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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 23685/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messinaha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] vari episodi di furto commessi all'interno degli spogliatoi del [OSCURATO:PERSONA] di Messina.

2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, che attinge due punti della decisione.

La prima censura denuncia l'assenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

La seconda contestal'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura relativa alla affermazione di responsabilità si esaurisce in generici assunti, versatiin fatto, priv i di confronto argomentativo con le ragioni della decisione.

La doglianza sulla mancata risposta al motivo di appello afferente alla aggravante della violenza sulle cose è manifestamente infondata.

L'aggravante in rassegna è stata contestata soltanto per il reato di cui al capo La sentenza di primo grado —pur facendo riferimento alla deposizione di un testimone oculare che parlava di pedate sferrate agli armadietti “trovati distrutti” (pag. 6) —non ha menzionato la sussistenza alla aggravante in parola, poiché ha riconosciuto esclusivamente quella di cui al 625 n. 7, cod. pen., senza nulla aggiungere nel resto (pag. 9).

Pertanto,correttamente la Corte di appello non ha fornito risposte al riguardo, dato che il relativo motivo di appello si riferiva a punto estraneo al decisum.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/06/2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibileil ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messinaha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] vari episodi di furto commessi all'interno degli spogliatoi del [OSCURATO:PERSONA] di Messina. 2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo, che attinge due punti della decisione. La prima censura denuncia l'assenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. La seconda contestal'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura relativa alla affermazione di responsabilità si esaurisce in generici assunti, versatiin fatto, priv i di confronto argomentativo con le ragioni della decisione. La doglianza sulla mancata risposta al motivo di appello afferente alla aggravante della violenza sulle cose è manifestamente infondata. L'aggravante in rassegna è stata contestata soltanto per il reato di cui al capo La sentenza di primo grado —pur facendo riferimento alla deposizione di un testimone oculare che parlava di pedate sferrate agli armadietti “trovati distrutti” (pag. 6) —non ha menzionato la sussistenza alla aggravante in parola, poiché ha riconosciuto esclusivamente quella di cui al 625 n. 7, cod. pen., senza nulla aggiungere nel resto (pag. 9). Pertanto,correttamente la Corte di appello non ha fornito risposte al riguardo, dato che il relativo motivo di appello si riferiva a punto estraneo al decisum. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 23685/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris