acconto ed entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata, non avevano preso in esame il modello F24, dal quale invece emergeva che il versamento era stato fatto due anni dopo la scadenza, e non entro i trenta giorni successivi. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 13, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., dal momento che tale norma prevede espressamente la necessità del contestuale versamento della sanzione e degli interessi. 4. In virtù del principio dell’esame prioritario della ragione più liquida, si procede al vaglio del terzo motivo. 4.1. Il motivo intanto non può qualificarsi come inammissibile in quanto nuovo, poiché a tacer d’altro esso consiste non in un’eccezione in senso proprio ma in una mera difesa, rappresentata dal dedurre le condizioni di legge per fruire del beneficio della riduzione della sanzione. 4.2. Nel merito, deve osservarsi come l’art. 13, d.lgs. n. 472/1997, stabilisce le ipotesi di riduzione della sanzione in caso di c.d. “ravvedimento”, indicandone le relative condizioni, alle quali è evidentemente condizionata la fruizione del beneficio, il quale costituisce un’evidente deroga rispetto all’entità della sanzione stabilita per legge. Tali condizioni, oltre al pagamento nella misura stabilita dalle varie ipotesi elencate al comma 1, sono costituite dalla mancata constatazione o comunque dal fatto che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore abbia avuto conoscenza. Il comma 2 della stessa disposizione soggiunge, quale ulteriore condizione, come dimostra tra l’altro l’utilizzo del verbo “deve”, il pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori. In proposito non vale dedurre, come fa la difesa della controricorrente, l’insussistenza di una specifica decadenza in caso di non contestualità dei pagamenti, posto che si tratta -come detto –di condizioni per fruire di un beneficio, rispetto alle quali nessuna norma autorizza a distinguere la diversa efficacia o rilevanza, e dunque in assenza delle quali torna applicabile la sanzione nella sua entità stabilita dalla legge, e d’altronde l’argomento risulta viziato dalla circostanza per cui, così ragionando, neppure è prevista espressamente la decadenza in assenza delle condizioni indicate dal comma 1. Tantomeno appare pertinente, se mai rilevante (trattandosi di mere indicazioni di prassi che certo non vincolano in alcun modo questa Corte), il richiamo ad una circolare del ministero delle Finanze, che si limita infatti a stabilire la necessità, ovvia e del resto espressa dalla norma, per cui per il perfezionamento del ravvedimento occorre non solo il pagamento della sanzione in misura ridotta, ma altresì quello degli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza (per il pagamento dell’imposta) a quello del versamento, senza minimamente derogare al disposto del comma 2 dell’art. 13 in commento. 4.3. Poiché nella specie è pacifico che il pagamento delle sanzioni non fu contestuale al pagamento del tributo (discutendosi semmai di quale entità ebbe il relativo ritardo), emerge dunque l’assenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio, a cui consegue l’annullamento della sentenza impugnata. 5. Gli altri motivi risultano così assorbiti, ed il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo dev’essere respinto, naturalmente nei limiti della materia del contendere che residua, consistente nella sanzione per il tardivo versamento IRAP di euro 708.219,00. Le spese, in relazione agli esiti complessivi ed in particolare alla reciproca soccombenza rispetto all’originaria domanda, meritano integrale compensazione fra le parti. P. Q. M. Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo e, assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo nei limiti della resi