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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25036/2026

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isibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bolognaha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale formulata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misureprivative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l’erronea applicazionedell'art. 47-quinquies Ord. pen.Si deduce, in particolare, che il Tribunale ha rigettato l'istanza di detenzionedomiciliare speciale avanzata dal ricorrente su presupposti errati, quali l’averritenuto che l'attuale situazione di vita dei figli minori sia “positiva”, nonché averritenuto sussistenti “profili di pericolosità” dell’ odierno ricorrente, omettendoqualsiasi motivazione in ordine al bilanciamento delle esigenze dei minori rispettoa quelle di sicurezza, nonché con riferimento alle ragione per cui queste ultimeprevalgono sulle prime.Nel ricorso si sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che lasituazione attuale dei figli minori, affidatati alla nonna paterna presso l’abitazionedi XXXXXXXXXXX (NA) fosse “positiva”, lì dove invece nella Relazione di sintesi enella Relazione dei servizi sociali di XXXXXXX (di cui agli allegati n. 3 e 4 delricorso) risulterebbe un quadro diverso, segnato da concrete difficoltà, quali lamancanza di adeguati interventi di supportoda partedel Servizio sociale diXXXXXXXXXX e manifestazioni di disagio, da parte della figlia maggiore, inparticolare, rilevando come il ricongiungimento con il padre ed il ritorno presso ilterritorio di appartenenza fosse da ritenere positivo per il benessere dei figli.La difesa evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA] sociali di XXXXXXX avevano richiesto lacollaborazione del Servizio sociale di XXXXXXXXXX al fine di verificarel’adeguatezza della collocazione dei minori, in quanto i bambini avevanomanifestato segnali di malessere a seguito della carcerazione paterna,soprattutto la primogenita, dando rilievo alla circostanza che nessun supporto disostegno sia stato ancora effettuato.Nel ricorso si evidenzia altresì che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di nonessere in grado di attivare tutti i supporti a sostegno che, invece, erano garantitiad XXXXXXX prima della carcerazione del ricorrente.Inoltre, la difesa segnala che la nonna paterna abbia difficoltà oggettive nelcontinuare a gestire i tre minori.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta didetenzione domiciliare sulla base di un travisamento della Relazione dei Servizisociali di XXXXXXX, lì dove nell’ordinanza ha affermato la sussistenza di unaInfine, la difesa rileva che il Tribunale ha sostenuto il pericolo di reiterazionesulla base di fatti associativi avvenuti cinque anni prima della carcerazione senzache nel provvedimento impugnato si dia atto di un bilanciamento tra lecontrapposte esigenze, ovvero quella dei minori e quelle di sicurezza dellacollettività3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

E’ dato incontroverso, emergente dagli atti, che il ricorrente è padre di trebambini di sette, cinque, e quattro anni e che la moglie, madre dei bambini, èdeceduta nel 2021.A seguito della detenzione paterna (per i reati di associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata e tentata estorsionecon fine pena individuata nella data 6 .9. 2031) i bambini sono stati collocatipresso la nonna paterna a Napoli, trasferendosi da XXXXXXX (FE)Con le doglianze oggetto di ricorso il ricorrente fa valere il contenuto delleRelazioni ad esso allegate che danno atto di una situazione che consideramaggiormente aderente all’interesse dei minori l’affidamento al padre,evidenziando in particolare la Relazione di sintesi (all. 3) dalla quale risulta che iServizi sociali di XXXXXXX ritengono che il ricongiungimento con il padre e il lorodei bambini nel territorio di appartenenza possa essere positivo per il lorobenessere e per la loro crescita.Ciò posto deve rilevarsi che il ricorso si confronta solo parzialmente con ladocumentazione atti limitandosi a riportare, a sostegno delle proprie ragioni, gliesiti della Relazione di sintesi e la Relazione dei servizi sociali di XXXXXXX (di cuiagli allegati n. 3 e 4 del ricorso), omettendo di considerare l’ulteriore attivitàistruttoria espletata dal Tribunale.L’ordinanza impugnata, infatti, dà atto di aver rinviato l’udienza 17 aprile2025 proprio al fine di completare l’istruttoria, acquisendo le Reazioni del UEPE diNapoli e di Bologna e dei [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXX e di XXXXXXX (che sonoaltre rispetto a quelle alle quali si riferisce il ricorso).3.

Va, dunque, rilevato come, diversamente da quanto dedotto dalricorrente, il Tribunale di sorveglianza, sulla base della complessivadocumentazione acquisita, ha valutato il preminente interesse dei minoripervenendo, con motivazione adeguata, al rigetto dell’istanza dando conto delgiudizio di bilanciamento richiesto dalla disposizione di cui all’art. 47quinquiesOrd. pen., in conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nellasentenza n. 52 del 2025, che ha dichiarato lì illegittimità costituzionale dell’art.47-quinquies, comma 7, Ord. pen., limitatamente alle parole «e non vi è modo diaffidare la prole ad altri che al padre», così consentendo al padre di figli minori lapossibilità di accedere alla misura quando, come nella fattispecie, vi sono terzi acui possono essere affidati.Come già rilevato da Sez. 5, n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01,«tale pronuncia è molto importante in quanto, oltre ad avere ridefinito ilperimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione di uno dei requisiti necessariper la sua integrazione, ha anche sottolineato alcuni aspetti funzionalidell’istituto.

In particolare, la Consulta, richiamando la propria sentenza n. 219del 2023, resa con riferimento all’omologa fattispecie di detenzione domiciliareordinaria, ha affermato che il generale principio dell’interesse «preminente» delminore ben può essere bilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena, il quale, tuttavia, deve “di regola, cedere di fronteall’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di unarelazione diretta almeno con uno dei due genitori”, salvo che il genitorecondannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessidel bambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversadall’affidamento a uno dei genitori.

In tale contesto, la scelta del legislatore diassicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo alpadre il compito di occuparsi del bambino allorché la madre non sia in condizionidi provvedervi, è stata giudicata immune da censure di costituzionalità sotto ilprofilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con uno almeno deigenitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatoriorispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost.impone alla Repubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozionedi misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna e che l’art. 4,paragrafo 2, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazionenei confronti della donna, rilevante nell’ordinamento nazionale in forza dell’art.117, primo comma, Cost., prevede che la “adozione da parte degli Stati dimisure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione,tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio”.Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimentodel diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la Consulta haevidenziato che la Corte EDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato diun ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica inmateria sanzionatoria penale, ha ritenuto giustificate talune disparità ditrattamento tra condannati uomini e donne, anche considerato che varistrumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno di tutela delladonna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenzaKhamtokhu e Aksenchik contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 82).

Pertanto, la scelta dellegislatore di assicurare la presenza della madre condannata a una penadetentiva, pur ove il padre sia in condizione di farsi carico della cura edell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di un bilanciamento nonirragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva e l’interesse delminore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazioneingiustificata o irragionevole.

Tuttavia, con riferimento all’inciso “e non vi è mododi affidare la prole ad altri che al padre”, la Corte costituzionale, come detto, haritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost.,considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istituto omogeneo sul pianodella ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisito e che solonel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati dellapossibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vitao comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura.

Pertanto,la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padrecondannato può ora essere ammesso alla misura allorché la madre sia decedutao impossibilitata a prendersi cura della prole, indipendentemente dallacircostanza che altre persone siano in grado di accudirla».Inoltre, va rilevato ulteriormente che la Corte costituzionale ha, altresì,rimarcato come «resta fermo l’attento accertamento, da parte del giudice dellasorveglianza, con il necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padrecondannato non manifesti “un concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti” (e di fuga, nelle ipotesi del comma 1-bis), ma altresì che il ripristino dellaconvivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento di costoro aterze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai lorointeressi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame; e che talerispondenza sia poi concretamente verificata durante l’esecuzione della misura,dal comma 3 dell’art. 47-quinquies ordin. penit.), nonché dal comma 5 dellostesso art. 47-quinques ordin. penit.

Ciò al fine, in particolare, di evitare ogniimpropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio daparte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi».4.

Tanto precisato, facendo corretta applicazione di tali statuizioni, ilTribunale ha evidenziato come la concessione della misura richieda la verificacongiunta di due presupposti: l’assenza di un concreto pericolo di recidiva daparte del XXXXXX e, soprattutto, che il ripristino della convivenza con i tre figlirisponda realmente al loro interesse superiore.In relazione al primo profilo, il Tribunale ha rilevato che i tre minori vivonopresso la nonna paterna in un ambiente sereno, stabile e pienamente adeguato;che le relazioni dei servizi sociali di XXXXXXXXXX e di XXXXXXX, attestanocondizioni abitative idonee, un contesto affettivo equilibrato e un percorsoscolastico positivo; che la nonna paterna risulta essere una figura adulta diriferimento solida e costante, che ha sostenuto i bambini già durante la malattiadella madre, deceduta nel XXXX, e che continua ad assicurare loro cura econtinuità.Nel provvedimento impugnato si evidenzia che pur registrandosi uncomprensibile disagio nella figlia maggiore, la situazione risulta monitorata egestita, senza elementi che segnalino criticità tali da richiedere una modificadell’attuale collocazione.L’ordinanza si sofferma poi sulla considerazione che un nuovo trasferimento,con cambio di scuola e contesto di vita e allontanamento dalla nonna paterna,comporterebbe un’ulteriore destabilizzazione in un momento in cui i minorihanno raggiunto una situazione di vita equilibrata.Considerazione, quest’ultima, supportata dalla circostanza che le suddetterelazioni – le quali in passato avevano auspicato una riunione dei figli con ilpadre – non sollecitano più tale cambiamento evidentemente non ritenuto,all’attualità, essere maggiormente confacente alle esigenze dei figli.L’ordinanza impugnata ha, poi, esaminato il secondo profilo concernente lapericolosità del condannato che ha ritenuto sussistente sulla base della gravitàdei reati per i quali XXXXXX è detenuto ed evidenziando che anche dopo ilsuccessivo trasferimento ad XXXXXXX il ricorrente ha commesso reati diricettazione e commercio di prodotti con segni falsi commessi nel 2018.Pur rilevando che il ricorrente ha avviato un percorso di riflessione critica, ilTribunale ha dato conto del fatto che tale processo è in fase iniziale e necessitadi approfondimento e monitoraggio, rilevando altresì che la parte di pena residuaè significativa e che gli stessi operatori penitenziari ritengono opportunoproseguire un programma trattamentale intramurario.In conclusione, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con motivazionepuntuale e approfondita ha respinto l ’ istanza del ricorrente dandoadeguatamente conto delle ragioni per le quali, allo stato, il preminente interessedei minori sia soddisfatto permanendo gli stessi nella collocazione attuale, anchealla luce della persistente pericolosità del condannato.5.

In considerazione delle argomentazioni esposte, il ricorso va, dunque,rigettato.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bolognaha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale formulata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misureprivative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l’erronea applicazionedell'art. 47-quinquies Ord. pen.Si deduce, in particolare, che il Tribunale ha rigettato l'istanza di detenzionedomiciliare speciale avanzata dal ricorrente su presupposti errati, quali l’averritenuto che l'attuale situazione di vita dei figli minori sia “positiva”, nonché averritenuto sussistenti “profili di pericolosità” dell’ odierno ricorrente, omettendoqualsiasi motivazione in ordine al bilanciamento delle esigenze dei minori rispettoa quelle di sicurezza, nonché con riferimento alle ragione per cui queste ultimeprevalgono sulle prime.Nel ricorso si sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che lasituazione attuale dei figli minori, affidatati alla nonna paterna presso l’abitazionedi XXXXXXXXXXX (NA) fosse “positiva”, lì dove invece nella Relazione di sintesi enella Relazione dei servizi sociali di XXXXXXX (di cui agli allegati n. 3 e 4 delricorso) risulterebbe un quadro diverso, segnato da concrete difficoltà, quali lamancanza di adeguati interventi di supportoda partedel Servizio sociale diXXXXXXXXXX e manifestazioni di disagio, da parte della figlia maggiore, inparticolare, rilevando come il ricongiungimento con il padre ed il ritorno presso ilterritorio di appartenenza fosse da ritenere positivo per il benessere dei figli.La difesa evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA] sociali di XXXXXXX avevano richiesto lacollaborazione del Servizio sociale di XXXXXXXXXX al fine di verificarel’adeguatezza della collocazione dei minori, in quanto i bambini avevanomanifestato segnali di malessere a seguito della carcerazione paterna,soprattutto la primogenita, dando rilievo alla circostanza che nessun supporto disostegno sia stato ancora effettuato.Nel ricorso si evidenzia altresì che gli stessi [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di nonessere in grado di attivare tutti i supporti a sostegno che, invece, erano garantitiad XXXXXXX prima della carcerazione del ricorrente.Inoltre, la difesa segnala che la nonna paterna abbia difficoltà oggettive nelcontinuare a gestire i tre minori.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta didetenzione domiciliare sulla base di un travisamento della Relazione dei Servizisociali di XXXXXXX, lì dove nell’ordinanza ha affermato la sussistenza di unaInfine, la difesa rileva che il Tribunale ha sostenuto il pericolo di reiterazionesulla base di fatti associativi avvenuti cinque anni prima della carcerazione senzache nel provvedimento impugnato si dia atto di un bilanciamento tra lecontrapposte esigenze, ovvero quella dei minori e quelle di sicurezza dellacollettività3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. E’ dato incontroverso, emergente dagli atti, che il ricorrente è padre di trebambini di sette, cinque, e quattro anni e che la moglie, madre dei bambini, èdeceduta nel 2021.A seguito della detenzione paterna (per i reati di associazione mafiosa,associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata e tentata estorsionecon fine pena individuata nella data 6 .9. 2031) i bambini sono stati collocatipresso la nonna paterna a Napoli, trasferendosi da XXXXXXX (FE)Con le doglianze oggetto di ricorso il ricorrente fa valere il contenuto delleRelazioni ad esso allegate che danno atto di una situazione che consideramaggiormente aderente all’interesse dei minori l’affidamento al padre,evidenziando in particolare la Relazione di sintesi (all. 3) dalla quale risulta che iServizi sociali di XXXXXXX ritengono che il ricongiungimento con il padre e il lorodei bambini nel territorio di appartenenza possa essere positivo per il lorobenessere e per la loro crescita.Ciò posto deve rilevarsi che il ricorso si confronta solo parzialmente con ladocumentazione atti limitandosi a riportare, a sostegno delle proprie ragioni, gliesiti della Relazione di sintesi e la Relazione dei servizi sociali di XXXXXXX (di cuiagli allegati n. 3 e 4 del ricorso), omettendo di considerare l’ulteriore attivitàistruttoria espletata dal Tribunale.L’ordinanza impugnata, infatti, dà atto di aver rinviato l’udienza 17 aprile2025 proprio al fine di completare l’istruttoria, acquisendo le Reazioni del UEPE diNapoli e di Bologna e dei [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXX e di XXXXXXX (che sonoaltre rispetto a quelle alle quali si riferisce il ricorso).3. Va, dunque, rilevato come, diversamente da quanto dedotto dalricorrente, il Tribunale di sorveglianza, sulla base della complessivadocumentazione acquisita, ha valutato il preminente interesse dei minoripervenendo, con motivazione adeguata, al rigetto dell’istanza dando conto delgiudizio di bilanciamento richiesto dalla disposizione di cui all’art. 47quinquiesOrd. pen., in conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nellasentenza n. 52 del 2025, che ha dichiarato lì illegittimità costituzionale dell’art.47-quinquies, comma 7, Ord. pen., limitatamente alle parole «e non vi è modo diaffidare la prole ad altri che al padre», così consentendo al padre di figli minori lapossibilità di accedere alla misura quando, come nella fattispecie, vi sono terzi acui possono essere affidati.Come già rilevato da Sez. 5, n. 34049 del 12/09/2025, G., Rv. 288704 – 01,«tale pronuncia è molto importante in quanto, oltre ad avere ridefinito ilperimetro della fattispecie attraverso l’eliminazione di uno dei requisiti necessariper la sua integrazione, ha anche sottolineato alcuni aspetti funzionalidell’istituto. In particolare, la Consulta, richiamando la propria sentenza n. 219del 2023, resa con riferimento all’omologa fattispecie di detenzione domiciliareordinaria, ha affermato che il generale principio dell’interesse «preminente» delminore ben può essere bilanciato con l’interesse, pure di rilievo costituzionale,all’esecuzione della pena, il quale, tuttavia, deve “di regola, cedere di fronteall’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di unarelazione diretta almeno con uno dei due genitori”, salvo che il genitorecondannato sia socialmente pericoloso, posto che, in questo caso, gli interessidel bambino devono necessariamente essere assicurati in forma diversadall’affidamento a uno dei genitori. In tale contesto, la scelta del legislatore diassicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo alpadre il compito di occuparsi del bambino allorché la madre non sia in condizionidi provvedervi, è stata giudicata immune da censure di costituzionalità sotto ilprofilo della sua idoneità ad assicurare il rapporto del minore con uno almeno deigenitori, senza che in essa potesse ravvisarsi alcun significato discriminatoriorispetto al padre condannato, tenuto conto che l’art. 31, secondo comma, Cost.impone alla Repubblica di tutelare «la maternità» e, dunque, legittima l’adozionedi misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna e che l’art. 4,paragrafo 2, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazionenei confronti della donna, rilevante nell’ordinamento nazionale in forza dell’art.117, primo comma, Cost., prevede che la “adozione da parte degli Stati dimisure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione,tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio”.Inoltre, con riguardo al divieto di discriminazione secondo il sesso nel godimentodel diritto alla vita familiare, tutelato dagli artt. 8 e 14 CEDU, la Consulta haevidenziato che la Corte EDU, muovendo dal riconoscimento a ciascuno Stato diun ampio margine di apprezzamento nella definizione della propria politica inmateria sanzionatoria penale, ha ritenuto giustificate talune disparità ditrattamento tra condannati uomini e donne, anche considerato che varistrumenti di diritto internazionale riconoscono lo speciale bisogno di tutela delladonna detenuta in relazione alla gravidanza e alla maternità (sentenzaKhamtokhu e Aksenchik contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 82). Pertanto, la scelta dellegislatore di assicurare la presenza della madre condannata a una penadetentiva, pur ove il padre sia in condizione di farsi carico della cura edell’educazione del minore, è stata ritenuta il frutto di un bilanciamento nonirragionevole tra l’interesse all’esecuzione della pena detentiva e l’interesse delminore alla relazione genitoriale, senza che ciò configuri una discriminazioneingiustificata o irragionevole. Tuttavia, con riferimento all’inciso “e non vi è mododi affidare la prole ad altri che al padre”, la Corte costituzionale, come detto, haritenuto che esso contrastasse con gli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost.,considerato che la detenzione domiciliare ordinaria, istituto omogeneo sul pianodella ratio alla fattispecie censurata, non prevede un analogo requisito e che solonel caso della detenzione domiciliare speciale i minori si trovavano privati dellapossibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vitao comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Pertanto,la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale periodo, di modo che il padrecondannato può ora essere ammesso alla misura allorché la madre sia decedutao impossibilitata a prendersi cura della prole, indipendentemente dallacircostanza che altre persone siano in grado di accudirla».Inoltre, va rilevato ulteriormente che la Corte costituzionale ha, altresì,rimarcato come «resta fermo l’attento accertamento, da parte del giudice dellasorveglianza, con il necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padrecondannato non manifesti “un concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti” (e di fuga, nelle ipotesi del comma 1-bis), ma altresì che il ripristino dellaconvivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento di costoro aterze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai lorointeressi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame; e che talerispondenza sia poi concretamente verificata durante l’esecuzione della misura,dal comma 3 dell’art. 47-quinquies ordin. penit.), nonché dal comma 5 dellostesso art. 47-quinques ordin. penit. Ciò al fine, in particolare, di evitare ogniimpropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio daparte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi».4. Tanto precisato, facendo corretta applicazione di tali statuizioni, ilTribunale ha evidenziato come la concessione della misura richieda la verificacongiunta di due presupposti: l’assenza di un concreto pericolo di recidiva daparte del XXXXXX e, soprattutto, che il ripristino della convivenza con i tre figlirisponda realmente al loro interesse superiore.In relazione al primo profilo, il Tribunale ha rilevato che i tre minori vivonopresso la nonna paterna in un ambiente sereno, stabile e pienamente adeguato;che le relazioni dei servizi sociali di XXXXXXXXXX e di XXXXXXX, attestanocondizioni abitative idonee, un contesto affettivo equilibrato e un percorsoscolastico positivo; che la nonna paterna risulta essere una figura adulta diriferimento solida e costante, che ha sostenuto i bambini già durante la malattiadella madre, deceduta nel XXXX, e che continua ad assicurare loro cura econtinuità.Nel provvedimento impugnato si evidenzia che pur registrandosi uncomprensibile disagio nella figlia maggiore, la situazione risulta monitorata egestita, senza elementi che segnalino criticità tali da richiedere una modificadell’attuale collocazione.L’ordinanza si sofferma poi sulla considerazione che un nuovo trasferimento,con cambio di scuola e contesto di vita e allontanamento dalla nonna paterna,comporterebbe un’ulteriore destabilizzazione in un momento in cui i minorihanno raggiunto una situazione di vita equilibrata.Considerazione, quest’ultima, supportata dalla circostanza che le suddetterelazioni – le quali in passato avevano auspicato una riunione dei figli con ilpadre – non sollecitano più tale cambiamento evidentemente non ritenuto,all’attualità, essere maggiormente confacente alle esigenze dei figli.L’ordinanza impugnata ha, poi, esaminato il secondo profilo concernente lapericolosità del condannato che ha ritenuto sussistente sulla base della gravitàdei reati per i quali XXXXXX è detenuto ed evidenziando che anche dopo ilsuccessivo trasferimento ad XXXXXXX il ricorrente ha commesso reati diricettazione e commercio di prodotti con segni falsi commessi nel 2018.Pur rilevando che il ricorrente ha avviato un percorso di riflessione critica, ilTribunale ha dato conto del fatto che tale processo è in fase iniziale e necessitadi approfondimento e monitoraggio, rilevando altresì che la parte di pena residuaè significativa e che gli stessi operatori penitenziari ritengono opportunoproseguire un programma trattamentale intramurario.In conclusione, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con motivazionepuntuale e approfondita ha respinto l ’ istanza del ricorrente dandoadeguatamente conto delle ragioni per le quali, allo stato, il preminente interessedei minori sia soddisfatto permanendo gli stessi nella collocazione attuale, anchealla luce della persistente pericolosità del condannato.5. In considerazione delle argomentazioni esposte, il ricorso va, dunque,rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. Ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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