CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628cod. pen.;ritenuto che il primo motivo in punto qualificazione giuridica del delitto di rapinanei termini solo tentati reitera doglianze già respinte con adeguataargomentazione dalla corte di appello la quale ha sottolineato come la violenzavenne esercitata dopo l'impossessamento della merce sottratta;che in relazione al secondo motivo le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora nonsiano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare lasoluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzarel'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010,Contaldo, Rv. 245931);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI