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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 febbraio 1973

Cassazione n. 38601/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1969 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell'interesse degli imputati, con separato atto, ha chiesto di valutare se sia maturato il termine di prescrizione dei reati a loro ascritti e si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Rosanna ALLIEVI e Dario DIAN, in parziale riforma della pronuncia resa in data 15 ottobre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ALLIEVI, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e bancarotta semplice (capi B. e C. della rubrica), ed esclusa per la stessa imputata la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius la pena a lei irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A. della rubrica); ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità altresì di Dario DIAN per i medesimi reati, con la detta aggravante e con la recidiva specifica, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore degli imputati, con separato atto, per i motivo di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di Rosanna ALLIEVI è stato presentato un unico motivo, con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, che sarebbe stata ritenuta in maniera manifestamente illogica e contraddittoria, tenuto conto della deposizione del teste BIANCHI, commercialista dell'impresa fallita (il quale ha affermato che gli imputati non partecipavano alla gestione di essa società fallita né avevano competenze tecniche), considerato inattendibile senza chiarirne le ragioni; e non potendo rilevare, sotto il profilo della prova del dolo, la documentazione compiegata alla relazione ex art. 33 legge fall.

Peraltro, la Corte di merito avrebbe attribuito rilievo alla costante presenza del coimputato DIAN nell'amministrazione della fallita, argomentazione questa priva di capacità dimostrativa della responsabilità della ALLIEVI.

2.2. Nell'interesse di Dario DIAN sono stati articolati due motivi.

2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo «del reato», per il tramite delle medesime allegazioni già dedotte per Rosanna ALLIEVI (ad eccezione del riferimento al ruolo amministrativo attribuito al DIAN).

2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatoria, rappresentando che in parte qua il gravame sarebbe stato rigettato per il tramite di un'argomentazione manifestamente illogica e contraddittoria e, in particolare, considerando la sola posizione della coimputata ALLIEVI e non motivando, invece, con riguardo al DIAN.

La difesa ha pure assunto - indicando gli elementi a suo avviso rilevanti (personalità e comportamento processuale, la già richiamata testimonianza del BIRAGHI) e alla luce delle già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - che la pena avrebbe dovuto essere determinata partendo dal minimo edittale per giungere a una pena finale di anni due di reclusione (o al più di anni tre).[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Quanto all'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Rosanna ALLIEVI, è dirimente considerare che esso difetta di specificità poiché non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il cui iter argomentativo ha considerato solo in parte.

La Corte di appello, infatti, ha rigettato il gravame (che, richiamando la testimonianza del BIRAGHI, aveva dedotto l'estraneità dell'imputata alla gestione della fallita, attribuita ad altri, e negato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ossia aveva sottoposto alla Corte di merito il medesimo ordine di allegazioni qui reiterate) non soltanto ritenendo privo di credibilità il BIRAGHI, in quanto il suo narrato non ha trovato alcun riscontro (segnatamente in ordine alla gestione aziendale da parte di terze persone) nella documentazione allegata alla relazione del curatore (la cui capacità rappresentativa è stata negata dal ricorso in maniera del tutto apodittica), ma anche attribuendo rilevo al ruolo dell'imputata in seno alla compagne sociale (componente del consiglio di amministrazione per due anni, tra il 2009 e io 2011), anche in un periodo in cui l'ente già versava in situazione di dissesto; e da ciò ha tratto la sussistenza - per quel che qui rileva - del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01).

2. Con riguardo al primo motivo di ricorso del DIAN deve compiersi il medesimo ordine di considerazioni appena svolte per la coimputata, poiché il suo ricorso - allo stesso modo - non ha avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame (con il quale erano state mosse le medesime censure sollevate nell'interesse della ALLIEVI); la Corte di merito ha evidenziato anche con riferimento al ricorrente il difetto di credibilità del narrato del BIRAGHI, ritenuto smentito (anche in relazione all'intervento di terzi nella gestione sociale) dalla documentazione in atti - profilo rispetto al quale il ricorso ha mosso censure del tutto apodittiche - ivi comprese le visure camerali che hanno dato conto del fatto che il DIAN abbia costantemente ricoperto ruoli amministrativi nella fallita e in altre società del gruppo (elemento ritenuto distonico rispetto alla sua asserita incompetenza).

3. Anche il secondo motivo di ricorso del DIAN è inammissibile.

Al di là dell'irrituale quantificazione in questa sede della pena che si sarebbe dovuta irrogare e degli elementi di fatto sulla scorta dei quali detta commisurazione dovrebbe compiersi, trova smentita nel testo del provvedimento impugnato l'asserto del ricorrente, secondo cui nella commisurazione della pena la Corte di appello avrebbero argomentato soltanto a proposito della ALLIEVI: difatti, il Giudice di secondo grado ha evidenziato - con argomentazione riferita anche al DIAN - che la pena irrogata dal G.u.p., tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. si collocasse in una «fascia medio bassa», segnatamente anni quattro e mesi sei di reclusione rispetto a uno spazio edittale compreso tra anni tre e mesi dieci (posto per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale), correttamente evidenziando che in questa casi non occorra una motivazione specifica (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

4. Alla luce della generica, ed anzi ipotetica, allegazione difensiva in sede di conclusioni art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in ordine alla prescrizione dei reati per cui è condanna, basti rilevare che, a fronte dell'inammissibilità dei ricorsi, la prescrizione non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1969 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell'interesse degli imputati, con separato atto, ha chiesto di valutare se sia maturato il termine di prescrizione dei reati a loro ascritti e si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Rosanna ALLIEVI e Dario DIAN, in parziale riforma della pronuncia resa in data 15 ottobre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ALLIEVI, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e bancarotta semplice (capi B. e C. della rubrica), ed esclusa per la stessa imputata la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, ha rideterminato in mitius la pena a lei irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A. della rubrica); ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva affermato la responsabilità altresì di Dario DIAN per i medesimi reati, con la detta aggravante e con la recidiva specifica, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore degli imputati, con separato atto, per i motivo di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di Rosanna ALLIEVI è stato presentato un unico motivo, con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, che sarebbe stata ritenuta in maniera manifestamente illogica e contraddittoria, tenuto conto della deposizione del teste BIANCHI, commercialista dell'impresa fallita (il quale ha affermato che gli imputati non partecipavano alla gestione di essa società fallita né avevano competenze tecniche), considerato inattendibile senza chiarirne le ragioni; e non potendo rilevare, sotto il profilo della prova del dolo, la documentazione compiegata alla relazione ex art. 33 legge fall. Peraltro, la Corte di merito avrebbe attribuito rilievo alla costante presenza del coimputato DIAN nell'amministrazione della fallita, argomentazione questa priva di capacità dimostrativa della responsabilità della ALLIEVI. 2.2. Nell'interesse di Dario DIAN sono stati articolati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo «del reato», per il tramite delle medesime allegazioni già dedotte per Rosanna ALLIEVI (ad eccezione del riferimento al ruolo amministrativo attribuito al DIAN). 2.2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatoria, rappresentando che in parte qua il gravame sarebbe stato rigettato per il tramite di un'argomentazione manifestamente illogica e contraddittoria e, in particolare, considerando la sola posizione della coimputata ALLIEVI e non motivando, invece, con riguardo al DIAN. La difesa ha pure assunto - indicando gli elementi a suo avviso rilevanti (personalità e comportamento processuale, la già richiamata testimonianza del BIRAGHI) e alla luce delle già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - che la pena avrebbe dovuto essere determinata partendo dal minimo edittale per giungere a una pena finale di anni due di reclusione (o al più di anni tre).[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quanto all'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Rosanna ALLIEVI, è dirimente considerare che esso difetta di specificità poiché non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il cui iter argomentativo ha considerato solo in parte. La Corte di appello, infatti, ha rigettato il gravame (che, richiamando la testimonianza del BIRAGHI, aveva dedotto l'estraneità dell'imputata alla gestione della fallita, attribuita ad altri, e negato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ossia aveva sottoposto alla Corte di merito il medesimo ordine di allegazioni qui reiterate) non soltanto ritenendo privo di credibilità il BIRAGHI, in quanto il suo narrato non ha trovato alcun riscontro (segnatamente in ordine alla gestione aziendale da parte di terze persone) nella documentazione allegata alla relazione del curatore (la cui capacità rappresentativa è stata negata dal ricorso in maniera del tutto apodittica), ma anche attribuendo rilevo al ruolo dell'imputata in seno alla compagne sociale (componente del consiglio di amministrazione per due anni, tra il 2009 e io 2011), anche in un periodo in cui l'ente già versava in situazione di dissesto; e da ciò ha tratto la sussistenza - per quel che qui rileva - del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01). 2. Con riguardo al primo motivo di ricorso del DIAN deve compiersi il medesimo ordine di considerazioni appena svolte per la coimputata, poiché il suo ricorso - allo stesso modo - non ha avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame (con il quale erano state mosse le medesime censure sollevate nell'interesse della ALLIEVI); la Corte di merito ha evidenziato anche con riferimento al ricorrente il difetto di credibilità del narrato del BIRAGHI, ritenuto smentito (anche in relazione all'intervento di terzi nella gestione sociale) dalla documentazione in atti - profilo rispetto al quale il ricorso ha mosso censure del tutto apodittiche - ivi comprese le visure camerali che hanno dato conto del fatto che il DIAN abbia costantemente ricoperto ruoli amministrativi nella fallita e in altre società del gruppo (elemento ritenuto distonico rispetto alla sua asserita incompetenza). 3. Anche il secondo motivo di ricorso del DIAN è inammissibile. Al di là dell'irrituale quantificazione in questa sede della pena che si sarebbe dovuta irrogare e degli elementi di fatto sulla scorta dei quali detta commisurazione dovrebbe compiersi, trova smentita nel testo del provvedimento impugnato l'asserto del ricorrente, secondo cui nella commisurazione della pena la Corte di appello avrebbero argomentato soltanto a proposito della ALLIEVI: difatti, il Giudice di secondo grado ha evidenziato - con argomentazione riferita anche al DIAN - che la pena irrogata dal G.u.p., tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. si collocasse in una «fascia medio bassa», segnatamente anni quattro e mesi sei di reclusione rispetto a uno spazio edittale compreso tra anni tre e mesi dieci (posto per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale), correttamente evidenziando che in questa casi non occorra una motivazione specifica (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 4. Alla luce della generica, ed anzi ipotetica, allegazione difensiva in sede di conclusioni art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in ordine alla prescrizione dei reati per cui è condanna, basti rilevare che, a fronte dell'inammissibilità dei ricorsi, la prescrizione non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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