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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08843/2026

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nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]China [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barnaba unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1339/2023depositata il 6 dicembre 2023;Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La societa [OSCURATO:PERSONA] (UK) Co.

Ltd otteneva dal Tribunale diMassa decreto ingiuntivo di euro 16.338 nei confronti della societàVersilmarine S.r.l. in relazione ai premi di due polizze fideiussorie;l’ingiunta si opponeva e l’opposizione veniva accolta con sentenza n.21/2021, il Tribunale interpretando il contratto come privo di causa peressere già stato terminato il rapporto intercorso tra Versilmarine e ilgarantito Comune di Montignoso.La compagnia assicuratrice proponeva appello; controparte restavacontumace.La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1339/2023, accoglieval’impugnazione, e quindi condannava l’appellata a corrispondere la sommaingiunta.Versilmarine ha presentato ricorso, composto da tre motivi, da cui si èdifesa la compagnia assicuratrice.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Considerato che:1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360,primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli1362, 1366 e 1370 c.c. quanto all’interpretazione del contratto secondol’intenzione delle parti, la buona fede e il principio di interpretazioneavverso il predisponente.1.1 Analizza i contenuti delle clausole 2 e 3 del contratto assicurativo,sulle quali effettivamente ha costruito la sua pronuncia il giudice d’appello,per giungere a sostenere che la sua interpretazione avrebbe violato taliclausole.1.2 Si è dinanzi, ictu oculi, ad una censura di merito, in ordine appuntoagli esiti effettivi dell’interpretazione, senza identificare in che cosa,Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026diversa appunto da una mera ricostruzione fattuale, si sarebbe verificatala violazione delle norme invocate nella rubrica.Si perviene così all’inammissibilità.2.

Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1325, 1362, 1366 e1375 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessoesame di fatto decisivo, cioè “l’intervenuta dichiarazione di svincolo daparte del beneficio … e conseguente cessazione della causa del contrattodi garanzia”.2.1 Sarebbe pacifico che “il contratto garantito” terminò alla datadeterminata nella concessione demaniale e che alla concessionaria, cioèall’attuale ricorrente, non fu contestato alcun inadempimento.

Sarebbe“altrettanto pacifico” che “al momento di consegna della dichiarazione disvincolo da parte del beneficiario” insorse la cessazione dell’obbligazionedi garanzia dell’assicuratrice - nella premessa delle condizioni generali delcontratto de quo si dichiara infatti: “la garanzia avrà efficacia fino allosvincolo da parte del beneficiario” –.La causa del contratto autonomo di garanzia, in cui rientrerebbe ilcontratto in esame, sarebbe il trasferimento da un soggetto a un altro delrischio economico derivante da inadempimento (Cass. 9200/2018); quindiuna siffatta interpretazione contrattuale violerebbe i principi di correttezzae buona fede; applicando l’articolo 1325 c.c. si sarebbe dovuto dichiararenullo il contratto per difetto di causa - difetto constatato pure dal primogiudice -; si invoca altresì giurisprudenza di legittimità che sosterrebbetale asserto.2.2 La ricorrente non si raffronta, così incorrendo nell’inammissibilità delricorso, con la ratio decidendi adottata dal giudice d’appello: che l’articolo3 della polizza non nega che il rapporto si chiuda, ma determina conmodalità specifica come far conoscere alla compagnia assicuratrice - ai finidi ottenerne la conseguenza rappresentata dal venir menoNumero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’obbligazione di garanzia e quindi della debenza del corrispettivo -l’intervenuto svincolo (“una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, cheliberi l’Assicuratore da ogni responsabilità in ordine alla garanziaprestata”: così recita l’articolo 3, sub b), riportato integralmente nelricorso a pagina 11).3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 1341,secondo comma, c.c. per “mancato riconoscimento della vessatorietà dellatacita proroga del contratto” nelle clausole contrattuali come la clausolan.3, proprio per il passo sopra riportato, neppure oggetto di specificaapprovazione per iscritto.3.2 Il motivo è evidentemente volto a suscitare un’inammissibilerivalutazione della clausola ai fini della relativa qualificazione comevessatoria.Si tratta, però, di un asserto che permane a un livello generico, nonpotendosi automaticamente ritenere che identificare una modalità diinformazione, priva di peculiare difficoltà come nel caso in esame (cherichiede solo una dichiarazione del beneficiario), comporti l’applicazionedell’articolo 1341, secondo comma, c.c.4.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le ragioni della decisione, attesa la difformità dei due giudizi di merito,costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti dellespese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]China [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barnaba unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1339/2023depositata il 6 dicembre 2023;Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La societa [OSCURATO:PERSONA] (UK) Co. Ltd otteneva dal Tribunale diMassa decreto ingiuntivo di euro 16.338 nei confronti della societàVersilmarine S.r.l. in relazione ai premi di due polizze fideiussorie;l’ingiunta si opponeva e l’opposizione veniva accolta con sentenza n.21/2021, il Tribunale interpretando il contratto come privo di causa peressere già stato terminato il rapporto intercorso tra Versilmarine e ilgarantito Comune di Montignoso.La compagnia assicuratrice proponeva appello; controparte restavacontumace.La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1339/2023, accoglieval’impugnazione, e quindi condannava l’appellata a corrispondere la sommaingiunta.Versilmarine ha presentato ricorso, composto da tre motivi, da cui si èdifesa la compagnia assicuratrice.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360,primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli1362, 1366 e 1370 c.c. quanto all’interpretazione del contratto secondol’intenzione delle parti, la buona fede e il principio di interpretazioneavverso il predisponente.1.1 Analizza i contenuti delle clausole 2 e 3 del contratto assicurativo,sulle quali effettivamente ha costruito la sua pronuncia il giudice d’appello,per giungere a sostenere che la sua interpretazione avrebbe violato taliclausole.1.2 Si è dinanzi, ictu oculi, ad una censura di merito, in ordine appuntoagli esiti effettivi dell’interpretazione, senza identificare in che cosa,Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026diversa appunto da una mera ricostruzione fattuale, si sarebbe verificatala violazione delle norme invocate nella rubrica.Si perviene così all’inammissibilità.2. Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1325, 1362, 1366 e1375 c.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessoesame di fatto decisivo, cioè “l’intervenuta dichiarazione di svincolo daparte del beneficio … e conseguente cessazione della causa del contrattodi garanzia”.2.1 Sarebbe pacifico che “il contratto garantito” terminò alla datadeterminata nella concessione demaniale e che alla concessionaria, cioèall’attuale ricorrente, non fu contestato alcun inadempimento. Sarebbe“altrettanto pacifico” che “al momento di consegna della dichiarazione disvincolo da parte del beneficiario” insorse la cessazione dell’obbligazionedi garanzia dell’assicuratrice - nella premessa delle condizioni generali delcontratto de quo si dichiara infatti: “la garanzia avrà efficacia fino allosvincolo da parte del beneficiario” –.La causa del contratto autonomo di garanzia, in cui rientrerebbe ilcontratto in esame, sarebbe il trasferimento da un soggetto a un altro delrischio economico derivante da inadempimento (Cass. 9200/2018); quindiuna siffatta interpretazione contrattuale violerebbe i principi di correttezzae buona fede; applicando l’articolo 1325 c.c. si sarebbe dovuto dichiararenullo il contratto per difetto di causa - difetto constatato pure dal primogiudice -; si invoca altresì giurisprudenza di legittimità che sosterrebbetale asserto.2.2 La ricorrente non si raffronta, così incorrendo nell’inammissibilità delricorso, con la ratio decidendi adottata dal giudice d’appello: che l’articolo3 della polizza non nega che il rapporto si chiuda, ma determina conmodalità specifica come far conoscere alla compagnia assicuratrice - ai finidi ottenerne la conseguenza rappresentata dal venir menoNumero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’obbligazione di garanzia e quindi della debenza del corrispettivo -l’intervenuto svincolo (“una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario, cheliberi l’Assicuratore da ogni responsabilità in ordine alla garanziaprestata”: così recita l’articolo 3, sub b), riportato integralmente nelricorso a pagina 11).3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 1341,secondo comma, c.c. per “mancato riconoscimento della vessatorietà dellatacita proroga del contratto” nelle clausole contrattuali come la clausolan.3, proprio per il passo sopra riportato, neppure oggetto di specificaapprovazione per iscritto.3.2 Il motivo è evidentemente volto a suscitare un’inammissibilerivalutazione della clausola ai fini della relativa qualificazione comevessatoria.Si tratta, però, di un asserto che permane a un livello generico, nonpotendosi automaticamente ritenere che identificare una modalità diinformazione, priva di peculiare difficoltà come nel caso in esame (cherichiede solo una dichiarazione del beneficiario), comporti l’applicazionedell’articolo 1341, secondo comma, c.c.4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le ragioni della decisione, attesa la difformità dei due giudizi di merito,costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti dellespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 4679/2024Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 8843/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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