CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia in data 27.5.2019, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato di tentato omicidio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello; Premesso che i ricorsi denunciano genericamente un vizio di motivazione obiettivamente poco comprensibile, in relazione al quale si intuisce un approssimativo riferimento alla valutazione delle "ipotesi investigative" e alla "pena inflitta"; Considerato, in ogni caso, che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il solo caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01); Ribadito che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d