CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 29202/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2022/2025 [OSCURATO:PERSONA] - 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13738/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1995 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr. [OSCURATO:PERSONA] che indicava, con conclusioni scritte, l’autorità competente nel Tribunale di Roma, essendo divenuta definitiva per ultima la sentenza della Corte di Appello di Roma confermativa della pronuncia del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma adito da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell’esecuzione, con la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra una pluralità di sentenza di condanna rilevava che la competenza a provvedere era della Corte di Appello di Roma ai sensi dell’art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen. L’ultima pronuncia divenuta irrevocabile, infatti, era della Corte di Appello e risaliva al 6 marzo 2023. Riteneva, infatti, il Tribunale che, sebbene tale sentenza abbia inciso solo sul trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado, ciò è avvenuto in ragione del riconoscimento di una circostanza attenuante e pertanto, in ossequio ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza sarebbe comunque del giudice superiore. Conseguentemente disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello. 2. La Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 16 aprile 2025, sollevava conflitto negativo di competenza rilevando come successivamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20 gennaio 2022, riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza definitiva il 6 marzo 2023 - individuata dal Tribunale di Roma - fosse divenuta definitiva in data 21 novembre 2023 altra sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 9 maggio 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Roma del 5 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29202/2025 Roma, lì, 06/08/2025 3. Il difensore dell’istante depositava conclusioni individuando la competenza in capo al Tribunale di Roma in ragione della sentenza indicata dalla Corte di Appello di Roma. 4. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] indicava l’autorità competente nel Tribunale di Roma, essendo divenuta definitiva per ultima la sentenza della Corte di Appello di Roma confermativa della pronuncia del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che, avendo due giudici ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, si è verificata quella condizione indicata dall’art. 28 cod. proc. pen. di conflitto che necessita dell’intervento regolatore di questa Corte, al fine di superare una situazione di stasi processuale. 2. La competenza a provvedere sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. appartiene, ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen. al Tribunale di Roma, poiché la sentenza divenuta definitiva per ultima, al momento della proposizione della domanda era stata emessa dal Tribunale di Roma, pur non essendo quella individuata dal medesimo Tribunale nel rifiutare di prendere cognizione dell’istanza, ma era quella indicata dalla Corte di Appello. La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis". (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib., Rv. 277733 - 01) Al momento della presentazione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen, in data 16 dicembre 2024, la sentenza divenuta definitiva per ultima era stata emessa dalla Corte di Appello di Roma il 9 maggio 2023, diventa definitiva il 21 novembre 2023 che era di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 5 dicembre 2022. Conclusivamente, in ragione del disposto dell’art. 665 comma 2 cod. proc. pen. come coordinato con il principio della perpetuatio jurisdictionis e con la regola determinativa della competenza di cui all’art. 665 comma 4 cod. proc. pen., il giudice competente a provvedere sull’istanza è il tribunale di Roma. Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]