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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23777/2026

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ando Lignola, che ha chiesto ilrespingimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Romarevocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunaleil 2 ottobre 2025, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenzaveniva individuata nella data del 25 marzo 2027.Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma inconseguenza del fatto che XXXXXX si era reso ripetutamente inottemperante alleprescrizioni impostegli, patendo, tra l’altro, due ricoveri ospedalieri per abuso di cocaina,avvenuti nelle date del 18 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, che peraltro non erano maistati comunicati ritualmente al Tribunale di sorveglianza di Roma, rendendo palese unbeneficio penitenziario controverso.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Monache, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre, correlate, censure difensive.Con tali doglianze, che appare opportuno esaminare congiuntamente, si deducevano laviolazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti allaritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare concessa alcondannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorsoargomentativo incongruo e contraddetto dalle emergenze processuali, che si orientavano insenso contrario alla decisione censurata.Non si era, infatti, tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso proficuamente dopola concessione del beneficio penitenziario, rispetto al quale i ricoveri ospedalieri patiti daXXXXXXXXXXXX, così come richiamati nella decisione censurata, lungi dal costituire unaviolazione del percorso rieducativo avviato con la misura alternativa controversa,costituivano una conferma della necessità di proseguire ulteriormente il percorso terapeuticoavviato con il SE.R.D. di Viterbo, espressamente richiamato nella relazione rilasciato dallostesso servizio il 4 febbraio 2026, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma omettevadi confrontarsi.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.1.

Deve, infine, precisarsi che il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il 29 maggio2026, dichiarava di astenersi dall’udienza che si sarebbe dovuta svolgere l’11 giugno 2026,per effetto della proclamazione deliberata dall’Unione delle [OSCURATO:PERSONA], che nonappare meritevole di accoglimento giurisdizionale, essendo il procedimento instaurato neiconfronti del ricorrente trattato con le forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Osserva il Collegio che l’atto d’impugnazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] nonindividua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende,complessiva dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della detenzionedomiciliare, che, al contrario, risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, inconformità delle risultanze processuali e dei comportamenti del condannato, incompatibilecon la misura alternativa alla detenzione di cui usufruiva.Non può, in proposito, non rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Romavalutava intermini ineccepibili il compendio informativo di cui disponeva, formulando un giudiziocongruo sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il ricorrente – durantel’esecuzione del beneficio penitenziario di cui all’art. 47-ter Ord. pen., che gli era statoconcesso il 2 ottobre 2025 – aveva manifestato un atteggiamento non collaborativo rispettoall’attuazione del programma trattamentale intrapreso.

Il ricorrente, infatti, si era resoripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale disorveglianza di Roma, patendo, nelle data del 18 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, duericoveri ospedalieri d’urgenza per abuso di cocaina, sulla cui rilevanza nosografica lecertificazioni mediche, versate in atti, appaiono incontrovertibili.Si evidenziava, pertanto, che XXXXXX si rendeva del tutto inottemperante alleprescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario dicui all’art. 47-ter Ord. pen., assentandosi, in ben due occasioni dalla sua abitazione, peressere ricoverato in ospedale; ricoveri che, peraltro, non venivano comunicati al Tribunale disorveglianza di Roma né dal ricorrente né dal suo difensore.Tali comportamenti, a ben vedere, giustificavano il provvedimento revocatoriocensurato, tenuto conto del principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondocui: «La revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei presupposti che ne hannolegittimato l’adozione, ha efficacia “ex nunc”, in quanto, avuto riguardo alla naturadell’istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come penaespiata» (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605 - 01).3.

Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, appare evidente che il Tribunale disorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva,fondando il giudizio negativo sul comportamento di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazioneadeguata della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata diquesta Corte, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dalcondannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario è imprescindibile «lavalutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendoindispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza diaccertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementipositivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare ilcomportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non sipuò prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficiopenitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapresodal condannato.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisionecritica dell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suoreinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma siesprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019,Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).4.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ando Lignola, che ha chiesto ilrespingimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Romarevocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunaleil 2 ottobre 2025, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, la cui scadenzaveniva individuata nella data del 25 marzo 2027.Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma inconseguenza del fatto che XXXXXX si era reso ripetutamente inottemperante alleprescrizioni impostegli, patendo, tra l’altro, due ricoveri ospedalieri per abuso di cocaina,avvenuti nelle date del 18 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, che peraltro non erano maistati comunicati ritualmente al Tribunale di sorveglianza di Roma, rendendo palese unbeneficio penitenziario controverso.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Monache, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre, correlate, censure difensive.Con tali doglianze, che appare opportuno esaminare congiuntamente, si deducevano laviolazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti allaritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare concessa alcondannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorsoargomentativo incongruo e contraddetto dalle emergenze processuali, che si orientavano insenso contrario alla decisione censurata.Non si era, infatti, tenuto conto del percorso rieducativo intrapreso proficuamente dopola concessione del beneficio penitenziario, rispetto al quale i ricoveri ospedalieri patiti daXXXXXXXXXXXX, così come richiamati nella decisione censurata, lungi dal costituire unaviolazione del percorso rieducativo avviato con la misura alternativa controversa,costituivano una conferma della necessità di proseguire ulteriormente il percorso terapeuticoavviato con il SE.R.D. di Viterbo, espressamente richiamato nella relazione rilasciato dallostesso servizio il 4 febbraio 2026, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma omettevadi confrontarsi.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.2.1. Deve, infine, precisarsi che il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il 29 maggio2026, dichiarava di astenersi dall’udienza che si sarebbe dovuta svolgere l’11 giugno 2026,per effetto della proclamazione deliberata dall’Unione delle [OSCURATO:PERSONA], che nonappare meritevole di accoglimento giurisdizionale, essendo il procedimento instaurato neiconfronti del ricorrente trattato con le forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che l’atto d’impugnazione presentato da [OSCURATO:PERSONA] nonindividua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende,complessiva dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della detenzionedomiciliare, che, al contrario, risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, inconformità delle risultanze processuali e dei comportamenti del condannato, incompatibilecon la misura alternativa alla detenzione di cui usufruiva.Non può, in proposito, non rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Romavalutava intermini ineccepibili il compendio informativo di cui disponeva, formulando un giudiziocongruo sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il ricorrente – durantel’esecuzione del beneficio penitenziario di cui all’art. 47-ter Ord. pen., che gli era statoconcesso il 2 ottobre 2025 – aveva manifestato un atteggiamento non collaborativo rispettoall’attuazione del programma trattamentale intrapreso. Il ricorrente, infatti, si era resoripetutamente inottemperante alle prescrizioni che gli erano state imposte dal Tribunale disorveglianza di Roma, patendo, nelle data del 18 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, duericoveri ospedalieri d’urgenza per abuso di cocaina, sulla cui rilevanza nosografica lecertificazioni mediche, versate in atti, appaiono incontrovertibili.Si evidenziava, pertanto, che XXXXXX si rendeva del tutto inottemperante alleprescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario dicui all’art. 47-ter Ord. pen., assentandosi, in ben due occasioni dalla sua abitazione, peressere ricoverato in ospedale; ricoveri che, peraltro, non venivano comunicati al Tribunale disorveglianza di Roma né dal ricorrente né dal suo difensore.Tali comportamenti, a ben vedere, giustificavano il provvedimento revocatoriocensurato, tenuto conto del principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondocui: «La revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei presupposti che ne hannolegittimato l’adozione, ha efficacia “ex nunc”, in quanto, avuto riguardo alla naturadell’istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come penaespiata» (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605 - 01).3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, appare evidente che il Tribunale disorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva,fondando il giudizio negativo sul comportamento di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazioneadeguata della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata diquesta Corte, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dalcondannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario è imprescindibile «lavalutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendoindispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza diaccertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementipositivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedel pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare ilcomportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non sipuò prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficiopenitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapresodal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisionecritica dell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suoreinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma siesprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019,Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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