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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2016

Cassazione n. 19486/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1246/2016, depositata il 9/3/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di VanniSignorini (già dirigente ENEL), del silenzio-rifiuto dell’amministrazione,formatosi sull’istanza di rimborso tesa ad ottenere la restituzione delleritenute fiscali effettuate dall’ENEL al momento della liquidazione dellapropria quota di partecipazione al Fondo di previdenza integrativacomplementare P.I.A., applicando l'aliquota media prevista dall’art. 16 delNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026TUIR anziché quella del 12,50%, discendente dal combinato disposto degliartt. 6 della l. n. 482/1985, 42, comma 4, del d.p.r. n. 917/1986 (rationetemporis vigente) e 1, comma 5, della l. n. 30/1997.2.

Il ricorso venne accolto dalla C.T.P. di Roma.3.

In sede di appello, la CTR del Lazio ritenne applicabile l’aliquota del12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti al Fondo di previdenzae quella del 35,74% sulla parte eccedente.4.

La sentenza di secondo grado venne cassata da questa Corte conl’ordinanza n. 20867/2014, la quale, richiamandosi al proprio precedente aSezioni Unite n. 13642/2011, rinviò al giudice di secondo grado affinchéprocedesse “- previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondodifferenze di funzionamento tra il fondo FONDENEL e il fondo PIA) - adaccertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, icapitali rivenienti dalla contribuzione [fossero] stati effettivamenteinvestiti sul mercato finanziario, quali [fossero] stati i risultatidell'investimento ed in qual modo [fosse] stata determinatal'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioniindividuali”, quantificando “la parte della somma complessivamenteerogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivantedalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante lacontribuzione del lavoratore e del datore di lavoro”, per quindi calcolare“l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontaredel suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del12,5%, secondo la disciplina dettata dall'articolo 6 l. 482/85; fermorestando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt.16, comma I lett. a) e 17 del TUIR”.5.

In sede di rinvio, la C.T.R. del Lazio, premesso che il contribuenteaveva depositato “una perizia e una certificazione, in forza della quale ildiritto al rimborso andava quantificato nella misura di euro 37.992,05, conNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026gli interessi maturati”, accolse parzialmente l’appello dell’Ufficio,disponendo in conformità alle risultanze della suddetta perizia, con lamotivazione che “la documentazione prodotta dalla parte [poteva] essereritenuta valido elemento di prova, in assenza di una specifica indicazionedi importo minore da parte dell’Agenzia delle Entrate”.6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenziadelle Entrate, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione o motivazione apparente (violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.),in ragione del fatto che “il generico e acritico richiamo alladocumentazione prodotta dal contribuente, in mancanza peraltro diqualsiasi esplicazione, sia pure sintetica, del contenuto della CTU e dellaperizia, non consente di evincere il nesso di relazione logica tra lequestioni di fatto e di diritto che la CTR era chiamata a risolvere e lastatuizione in concreto adottata”.2.

Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.63 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR violato il principio di dirittoenunciato dalla S.C. nell’ordinanza n. 20867/2014, decidendo sull’erroneopresupposto che la Cassazione “avesse implicitamente statuito lafondatezza dell’avversa istanza di rimborso, demandando al giudice delrinvio la mera quantificazione del quantum debeatur”, laddove invece laverifica demandata al giudice del rinvio era preordinata, in primo luogo,ad accertare se vi fosse stato un impiego sul mercato del capitaleaccantonato nel fondo.3.

Il terzo motivo deduce la violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 e la consequenziale violazione dell’art. 384c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di secondoNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026grado “deciso la controversia in totale difformità delle precise e univocheallegazioni del contribuente e della perizia, fatte proprie dallo stessocontribuente mediante la produzione in giudizio”, che deponevano nelsenso che il rendimento allegato era stato rapportato a quello complessivogenerato dall’intero patrimonio di ENEL.4.

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata“quantificato il rendimento asseritamente maturato nella vigenza della PIAsulla base della certificazione rilasciata dall’Enel il 5 ottobre 2005 e dellaperizia di parte prodotta dal contribuente, ritenute validi elementi diprova”, nonostante esse non quantificassero specificamente la parte direndimento ascrivibile ad investimento sul mercato.5.

Il quinto motivo (proposto in via subordinata) deduce l’omessoesame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero “se lesomme affluite nel fondo PIA fossero state o meno impiegate sui mercatifinanziari e quale fosse stato, nell’ipotesi affermativa, l’importo delrendimento derivante da tale impiego”.6.

Il sesto ed ultimo motivo (proposto in via ulteriormente subordinatarispetto ai precedenti) deduce la violazione dell’art. 394, comma 3, c.p.c.,per avere la CTR accolto una domanda - avanzata dal contribuente nelricorso per riassunzione a seguito della cassazione con rinvio - avente adoggetto un importo superiore a quello domandato con l’originario ricorsointroduttivo del processo.7.

È fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento deirestanti.

Occorre premettere che, alla stregua dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, venutosi a consolidare dopo la sentenza delleSezioni unite n. 13642/2011, le prestazioni erogate a lavoratori iscritti, inepoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, a fondiprevidenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti e a causaprevidenziale prevalente sono soggette a disciplina impositiva differente, aNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026seconda che gli importi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 - acui si applica il richiamato regime di tassazione separata per intero - o finoal 31 dicembre 2000, i quali sono assoggettati al regime di tassazioneseparata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR solo per quantoriguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimonialeconseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle sommeprovenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del12,50%; con riferimento a questi ultimi, il rendimento soggetto atassazione agevolata riguarda i soli importi derivanti dall'effettivoinvestimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, la cui provaincombe sul contribuente che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso,quale attore in senso sostanziale (in questi termini la massima di Cass., n.6242/2025; si veda anche Cass., n. 3453/2021, alla cui stregua laritenuta del 12,50% si applica alle somme derivanti dall'effettivoinvestimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamentefinanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se enella misura provata).

Come ribadito, di recente, dalla già citata Cass., n.6242/2025, quale soggetto gravato dal relativo onere probatorio, ilcontribuente “è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennitàricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati diriferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersisufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio provenientedall’Enel – eventualmente versato in atti – ove non contenga alcunaspecificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della vocerendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento dellaquota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass n. 720/2016)”.

Sideve, pertanto, escludere che possa considerarsi quale “rendimento”quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonioEnel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazioneNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026matematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sullibero mercato (così, ex multis, Cass., n. 28605/2024 e ulterioriprecedenti ivi citati).

In definitiva, né la certificazione Enel né l’eventualeconsulenza di parte assolvono all’onere probatorio, posto a carico delcontribuente, nella misura in cui non rechino alcuna specificazione deicriteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, in modo dachiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale delgestore sul mercato (si veda, ancora, Cass., n. 28605/2024, cui sirimanda anche per l’indicazione di ulteriori precedenti).A fronte di tale quadro, del tutto carente si mostra la motivazione dellasentenza in questa sede impugnata, nella quale la CTR, dopo averpremesso che il contribuente aveva depositato “una perizia e unacertificazione, in forza della quale il diritto al rimborso andava quantificatonella misura di euro 37.992,05, con gli interessi maturati”, si è limitata adasserire che “la documentazione prodotta dalla parte può essere ritenutavalido elemento di prova, in assenza di una specifica indicazione diimporto minore da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Invero, tenuto contoche la motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurreil contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delleparti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione sianochiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che leabbia “fatte proprie” (Cass., n. 32224/2025), nel caso di specie il richiamoalla “documentazione prodotta dalla parte” si mantiene su un piano diassoluta astrattezza e genericità, privo com’è di qualsivoglia specificazionedel contenuto della documentazione medesima e della relativa “coerenza”rispetto agli accertamenti demandati al giudice del rinvio da parte dellaCorte di cassazione.

La motivazione (ove pure voglia ritenersi esistente) è,pertanto, meramente apparente, non rendendo percepibile ilragionamento seguito dal giudice del rinvio per corrispondere al dictumNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026della precedente sentenza di legittimità, dal tutto inconferentemostrandosi, allo scopo, il riferimento all’omessa indicazione di un minoreimporto da parte dell’Agenzia delle Entrate, in considerazionedell’attribuzione dell’onere probatorio al contribuente (come sopraspecificato).Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice disecondo grado, affinché quest’ultimo dia analiticamente conto delle ragioniper le quali la documentazione prodotta dal contribuente possaeventualmente ritenersi idonea a soddisfare l’onere probatorio sullo stessogravante, nei termini delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del processo di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1246/2016, depositata il 9/3/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di VanniSignorini (già dirigente ENEL), del silenzio-rifiuto dell’amministrazione,formatosi sull’istanza di rimborso tesa ad ottenere la restituzione delleritenute fiscali effettuate dall’ENEL al momento della liquidazione dellapropria quota di partecipazione al Fondo di previdenza integrativacomplementare P.I.A., applicando l'aliquota media prevista dall’art. 16 delNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026TUIR anziché quella del 12,50%, discendente dal combinato disposto degliartt. 6 della l. n. 482/1985, 42, comma 4, del d.p.r. n. 917/1986 (rationetemporis vigente) e 1, comma 5, della l. n. 30/1997.2. Il ricorso venne accolto dalla C.T.P. di Roma.3. In sede di appello, la CTR del Lazio ritenne applicabile l’aliquota del12,50% sulle somme corrispondenti ai versamenti al Fondo di previdenzae quella del 35,74% sulla parte eccedente.4. La sentenza di secondo grado venne cassata da questa Corte conl’ordinanza n. 20867/2014, la quale, richiamandosi al proprio precedente aSezioni Unite n. 13642/2011, rinviò al giudice di secondo grado affinchéprocedesse “- previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondodifferenze di funzionamento tra il fondo FONDENEL e il fondo PIA) - adaccertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, icapitali rivenienti dalla contribuzione [fossero] stati effettivamenteinvestiti sul mercato finanziario, quali [fossero] stati i risultatidell'investimento ed in qual modo [fosse] stata determinatal'assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioniindividuali”, quantificando “la parte della somma complessivamenteerogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivantedalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante lacontribuzione del lavoratore e del datore di lavoro”, per quindi calcolare“l'imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l'ammontaredel suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l'aliquota del12,5%, secondo la disciplina dettata dall'articolo 6 l. 482/85; fermorestando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt.16, comma I lett. a) e 17 del TUIR”.5. In sede di rinvio, la C.T.R. del Lazio, premesso che il contribuenteaveva depositato “una perizia e una certificazione, in forza della quale ildiritto al rimborso andava quantificato nella misura di euro 37.992,05, conNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026gli interessi maturati”, accolse parzialmente l’appello dell’Ufficio,disponendo in conformità alle risultanze della suddetta perizia, con lamotivazione che “la documentazione prodotta dalla parte [poteva] essereritenuta valido elemento di prova, in assenza di una specifica indicazionedi importo minore da parte dell’Agenzia delle Entrate”.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenziadelle Entrate, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza percarenza di motivazione o motivazione apparente (violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.),in ragione del fatto che “il generico e acritico richiamo alladocumentazione prodotta dal contribuente, in mancanza peraltro diqualsiasi esplicazione, sia pure sintetica, del contenuto della CTU e dellaperizia, non consente di evincere il nesso di relazione logica tra lequestioni di fatto e di diritto che la CTR era chiamata a risolvere e lastatuizione in concreto adottata”.2. Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.63 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR violato il principio di dirittoenunciato dalla S.C. nell’ordinanza n. 20867/2014, decidendo sull’erroneopresupposto che la Cassazione “avesse implicitamente statuito lafondatezza dell’avversa istanza di rimborso, demandando al giudice delrinvio la mera quantificazione del quantum debeatur”, laddove invece laverifica demandata al giudice del rinvio era preordinata, in primo luogo,ad accertare se vi fosse stato un impiego sul mercato del capitaleaccantonato nel fondo.3. Il terzo motivo deduce la violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 e la consequenziale violazione dell’art. 384c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di secondoNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026grado “deciso la controversia in totale difformità delle precise e univocheallegazioni del contribuente e della perizia, fatte proprie dallo stessocontribuente mediante la produzione in giudizio”, che deponevano nelsenso che il rendimento allegato era stato rapportato a quello complessivogenerato dall’intero patrimonio di ENEL.4. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata“quantificato il rendimento asseritamente maturato nella vigenza della PIAsulla base della certificazione rilasciata dall’Enel il 5 ottobre 2005 e dellaperizia di parte prodotta dal contribuente, ritenute validi elementi diprova”, nonostante esse non quantificassero specificamente la parte direndimento ascrivibile ad investimento sul mercato.5. Il quinto motivo (proposto in via subordinata) deduce l’omessoesame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero “se lesomme affluite nel fondo PIA fossero state o meno impiegate sui mercatifinanziari e quale fosse stato, nell’ipotesi affermativa, l’importo delrendimento derivante da tale impiego”.6. Il sesto ed ultimo motivo (proposto in via ulteriormente subordinatarispetto ai precedenti) deduce la violazione dell’art. 394, comma 3, c.p.c.,per avere la CTR accolto una domanda - avanzata dal contribuente nelricorso per riassunzione a seguito della cassazione con rinvio - avente adoggetto un importo superiore a quello domandato con l’originario ricorsointroduttivo del processo.7. È fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento deirestanti. Occorre premettere che, alla stregua dell’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, venutosi a consolidare dopo la sentenza delleSezioni unite n. 13642/2011, le prestazioni erogate a lavoratori iscritti, inepoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, a fondiprevidenziali integrativi a capitalizzazione di versamenti e a causaprevidenziale prevalente sono soggette a disciplina impositiva differente, aNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026seconda che gli importi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 - acui si applica il richiamato regime di tassazione separata per intero - o finoal 31 dicembre 2000, i quali sono assoggettati al regime di tassazioneseparata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR solo per quantoriguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimonialeconseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle sommeprovenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del12,50%; con riferimento a questi ultimi, il rendimento soggetto atassazione agevolata riguarda i soli importi derivanti dall'effettivoinvestimento sul mercato finanziario del capitale accantonato, la cui provaincombe sul contribuente che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso,quale attore in senso sostanziale (in questi termini la massima di Cass., n.6242/2025; si veda anche Cass., n. 3453/2021, alla cui stregua laritenuta del 12,50% si applica alle somme derivanti dall'effettivoinvestimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamentefinanziario, se e nella misura conseguita e, sul piano processuale, se enella misura provata). Come ribadito, di recente, dalla già citata Cass., n.6242/2025, quale soggetto gravato dal relativo onere probatorio, ilcontribuente “è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennitàricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati diriferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersisufficientemente assolto tramite il mero rinvio al conteggio provenientedall’Enel – eventualmente versato in atti – ove non contenga alcunaspecificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della vocerendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento dellaquota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass n. 720/2016)”. Sideve, pertanto, escludere che possa considerarsi quale “rendimento”quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonioEnel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazioneNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026matematica e non il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sullibero mercato (così, ex multis, Cass., n. 28605/2024 e ulterioriprecedenti ivi citati). In definitiva, né la certificazione Enel né l’eventualeconsulenza di parte assolvono all’onere probatorio, posto a carico delcontribuente, nella misura in cui non rechino alcuna specificazione deicriteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, in modo dachiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale delgestore sul mercato (si veda, ancora, Cass., n. 28605/2024, cui sirimanda anche per l’indicazione di ulteriori precedenti).A fronte di tale quadro, del tutto carente si mostra la motivazione dellasentenza in questa sede impugnata, nella quale la CTR, dopo averpremesso che il contribuente aveva depositato “una perizia e unacertificazione, in forza della quale il diritto al rimborso andava quantificatonella misura di euro 37.992,05, con gli interessi maturati”, si è limitata adasserire che “la documentazione prodotta dalla parte può essere ritenutavalido elemento di prova, in assenza di una specifica indicazione diimporto minore da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Invero, tenuto contoche la motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurreil contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delleparti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione sianochiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che leabbia “fatte proprie” (Cass., n. 32224/2025), nel caso di specie il richiamoalla “documentazione prodotta dalla parte” si mantiene su un piano diassoluta astrattezza e genericità, privo com’è di qualsivoglia specificazionedel contenuto della documentazione medesima e della relativa “coerenza”rispetto agli accertamenti demandati al giudice del rinvio da parte dellaCorte di cassazione. La motivazione (ove pure voglia ritenersi esistente) è,pertanto, meramente apparente, non rendendo percepibile ilragionamento seguito dal giudice del rinvio per corrispondere al dictumNumero registro generale 9418/2017Numero sezionale 3444/2026Numero di raccolta generale 19486/2026Data pubblicazione 12/06/2026della precedente sentenza di legittimità, dal tutto inconferentemostrandosi, allo scopo, il riferimento all’omessa indicazione di un minoreimporto da parte dell’Agenzia delle Entrate, in considerazionedell’attribuzione dell’onere probatorio al contribuente (come sopraspecificato).Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice disecondo grado, affinché quest’ultimo dia analiticamente conto delle ragioniper le quali la documentazione prodotta dal contribuente possaeventualmente ritenersi idonea a soddisfare l’onere probatorio sullo stessogravante, nei termini delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del processo di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci
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