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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33619/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato ascrittogli, di cui all'art. 4, comma 1 e 4 -bis

I. 401/89.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, che, dopo una lunga premessa, in fatto e diritto, sviluppata fino a pagina 22, si affida a cinque motivi.

2.1. Col primo motivo (pagg. 22-27) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 49, 51, 52, 56 TFUE, con riferimento all'art. 4 . 401/1989, e in relazione agli artt. 4 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché il ced è privo di titolo autorizzatorio ed il bookmaker privo di titolo concessorio.

La difesa -previa descrizione delle attività in concreto svolte dall'odierno ricorrente, di promozione e commercializzazione in favore del bookmaker comunitario, e di cd intermediazione telematica, cita, a sostegno della postulata erronea applicazione di legge, quanto al primo dei profili testè dedotti, giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 16 febbraio 2012), del Consiglio di Stato (n. 2123 del 2012), di questa Corte di legittimità (Sez 3, n. 26728 del 2015 e n. 28413 del 16 luglio 2012); quanto al mancato possesso della concessione in capo al bookmaker comunitario, e al mancato possesso della licenza in capo al ced, della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12), del 16 febbraio 2012 (sentenza Costa-Cifone), del 12/9/2013.

2.2. Col secondo motivo (pagg. 27-29) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4

I. 401/89 anche in combinato disposto con l'art. 88 TULPS, violazione e falsa applicazione del DM 156/2001, nonché del D. Direttoriale 21 marzo 2006 come integrato dal decreto 2 giugno 2007 nonché dell'art 24 commi 11-26 della I 7 luglio 2009 n 88, nonché dell'art 2 comma 2-bis e 2-ter di 25 aro 2010 n 40, convertito con I 22 maggio 2010 n 73 e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante e comunque contraddittorietà e/o manifestamente illogica, nonché mancata assunzione di prova decisiva (pur non specificando a cosa sarebbe riferibile l'omissione).

All'esito della lettura dei commi 643 lett e) e 644 dell'art. 1 della legge di stabilità n. 190/2014, e del comma 926 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, la difesa postula la inesistenza dei requisiti per la configurabilità del reato ex art. 4

I. 401/89.

22.3. Col terzo motivo (pag. 29-30) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) e d) cod. pro. pen., erronea applicazione di legge -art. 4

I. 401/89- in relazione all'elemento soggettivo asseritamente insussistente dei reati contestati, avendo l'imputato ottenuto sia in sede penale che in sede tributaria pronunce favorevoli, sì da ritenersi legittimato all'esercizio dell'attività di che trattasi.

Oscurità del testo normativo e caotica interpretazione giudiziale avrebbero determinato l'inevitabilità dell'errore e, dunque, una ignorantia legis scusabile.

Anche in questo caso nulla è chiarito in ordine alla natura della asseritamente decisiva prova non ammessa.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 49, 51, 52, 56 TFUE, con riferimento all'art. 4, comma 4-bis,

I. 401/89 fondamentale sarebbe la valutazione della posizione ricoperta dal bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA] LTD con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] 2012, e quindi dovrebbe esser valutata la produzione delle prove documentali atte a dimostrare la discriminazione subita dal bookmaker, evincibile, anche, dalle numerose pronunce della CGUE, del Consiglio di Stato e di questa Corte di Cassazione.

2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett d) cod.proc.pen.., in relazione agli artt. 163 e 164 cod.proc.pen., concedibile risultando in tesi il beneficio della sospensione condizionale della pena perché l'attività condotta non costituiva reato in ogni caso perché [OSCURATO:PERSONA] ha cessato la sua attività e perché ad oggi il bookmaker opera in Italia on concessione ministeriale italiana.

Rassegna, alfine, dalla pagina 31 fino a pagina 33, le seguenti richieste: a)l'annullamento, la cassazione, la riforma, la declaratoria di nullità della sentenza; b)in ogni caso la disapplicazione dell'art. 88 TULPS e della norma di cui all'art. 4

I. 401/89 perché in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUEe conseguentemente l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (sotto il profilo oggettivo e soggettivo); c) accertare e dichiarare la legittimità e liceità dell'attività di intermediazione telematica priva di autonomia organizzativa e di rischio economico, svolta dagli imputati titolari del cd.

"sportello virtuale" in favore della società di scommesse comunitaria Sogno di [OSCURATO:PERSONA] in quanto è regolarizzata dall'art. 1, comma 923, della legge di stabilità 2016, che richiama l'art. 1, comma 644 lett. e, legge di stabilità n. 190/2015; d)in subordine pronuncia di assoluzione ex art. 131-bis cod.pen.; e) la concessione della sospensione condizionale della pena; f) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 643, I.n. 190/2014 in relazione agli artt. 3, 4, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 41, 43, 53, 79 e 112 Cost.; g) in via di ulteriore subordine "chiedere alla Corte di Giustizia Europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli artt. 49, 56, 107 e 109 TFUE, in relazione 3alla sanatoria fiscale ex legge di stabilità n. 190/2014"; h) disapplicare l'art. 1, comma 644,

I. n. 190/2014 e ss.mm.ii. per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost, in relazione all'art. 4, prot.

CEDU e agli artt. 5 e 6 CEDU; i) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 644,

I. n. 190/2014 e ss.mm .ii., per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost, in relazione all'art. 4, prot.

CEDU e agli artt. 5 e 6 CEDU; I) "chiedere alla Corte di Giustizia Europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli artt. 49, 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, obbligo di trasparenza, principio della certezza del diritto, della libertà di iniziativa economica , della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi con riferimento a Ile previsioni indicate dalle lettere da a) a p) del ricorso cui si rinvia; mm) in via istruttoria l'assunzione di tutti i mezzi istruttori espletati nel corso del dibattimento di primo grado; la rinnovazione dei mezzi istruttori precedentemente non ammessi; l'ammissione della prova documentale decisiva e rilevante (consistente in Parere CdS 8 luglio 2020 sull'art. 1, comma 644,

I. n. 190/2014, comunicazione esito sentenza Corte di appello di Napoli). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II ricorso è inammissibile.

1.2. Si concorda col Procuratore generale che ha rammentato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063); è inammissibile il ricorso per Cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748); è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per Cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, n. 57737 del 420/09/2018, Obambi, Rv. 274471, Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).

1.3. Come risulta dalla esposizione resa nel [OSCURATO:PERSONA] in Fatto, sia quanto ai motivi di ricorso sia quanto alle richieste conclusive che, alle inammissibili caratteristiche sopra esplicitate aggiungono anche la totale incongruenza delle istanze rispetto alla natura del giudizio di legittimità, nel caso in esame, il ricorrente dopo avere svolto una disordinata panoramica delle normativa di settore, anche poco coordinata, si diffonde in una lunghissima esposizione (33 pagine), disordinata, generica, prolissa e caotica, di critica alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, che fuoriesce ictu ocull dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza riuscire a enucleare le concrete ragioni di doglianza che neppure è dato ricomprendere nei motivi deducibili in questa sede.

2. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 3, La sentenza impugnata, per converso, ben argomentata, senza contraddizioni o cesure logiche, è svolta in aderenza alla piattaforma probatoria disponibile, coerentemente al dato normativo ed alla sua interpretazione giurisprudenziale, dunque immune da vis in questa sede scritinbili.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MV.." A 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato ascrittogli, di cui all'art. 4, comma 1 e 4 -bis I. 401/89. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, che, dopo una lunga premessa, in fatto e diritto, sviluppata fino a pagina 22, si affida a cinque motivi. 2.1. Col primo motivo (pagg. 22-27) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 49, 51, 52, 56 TFUE, con riferimento all'art. 4 . 401/1989, e in relazione agli artt. 4 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché il ced è privo di titolo autorizzatorio ed il bookmaker privo di titolo concessorio. La difesa -previa descrizione delle attività in concreto svolte dall'odierno ricorrente, di promozione e commercializzazione in favore del bookmaker comunitario, e di cd intermediazione telematica, cita, a sostegno della postulata erronea applicazione di legge, quanto al primo dei profili testè dedotti, giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 16 febbraio 2012), del Consiglio di Stato (n. 2123 del 2012), di questa Corte di legittimità (Sez 3, n. 26728 del 2015 e n. 28413 del 16 luglio 2012); quanto al mancato possesso della concessione in capo al bookmaker comunitario, e al mancato possesso della licenza in capo al ced, della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12), del 16 febbraio 2012 (sentenza Costa-Cifone), del 12/9/2013. 2.2. Col secondo motivo (pagg. 27-29) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4 I. 401/89 anche in combinato disposto con l'art. 88 TULPS, violazione e falsa applicazione del DM 156/2001, nonché del D. Direttoriale 21 marzo 2006 come integrato dal decreto 2 giugno 2007 nonché dell'art 24 commi 11-26 della I 7 luglio 2009 n 88, nonché dell'art 2 comma 2-bis e 2-ter di 25 aro 2010 n 40, convertito con I 22 maggio 2010 n 73 e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante e comunque contraddittorietà e/o manifestamente illogica, nonché mancata assunzione di prova decisiva (pur non specificando a cosa sarebbe riferibile l'omissione). All'esito della lettura dei commi 643 lett e) e 644 dell'art. 1 della legge di stabilità n. 190/2014, e del comma 926 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, la difesa postula la inesistenza dei requisiti per la configurabilità del reato ex art. 4 I. 401/89. 22.3. Col terzo motivo (pag. 29-30) denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), c) e d) cod. pro. pen., erronea applicazione di legge -art. 4 I. 401/89- in relazione all'elemento soggettivo asseritamente insussistente dei reati contestati, avendo l'imputato ottenuto sia in sede penale che in sede tributaria pronunce favorevoli, sì da ritenersi legittimato all'esercizio dell'attività di che trattasi. Oscurità del testo normativo e caotica interpretazione giudiziale avrebbero determinato l'inevitabilità dell'errore e, dunque, una ignorantia legis scusabile. Anche in questo caso nulla è chiarito in ordine alla natura della asseritamente decisiva prova non ammessa. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 49, 51, 52, 56 TFUE, con riferimento all'art. 4, comma 4-bis, I. 401/89 fondamentale sarebbe la valutazione della posizione ricoperta dal bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA] LTD con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] 2012, e quindi dovrebbe esser valutata la produzione delle prove documentali atte a dimostrare la discriminazione subita dal bookmaker, evincibile, anche, dalle numerose pronunce della CGUE, del Consiglio di Stato e di questa Corte di Cassazione. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett d) cod.proc.pen.., in relazione agli artt. 163 e 164 cod.proc.pen., concedibile risultando in tesi il beneficio della sospensione condizionale della pena perché l'attività condotta non costituiva reato in ogni caso perché [OSCURATO:PERSONA] ha cessato la sua attività e perché ad oggi il bookmaker opera in Italia on concessione ministeriale italiana. Rassegna, alfine, dalla pagina 31 fino a pagina 33, le seguenti richieste: a)l'annullamento, la cassazione, la riforma, la declaratoria di nullità della sentenza; b)in ogni caso la disapplicazione dell'art. 88 TULPS e della norma di cui all'art. 4 I. 401/89 perché in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUEe conseguentemente l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (sotto il profilo oggettivo e soggettivo); c) accertare e dichiarare la legittimità e liceità dell'attività di intermediazione telematica priva di autonomia organizzativa e di rischio economico, svolta dagli imputati titolari del cd. "sportello virtuale" in favore della società di scommesse comunitaria Sogno di [OSCURATO:PERSONA] in quanto è regolarizzata dall'art. 1, comma 923, della legge di stabilità 2016, che richiama l'art. 1, comma 644 lett. e, legge di stabilità n. 190/2015; d)in subordine pronuncia di assoluzione ex art. 131-bis cod.pen.; e) la concessione della sospensione condizionale della pena; f) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 643, I.n. 190/2014 in relazione agli artt. 3, 4, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 41, 43, 53, 79 e 112 Cost.; g) in via di ulteriore subordine "chiedere alla Corte di Giustizia Europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli artt. 49, 56, 107 e 109 TFUE, in relazione 3alla sanatoria fiscale ex legge di stabilità n. 190/2014"; h) disapplicare l'art. 1, comma 644, I. n. 190/2014 e ss.mm.ii. per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost, in relazione all'art. 4, prot. CEDU e agli artt. 5 e 6 CEDU; i) in subordine sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 644, I. n. 190/2014 e ss.mm .ii., per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost, in relazione all'art. 4, prot. CEDU e agli artt. 5 e 6 CEDU; I) "chiedere alla Corte di Giustizia Europea di fornire una chiara ed univoca interpretazione degli artt. 49, 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione del principio di parità di trattamento, obbligo di trasparenza, principio della certezza del diritto, della libertà di iniziativa economica , della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi con riferimento a Ile previsioni indicate dalle lettere da a) a p) del ricorso cui si rinvia; mm) in via istruttoria l'assunzione di tutti i mezzi istruttori espletati nel corso del dibattimento di primo grado; la rinnovazione dei mezzi istruttori precedentemente non ammessi; l'ammissione della prova documentale decisiva e rilevante (consistente in Parere CdS 8 luglio 2020 sull'art. 1, comma 644, I. n. 190/2014, comunicazione esito sentenza Corte di appello di Napoli). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II ricorso è inammissibile. 1.2. Si concorda col Procuratore generale che ha rammentato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063); è inammissibile il ricorso per Cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748); è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per Cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, n. 57737 del 420/09/2018, Obambi, Rv. 274471, Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725). 1.3. Come risulta dalla esposizione resa nel [OSCURATO:PERSONA] in Fatto, sia quanto ai motivi di ricorso sia quanto alle richieste conclusive che, alle inammissibili caratteristiche sopra esplicitate aggiungono anche la totale incongruenza delle istanze rispetto alla natura del giudizio di legittimità, nel caso in esame, il ricorrente dopo avere svolto una disordinata panoramica delle normativa di settore, anche poco coordinata, si diffonde in una lunghissima esposizione (33 pagine), disordinata, generica, prolissa e caotica, di critica alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, che fuoriesce ictu ocull dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza riuscire a enucleare le concrete ragioni di doglianza che neppure è dato ricomprendere nei motivi deducibili in questa sede. 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile. 3, La sentenza impugnata, per converso, ben argomentata, senza contraddizioni o cesure logiche, è svolta in aderenza alla piattaforma probatoria disponibile, coerentemente al dato normativo ed alla sua interpretazione giurisprudenziale, dunque immune da vis in questa sede scritinbili. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MV.." A 5
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