Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 37091/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 17 giugno 2021 con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1119 resa dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 22 novembre 2019, di conferma di quella n. 1161 del 9 maggio 2018 del Tribunale di Taranto, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile, e condannato a pena di giustizia, per un fatto di ricettazione di un'autovettura provento di furto.

Con un unico sintetico motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la nullità dell'intero giudizio di secondo grado per omessa citazione del difensore per l'udienza del 22 novembre 2019.

Premette il ricorrente che l'imputato era ed è difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, al quale avrebbe dovuto essere notificato il decreto di citazione per il giudizio d'appello.

Invece detto decreto è stato erroneamente notificato in data 4 giugno 2019 ad altro difensore omonimo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia del foro di Brindisi, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo iaia.michele@coabrindisidegalmailit, a fronte del diverso indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari faia.michelearcangelo@avvocatibaridegalmailit.

Ne consegue - conclude il ricorrente - la nullità dell'udienza di prima comparizione, di tutte le attività successive e della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

È da premettere che, data la natura processuale dell'eccezione, può la Corte di cassazione compulsare direttamente gli atti.

Risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte che nel verbale di identificazione del 3 settembre 2014 redatto dagli operanti del Commissariato di P.S. di Manduria l'imputato nominava difensore l'Avv.

«[OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi con studio in [OSCURATO:PERSONA] 111».

L'indicazione del foro di Brindisi è incongruente, giacché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avente studio in Erchie alla [OSCURATO:PERSONA] n. 111 è, come risulta dalla carta intestata su cui sono redatti l'atto d'appello ed il ricorso per cassazione, risulta iscritto nell'albo dell'ordine degli avvocati di Bari.

Ciò trova conferma dalla lettura del frontespizio della sentenza di primo grado, recante la dicitura che la sentenza è stata resa «con l'intervento del difensore di fiducia per [OSCURATO:PERSONA], Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (Foro di Brindisi)», laddove tuttavia l'indicazione «Brindisi» è sbarrata e sovrascritta a mano con quella di «Bari», a significare dunque che il foro corretto è quello di Bari.

Non v'è conseguentemente incertezza circa il fatto che il difensore dell'imputato, nel momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, come del resto in precedenza, fosse l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari.

A fronte di ciò, il decreto di citazione per il giudizio d'appello, emesso a Taranto il 13 maggio 2019, quantunque disponesse la notificazione all'«Avv. [OSCURATO:PERSONA]Foro di Bari», con tanto di sottolineatura a mano della dicitura: «Foro di Bari», è stato notificato il 4 giugno 2019 via PEC - tra l'altro, parrebbe, in unica copia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - all'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi presso l'indirizzo iaia.michele@coabrindisidegalmaiLit (come da attestazione estratta dal sistema informatico della Cancelleria in pari data ed allegata agli atti).

Ne deriva che né l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, né per vero quest'ultimo personalmente, essendo stata la notificazione al medesimo effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., hanno mai avuto notizia della celebrazione del giudizio d'appello, ad onta del fatto che, all'udienza del 22 novembre 2019, nel corso della quale è stata data lettura della sentenza impugnata con motivazioni contestuali, sebbene entrambi non fossero comparsi, le notifiche siano state ritenute regolari, con conseguenti sostituzione del predetto difensore da parte di un difensore d'ufficio e dichiarazione di assenza dell'imputato.Ricorre un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, non avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari comunque partecipato all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01), alla stregua di quanto già ritenuto da questa Suprema Corte nella sua massima espressione: «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, la quale ha altresì aggiunto che «ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualnnente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Sezione Promiscua della Corte d'appello leccese per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce Sezione promiscua per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2021.

L'estensore r , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta in data 17 giugno 2021 con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1119 resa dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in data 22 novembre 2019, di conferma di quella n. 1161 del 9 maggio 2018 del Tribunale di Taranto, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile, e condannato a pena di giustizia, per un fatto di ricettazione di un'autovettura provento di furto. Con un unico sintetico motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la nullità dell'intero giudizio di secondo grado per omessa citazione del difensore per l'udienza del 22 novembre 2019. Premette il ricorrente che l'imputato era ed è difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, al quale avrebbe dovuto essere notificato il decreto di citazione per il giudizio d'appello. Invece detto decreto è stato erroneamente notificato in data 4 giugno 2019 ad altro difensore omonimo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia del foro di Brindisi, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo iaia.michele@coabrindisidegalmailit, a fronte del diverso indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari faia.michelearcangelo@avvocatibaridegalmailit. Ne consegue - conclude il ricorrente - la nullità dell'udienza di prima comparizione, di tutte le attività successive e della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita accoglimento. È da premettere che, data la natura processuale dell'eccezione, può la Corte di cassazione compulsare direttamente gli atti. Risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte che nel verbale di identificazione del 3 settembre 2014 redatto dagli operanti del Commissariato di P.S. di Manduria l'imputato nominava difensore l'Avv. «[OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi con studio in [OSCURATO:PERSONA] 111». L'indicazione del foro di Brindisi è incongruente, giacché l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] avente studio in Erchie alla [OSCURATO:PERSONA] n. 111 è, come risulta dalla carta intestata su cui sono redatti l'atto d'appello ed il ricorso per cassazione, risulta iscritto nell'albo dell'ordine degli avvocati di Bari. Ciò trova conferma dalla lettura del frontespizio della sentenza di primo grado, recante la dicitura che la sentenza è stata resa «con l'intervento del difensore di fiducia per [OSCURATO:PERSONA], Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (Foro di Brindisi)», laddove tuttavia l'indicazione «Brindisi» è sbarrata e sovrascritta a mano con quella di «Bari», a significare dunque che il foro corretto è quello di Bari. Non v'è conseguentemente incertezza circa il fatto che il difensore dell'imputato, nel momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, come del resto in precedenza, fosse l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari. A fronte di ciò, il decreto di citazione per il giudizio d'appello, emesso a Taranto il 13 maggio 2019, quantunque disponesse la notificazione all'«Avv. [OSCURATO:PERSONA]Foro di Bari», con tanto di sottolineatura a mano della dicitura: «Foro di Bari», è stato notificato il 4 giugno 2019 via PEC - tra l'altro, parrebbe, in unica copia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - all'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi presso l'indirizzo iaia.michele@coabrindisidegalmaiLit (come da attestazione estratta dal sistema informatico della Cancelleria in pari data ed allegata agli atti). Ne deriva che né l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, né per vero quest'ultimo personalmente, essendo stata la notificazione al medesimo effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., hanno mai avuto notizia della celebrazione del giudizio d'appello, ad onta del fatto che, all'udienza del 22 novembre 2019, nel corso della quale è stata data lettura della sentenza impugnata con motivazioni contestuali, sebbene entrambi non fossero comparsi, le notifiche siano state ritenute regolari, con conseguenti sostituzione del predetto difensore da parte di un difensore d'ufficio e dichiarazione di assenza dell'imputato.Ricorre un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, non avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari comunque partecipato all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01), alla stregua di quanto già ritenuto da questa Suprema Corte nella sua massima espressione: «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, la quale ha altresì aggiunto che «ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualnnente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Sezione Promiscua della Corte d'appello leccese per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce Sezione promiscua per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2021. L'estensore r , [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 37091/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris